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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17233/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta, rideterminando in anni tre la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c.

I. fall.; Considerato che i motivi di ricorso proposti non appaiono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 28.4.2009; Ribadito che la proposizione di un ricorso ammissibile abilita il giudice dell'impugnazione a rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (ex multis, Sez.

U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015 Ud.

Rv. 266818 - 01); Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio 4 di fondatezza dei vizi denunciati il rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12 dicembre 2022 r:Cosi deciso il 12 dicembre 20221 \

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta, rideterminando in anni tre la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I. fall.; Considerato che i motivi di ricorso proposti non appaiono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 28.4.2009; Ribadito che la proposizione di un ricorso ammissibile abilita il giudice dell'impugnazione a rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (ex multis, Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015 Ud. Rv. 266818 - 01); Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio 4 di fondatezza dei vizi denunciati il rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 dicembre 2022 r:Cosi deciso il 12 dicembre 20221 \
Sentenza Cassazione n. 17233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris