CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 38377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,* N. 20462/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accer- tamento della responsabilità penale per il reato contestato, con particolare riferi- mento all'elemento costitutivo del reato, ovvero la recidiva nel biennio, in punto di mancato accertamento della definitività della precedente violazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettante enunciati ermeneutici in palese con- trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Va premesso che, secondo la consolidate giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere i! reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedorninici„ Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). E per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, è stato anche chiarito che non è necessario produrre un'attestazione cocumentale della definiti- vità dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giu- diziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari. Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01). La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, sulla scorta dell'acquisizione del verbale di contestazione del 4.8.2020 e dell'esame testimo- niale del brigadiere [OSCURATO:PERSONA], reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allor- quando lo stesso ebbe a riferire che, durante un controllo alla circolazione stradale nel comune di Rende, alle 03, 3:05 circa, aveva intimato l'alt ad un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], al cui conducente aveva chiesto un documento, se avesse la patente e lo stesso gli aveva dato una carta di identità elettronica in corso di validità, aggiungendo che non era in possesso della patente di guida poiché revocata da diversi anni. Aveva aggiunto che l'autovettura che aveva in uso gli era stata pre- stata da un amico, il quale era anche il proprietario del veicolo, tale [OSCURATO:PERSONA], che non aveva la copertura assicurativa ed il libretto non aveva proprio idea di N. 20462/2024 R.G. dove fosse finito. In considerazione di ciò, il teste aveva riferito di avere accertato, tramite la banca dati della centrale operativa, che in data 14 novembre 2019, e dunque nel biennio, la polizia di [OSCURATO:PERSONA] aveva già deferito all'autorità giu- diziaria l'odierno imputato, per guida con patente revocata. Il teste, rispondendo ad esplicita domanda sul punto posta dal giudice, conferma inoltre di aver accer- tato in maniera inequivocabile la definitivit'à di quel precedente, chiarendo come- se questo fosse stato impugnato -tale circostanza sarebbe inevitabilmente emersa dalla medesima consultazione della banca dati. Aggiungeva, inoltre, che la prece- dente contestazione nel medesimo biennio "non era la sola, cioè aveva diverse, negli anni, però andava ad agganciare sempre sull'amministrativo perché trascor- revano due anni, però poi questa, nel mio caso era già stato deferito". Come si legge in sentenza, inoltre, unitamente all'elsvato valore probante che deve riconoscersi alla dichiarazione testimoniale resa dall'operante di p.g., non può non rilevare che, in ogni caso, non risulta contestazione - circa la sussistenza della definitività della precedente violazione (rilevante ai fini del reato oggetto di imputazione) - da parte dell'imputato o del suo difensore. Correttamente si rileva nel provvedimento impugnato essere errato l'assunto difensivo secondo il quale la recidiva nel biennio che concorre a configurare la fattispecie di guida senza patente (ancora penalmente rilevante) richieda un ac- certamento mediante sentenza di condanna passata in giudicato. Ciò in quanto è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui - in T.ema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva - l'art. 5 del d. Igs. n. 8/2016, nell'integrare la fattispecie contravvenzionaie ci guida senza patente di cui all'art. 116, co. 15 Codice della Strada, ne attribuisce la penale rilevanza nell'i- potesi di recidiva biennale, modificando altresì la nozione di recidiva ai fini della norma: la circostanza, ad oggi, ricorre non più solo in caso di accertamento giudi- ziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. L'imputato, pertanto, non può formulare censure relativamente a tale accer- tamento, che ormai è divenuto definitivo (Sez. 6, n. 27:398 del 06/04/2018, De- dominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 3.3.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 20462/2024 R.G. P.Q.14. Dichiara inammissibile il ricoi-so e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi