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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30379/2026

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rritteri, che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto l’istanza di applicazione del differimento della pena nelle forme delladetenzione domiciliare per ragioni di salute, formulata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2 .

A v ve r s o l ’ o r d i n an z a p r opone r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il tramite del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza delladisposizione di cui all’art. 147 cod. pen. con riferimento all’accertamento dellanecessità di cure da effettuarsi in luogo esterno, nonché la mancanza dimotivazione in ordine al diniego dell’espletamento della perizia medicolegale.La difesa evidenzia anzitutto come il Tribunale abbia sottovalutato e ignoratoil quadro clinico estremamente complesso del detenuto in progressivopeggioramento, puntualmente documentato da una articolata consulenzamedicolegale di parte.

Tale relazione non si è limitata a elencare le numerose egravi patologie del detenuto, ma ha posto in rilievo la necessità dellaeffettuazione di esami di secondo livello esprimendo un giudizio di incompatibilitàdelle condizioni di salute con la detenzione carcerariaA fronte di tale documentazione, il Tribunale ha fondato il diniego su ungenerico giudizio di “stabilità” del quadro clinico, non supportato da un realeconfronto critico con le conclusioni del consulente di parte.

Secondo la difesa, lamotivazione è solo apparente perché si limita a richiamare le valutazioni dell’areasanitaria penitenziaria senza spiegare perché le opposte valutazioni medicolegalidifensive debbano ritenersi superabili.La difesa sottolinea come la richiesta di accertamento peritale fosse stataavanzata sin dall’inizio ed espressamente reiterata alla luce della relazionemedica di parte che invece concludeva per un giudizio di incompatibilità; sideduce, altresì, che il Tribunale ha ritenuto di escludere l’espletamento dellaperizia, sostituendo di fatto il giudizio tecnico dell’esperto con una propriavalutazione di tipo medico.Ad avviso della difesa, la necessità della perizia risulterebbe invece evidenteperché dalla stessa documentazione sanitaria della struttura carceraria risultaaumentato il rischio di eventi acuti imprevedibili, circostanza che avrebbeimposto un approfondimento tecnico imparziale.La difesa evidenzia, inoltre, l’omessa valutazione di aspetti decisivi, quali ladifficoltà di deambulazione, la ridotta autonomia del condannato, in fase dipeggioramento, descritti nella relazione di parte dalla quale emerge non solol’utilizzo della sedia a rotelle, ma anche il ricorso a presidi igienici, nonchél’assunzione di una terapia farmacologica complessa e gravosa.Rileva la difesa che a fronte della incapacità di una autonomadeambulazione e della presenza di una patologia vascolare cronica, il Tribunaleavrebbe dovuto accertare se da tali condizioni scaturisse una situazione di nonautosufficienza nello svolgimento delle ordinarie occupazioni della vita quotidianae nel provvedere alle proprie primarie necessità, con evidente incidenza di taliaspetti sulla prosecuzione detenzione intramuraria.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge inrelazione alla mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale.Secondo la difesa la valutazione della pericolosità sociale si sarebbe fondatasul parere espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, nel qualesono formulate valutazioni negative facendo esclusivo riferimento al titolo direato per il quale è intervenuta la condanna ed alla circostanza che il fratello delricorrente è stato condannato per reati di mafia.Deduce, inoltre, la difesa che il giudizio di pericolosità si sarebbe fondato suelementi astratti e presuntivi, non essendo stata richiesta, prima delprovvedimento di diniego, una relazione di sintesi o comportamentale dalla qualeevincere ulteriori elementi di conoscenza; si evidenzia, in particolare, che ilricorrente ha partecipato ad attività all’interno della Sezione ASI, a momenti diconfronto e riflessione con partecipanti esterni e studenti sulla Costituzione,ricevendo anche un encomio dal Direttore.La difesa deduce che la decisione impugnata non indica alcun elemento dalquale possano trarsi contatti con il fratello, il quale con il ricorrente non hacontatti da anni non avendo mai effettuato colloqui con lo stesso né telefonici, névisivi.Infine, si rileva che il Tribunale non ha considerato che il ricorrente èdetenuto da oltre venti anni, sicché si sarebbe imposta una valutazionené al titolo di reato, né a pregresse appartenenze associative.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va, in premessa, evidenziato che l’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzionedelle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.) stabilisceche «[q]uando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, ilTribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1,può disporre la applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine didurata di tale applicazione, termine che può essere prorogato».

Primopresupposto per il riconoscimento del beneficio è, quindi, l’aver apprezzato, incapo al condannato, la presenza di una delle condizioni che, ai sensi dell’art. 146cod. pen. impongono o, ai sensi dell’art. 147 cod. pen., legittimano ildifferimento dell’esecuzione della pena.L’esecuzione della pena può, in particolare, essere rinviata allorché essadebba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «grave infermità fisica»- art. 147, primo comma n. 2, cod. pen. – e ciò al fine di evitare che lasottoposizione alla stessa possa confliggere con la salvaguardia del diritto allasalute e con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, sul presuppostoche il condannato sia affetto da malattia grave, tale, cioè, da porre in pericolo lavita o da richiedere la prestazione di adeguate cure mediche che non possonogarantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso il ricorso al ricovero inospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen., opatisca comunque stati di decadimento fisico a seguito dei quali la restrizioneinframuraria finirebbe per assumere i connotati di una condizione esistenzialeiniqua perché non rispettosa della dignità della persona.Secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, lavalutazione dello stato di salute incompatibile con il regime carcerario idoneo agiustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica vaeffettuato in concreto, nel senso che non può esaurirsi in un giudizio di astrattaidoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno delcircuito penitenziario, ma postula una verifica di concreta adeguatezza deltrattamento terapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare alsoggetto in modo da verificare che siano garantite le tipologie di cura necessariee che sia ponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadroclinico (Sez. 1, n. 28631 del 23 aprile 2024, L., Rv. 286742).Il giudice deve, in ogni caso, valutare, tenuto conto della naturadell'infermità, se l'espiazione della pena si atteggi come contraria al senso diumanità per le eccessive sofferenze che da essa derivano, ovvero appaia priva disignificato rieducativo in conseguenza della impossibilità di proiettare in unfuturo gli effetti della sanzione sul condannato, dovendo trovare applicazione, intali casi, l'istituto del differimento previsto dal codice penale.Nel caso in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, sussista acarico del condannato una situazione di pericolosità sociale che, nelbilanciamento tra le esigenze di tutela della salute e quelle della difesa sociale,faccia ritenere necessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta,in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato eprorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter, comma 1-ter,Ord. pen.La concessione della detenzione domiciliare in esame è, dunque, subordinataad una duplice valutazione del Tribunale, il quale deve verificare la sussistenzadelle condizioni richieste dalla legge per concedere la misura alternativa, e, unavolta ritenute sussistenti, effettuare il necessario bilanciamento con lapericolosità sociale del condannato.In conclusione, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, ai sensidell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la valutazione della pericolosità delcondannato entra nel giudizio di bilanciamento che il giudice deve effettuare, lìdove sussista una condizione di salute incompatibile con la detenzione carceraria.3.

Tanto premesso, l’ordinanza impugnata risulta conforme ai principi oraenunciati.3.1.

Il Tribunale di Sorveglianza ha affermato che le condizioni di salute diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pur caratterizzate da una pluralità di patologie eda un quadro clinico complesso, non raggiungono la soglia di gravità pergiustificare il differimento della pena, né in forma obbligatoria, né facoltativa.In primo luogo, il Tribunale ha valorizzato in modo decisivo le relazionisanitarie dell’area medica della Casa di Reclusione di XXXXXXXXXXXX,aggiornate e dettagliate, dell’11 dicembre 2025 dalle quali emerge che ildetenuto è affetto da diabete mellito complicato, cardiopatia ischemica trattata ecompensata, ipertensione, ipotiroidismo, vasculopatia periferica, pregressaleucemia mieloide cronica e adenocarcinoma prostatico.Tuttavia, secondo i sanitari dell’area penitenziaria, tali patologie risultanomediante il ricorso a strutture sanitarie quali l’ambulatorio di ematologiadell’[OSCURATO:PERSONA] e l’IEO.

Le condizioni generali di salute del detenutosono, quindi, definite come discrete, pur a fronte di un fisiologico aumento delrischio di eventi acuti legato all’età e al quadro clinico complessivo.Quanto al presupposto del differimento obbligatorio ex art. 146 cod. pen., ilTribunale ha escluso che il ricorrente si trovi in una fase talmente avanzata dellamalattia da non rispondere più ai trattamenti disponibili ed ha a tal riguardoevidenziato che nessuna delle patologie accertate – incluse quelle oncologiche –risulta in fase terminale o refrattaria alle cure.Né il Tribunale ha riscontrato condizioni di salute del ricorrente riconducibilialla previsione di cui all’art. 147 cod. pen., trattandosi di soggetto costantementemonitorato non solo dall’Area sanitaria, ma, come già rilevato, da strutturespecializzate quali IEO e l’[OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di ricorso, il Tribunale, alla lucedel complessivo quadro sanitario evidenziato, non ha affatto trascurato gli esitidella consulenza medico-legale di parte del 12 novembre 2025, a firma del dott.XXXXXXXXX, in quanto ha specificamente evidenziato che tale consulenza, pursottolineando il complesso quadro clinico del detenuto, non descrive unasituazione radicalmente diversa da quello documentata dall’area sanitariapenitenziaria e che il giudizio di incompatibilità dedotto dal consulente di partrisulta collegato – come si legge a pagina 4 dell’ordinanza – ad una miglioregestione delle esigenze sanitarie con quelle custodiali.Si tratta di argomentazione difensiva dalla quale il Tribunale, correttamente,non ha tratto una indicazione di incompatibilità della salute del condannato con ilcarcere.Effettivamente, come si legge nella relazione di parte (allegata al ricorso)alla pagina 2, il consulente tecnico ha evidenziato che il ricorrente ha necessità difrequenti contatti con le strutture territoriali esterne al carcere dovendo essereperiodicamente visitato da un diabetologo, chirurgo, fisiatra e cardiologo,rilevando altresì poi la problematica alla spalla non ha visto alcun trattamentoper tentare di ridurre la disabilità presente.Di conseguenza, l’ordinanza ha rimarcato che l’asserita incompatibilitàdedotta dalla difesa non si fonda su una condizione di salute in concretoincompatibile con la detenzione inframuraria, ma è motivata dalla previsione diuna migliore gestione del detenuto.Ritiene il Collegio che questa conclusione non influenzi il giudizio di nonincompatibilità espletato nell’ordinanza impugnata, la quale in modo netto e benargomentato ha evidenziato come il ricorrente sia adeguatamente seguito dastrutture specializzate e che la collocazione in reparto, anziché presso il centroclinico, unitamente all’assegnazione di una stanza singola per esigenze igienico-sanitarie, non dimostra una sottovalutazione delle condizioni di salute, bensìconferma che il quadro clinico, pur meritevole di attenzione, non ha resoindispensabile una degenza sanitaria continua in ambiente protetto, ovvero nelreparto SAI.3.2.

Nel complessivo contesto delineato dall’ordinanza impugnata siinserisce il diniego della richiesta di perizia, che appare correttamente motivatoalla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sicché larelativa censura si rivela infondata.Il Tribunale ha affermato che un accertamento peritale avrebbe avuto naturameramente ricognitiva e riproduttiva di una situazione clinica già ampiamente erecentemente documentata e, non emergendo severe criticità influenti sullecondizioni restrittive inframurarie, la perizia è stata considerata superflua nonpotendo apportare elementi decisivi ulteriori rispetto al materiale sanitario,anche rispetto a quanto evidenziato nella consulenza della difesa, vieppiùconsiderando che la incompatibilità dedotta dal consulente, come sopra rilevato,aveva ad oggetto aspetti concernenti profili più specificamente tesi a unamigliore gestione del detenuto, sotto il profilo della necessità di visitespecialistiche all’esterno della struttura carceraria.In conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo del principio affermato daquesta Corte secondo cui, in presenza di dati o documentazione clinica attestantil'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 -01).Nella specie il Tribunale ha evidenziato che dalla documentazione sanitaria,anche difensiva non fosse emersa una situazione di incompatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con il carcere, ragione per la quale ha potutoritenere superfluo l’espletamento della perizia.4.

Anche il secondo motivo non è fondato.A fronte della ritenuta insussistenza di una condizione di incompatibilitàdelle condizioni di salute del ricorrente, con la detenzione intramuraria, lavalutazione della pericolosità del ricorrente diventa, per le ragioni espresse inpremessa, non più necessaria ai fini della concessione della misura richiesta;cionondimeno, va rilevato che il Tribunale si è soffermato sulla pericolositàsociale del condannato sottolineata dalla [OSCURATO:PERSONA] diCatania sul rilievo del ruolo apicale ricoperto nell’ambito dell’associazionemafiosa e sull’assenza di una recisione accertata dei legami con l’organizzazioneche, come affermato dal Tribunale, assumono valenza significativa determinante.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rritteri, che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto l’istanza di applicazione del differimento della pena nelle forme delladetenzione domiciliare per ragioni di salute, formulata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2 . A v ve r s o l ’ o r d i n an z a p r opone r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il tramite del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza delladisposizione di cui all’art. 147 cod. pen. con riferimento all’accertamento dellanecessità di cure da effettuarsi in luogo esterno, nonché la mancanza dimotivazione in ordine al diniego dell’espletamento della perizia medicolegale.La difesa evidenzia anzitutto come il Tribunale abbia sottovalutato e ignoratoil quadro clinico estremamente complesso del detenuto in progressivopeggioramento, puntualmente documentato da una articolata consulenzamedicolegale di parte. Tale relazione non si è limitata a elencare le numerose egravi patologie del detenuto, ma ha posto in rilievo la necessità dellaeffettuazione di esami di secondo livello esprimendo un giudizio di incompatibilitàdelle condizioni di salute con la detenzione carcerariaA fronte di tale documentazione, il Tribunale ha fondato il diniego su ungenerico giudizio di “stabilità” del quadro clinico, non supportato da un realeconfronto critico con le conclusioni del consulente di parte. Secondo la difesa, lamotivazione è solo apparente perché si limita a richiamare le valutazioni dell’areasanitaria penitenziaria senza spiegare perché le opposte valutazioni medicolegalidifensive debbano ritenersi superabili.La difesa sottolinea come la richiesta di accertamento peritale fosse stataavanzata sin dall’inizio ed espressamente reiterata alla luce della relazionemedica di parte che invece concludeva per un giudizio di incompatibilità; sideduce, altresì, che il Tribunale ha ritenuto di escludere l’espletamento dellaperizia, sostituendo di fatto il giudizio tecnico dell’esperto con una propriavalutazione di tipo medico.Ad avviso della difesa, la necessità della perizia risulterebbe invece evidenteperché dalla stessa documentazione sanitaria della struttura carceraria risultaaumentato il rischio di eventi acuti imprevedibili, circostanza che avrebbeimposto un approfondimento tecnico imparziale.La difesa evidenzia, inoltre, l’omessa valutazione di aspetti decisivi, quali ladifficoltà di deambulazione, la ridotta autonomia del condannato, in fase dipeggioramento, descritti nella relazione di parte dalla quale emerge non solol’utilizzo della sedia a rotelle, ma anche il ricorso a presidi igienici, nonchél’assunzione di una terapia farmacologica complessa e gravosa.Rileva la difesa che a fronte della incapacità di una autonomadeambulazione e della presenza di una patologia vascolare cronica, il Tribunaleavrebbe dovuto accertare se da tali condizioni scaturisse una situazione di nonautosufficienza nello svolgimento delle ordinarie occupazioni della vita quotidianae nel provvedere alle proprie primarie necessità, con evidente incidenza di taliaspetti sulla prosecuzione detenzione intramuraria.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge inrelazione alla mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale.Secondo la difesa la valutazione della pericolosità sociale si sarebbe fondatasul parere espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, nel qualesono formulate valutazioni negative facendo esclusivo riferimento al titolo direato per il quale è intervenuta la condanna ed alla circostanza che il fratello delricorrente è stato condannato per reati di mafia.Deduce, inoltre, la difesa che il giudizio di pericolosità si sarebbe fondato suelementi astratti e presuntivi, non essendo stata richiesta, prima delprovvedimento di diniego, una relazione di sintesi o comportamentale dalla qualeevincere ulteriori elementi di conoscenza; si evidenzia, in particolare, che ilricorrente ha partecipato ad attività all’interno della Sezione ASI, a momenti diconfronto e riflessione con partecipanti esterni e studenti sulla Costituzione,ricevendo anche un encomio dal Direttore.La difesa deduce che la decisione impugnata non indica alcun elemento dalquale possano trarsi contatti con il fratello, il quale con il ricorrente non hacontatti da anni non avendo mai effettuato colloqui con lo stesso né telefonici, névisivi.Infine, si rileva che il Tribunale non ha considerato che il ricorrente èdetenuto da oltre venti anni, sicché si sarebbe imposta una valutazionené al titolo di reato, né a pregresse appartenenze associative.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va, in premessa, evidenziato che l’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzionedelle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.) stabilisceche «[q]uando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dellaesecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, ilTribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1,può disporre la applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine didurata di tale applicazione, termine che può essere prorogato». Primopresupposto per il riconoscimento del beneficio è, quindi, l’aver apprezzato, incapo al condannato, la presenza di una delle condizioni che, ai sensi dell’art. 146cod. pen. impongono o, ai sensi dell’art. 147 cod. pen., legittimano ildifferimento dell’esecuzione della pena.L’esecuzione della pena può, in particolare, essere rinviata allorché essadebba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «grave infermità fisica»- art. 147, primo comma n. 2, cod. pen. – e ciò al fine di evitare che lasottoposizione alla stessa possa confliggere con la salvaguardia del diritto allasalute e con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, sul presuppostoche il condannato sia affetto da malattia grave, tale, cioè, da porre in pericolo lavita o da richiedere la prestazione di adeguate cure mediche che non possonogarantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso il ricorso al ricovero inospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen., opatisca comunque stati di decadimento fisico a seguito dei quali la restrizioneinframuraria finirebbe per assumere i connotati di una condizione esistenzialeiniqua perché non rispettosa della dignità della persona.Secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, lavalutazione dello stato di salute incompatibile con il regime carcerario idoneo agiustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica vaeffettuato in concreto, nel senso che non può esaurirsi in un giudizio di astrattaidoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno delcircuito penitenziario, ma postula una verifica di concreta adeguatezza deltrattamento terapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare alsoggetto in modo da verificare che siano garantite le tipologie di cura necessariee che sia ponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadroclinico (Sez. 1, n. 28631 del 23 aprile 2024, L., Rv. 286742).Il giudice deve, in ogni caso, valutare, tenuto conto della naturadell'infermità, se l'espiazione della pena si atteggi come contraria al senso diumanità per le eccessive sofferenze che da essa derivano, ovvero appaia priva disignificato rieducativo in conseguenza della impossibilità di proiettare in unfuturo gli effetti della sanzione sul condannato, dovendo trovare applicazione, intali casi, l'istituto del differimento previsto dal codice penale.Nel caso in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, sussista acarico del condannato una situazione di pericolosità sociale che, nelbilanciamento tra le esigenze di tutela della salute e quelle della difesa sociale,faccia ritenere necessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta,in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato eprorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter, comma 1-ter,Ord. pen.La concessione della detenzione domiciliare in esame è, dunque, subordinataad una duplice valutazione del Tribunale, il quale deve verificare la sussistenzadelle condizioni richieste dalla legge per concedere la misura alternativa, e, unavolta ritenute sussistenti, effettuare il necessario bilanciamento con lapericolosità sociale del condannato.In conclusione, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, ai sensidell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la valutazione della pericolosità delcondannato entra nel giudizio di bilanciamento che il giudice deve effettuare, lìdove sussista una condizione di salute incompatibile con la detenzione carceraria.3. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata risulta conforme ai principi oraenunciati.3.1. Il Tribunale di Sorveglianza ha affermato che le condizioni di salute diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pur caratterizzate da una pluralità di patologie eda un quadro clinico complesso, non raggiungono la soglia di gravità pergiustificare il differimento della pena, né in forma obbligatoria, né facoltativa.In primo luogo, il Tribunale ha valorizzato in modo decisivo le relazionisanitarie dell’area medica della Casa di Reclusione di XXXXXXXXXXXX,aggiornate e dettagliate, dell’11 dicembre 2025 dalle quali emerge che ildetenuto è affetto da diabete mellito complicato, cardiopatia ischemica trattata ecompensata, ipertensione, ipotiroidismo, vasculopatia periferica, pregressaleucemia mieloide cronica e adenocarcinoma prostatico.Tuttavia, secondo i sanitari dell’area penitenziaria, tali patologie risultanomediante il ricorso a strutture sanitarie quali l’ambulatorio di ematologiadell’[OSCURATO:PERSONA] e l’IEO. Le condizioni generali di salute del detenutosono, quindi, definite come discrete, pur a fronte di un fisiologico aumento delrischio di eventi acuti legato all’età e al quadro clinico complessivo.Quanto al presupposto del differimento obbligatorio ex art. 146 cod. pen., ilTribunale ha escluso che il ricorrente si trovi in una fase talmente avanzata dellamalattia da non rispondere più ai trattamenti disponibili ed ha a tal riguardoevidenziato che nessuna delle patologie accertate – incluse quelle oncologiche –risulta in fase terminale o refrattaria alle cure.Né il Tribunale ha riscontrato condizioni di salute del ricorrente riconducibilialla previsione di cui all’art. 147 cod. pen., trattandosi di soggetto costantementemonitorato non solo dall’Area sanitaria, ma, come già rilevato, da strutturespecializzate quali IEO e l’[OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di ricorso, il Tribunale, alla lucedel complessivo quadro sanitario evidenziato, non ha affatto trascurato gli esitidella consulenza medico-legale di parte del 12 novembre 2025, a firma del dott.XXXXXXXXX, in quanto ha specificamente evidenziato che tale consulenza, pursottolineando il complesso quadro clinico del detenuto, non descrive unasituazione radicalmente diversa da quello documentata dall’area sanitariapenitenziaria e che il giudizio di incompatibilità dedotto dal consulente di partrisulta collegato – come si legge a pagina 4 dell’ordinanza – ad una miglioregestione delle esigenze sanitarie con quelle custodiali.Si tratta di argomentazione difensiva dalla quale il Tribunale, correttamente,non ha tratto una indicazione di incompatibilità della salute del condannato con ilcarcere.Effettivamente, come si legge nella relazione di parte (allegata al ricorso)alla pagina 2, il consulente tecnico ha evidenziato che il ricorrente ha necessità difrequenti contatti con le strutture territoriali esterne al carcere dovendo essereperiodicamente visitato da un diabetologo, chirurgo, fisiatra e cardiologo,rilevando altresì poi la problematica alla spalla non ha visto alcun trattamentoper tentare di ridurre la disabilità presente.Di conseguenza, l’ordinanza ha rimarcato che l’asserita incompatibilitàdedotta dalla difesa non si fonda su una condizione di salute in concretoincompatibile con la detenzione inframuraria, ma è motivata dalla previsione diuna migliore gestione del detenuto.Ritiene il Collegio che questa conclusione non influenzi il giudizio di nonincompatibilità espletato nell’ordinanza impugnata, la quale in modo netto e benargomentato ha evidenziato come il ricorrente sia adeguatamente seguito dastrutture specializzate e che la collocazione in reparto, anziché presso il centroclinico, unitamente all’assegnazione di una stanza singola per esigenze igienico-sanitarie, non dimostra una sottovalutazione delle condizioni di salute, bensìconferma che il quadro clinico, pur meritevole di attenzione, non ha resoindispensabile una degenza sanitaria continua in ambiente protetto, ovvero nelreparto SAI.3.2. Nel complessivo contesto delineato dall’ordinanza impugnata siinserisce il diniego della richiesta di perizia, che appare correttamente motivatoalla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sicché larelativa censura si rivela infondata.Il Tribunale ha affermato che un accertamento peritale avrebbe avuto naturameramente ricognitiva e riproduttiva di una situazione clinica già ampiamente erecentemente documentata e, non emergendo severe criticità influenti sullecondizioni restrittive inframurarie, la perizia è stata considerata superflua nonpotendo apportare elementi decisivi ulteriori rispetto al materiale sanitario,anche rispetto a quanto evidenziato nella consulenza della difesa, vieppiùconsiderando che la incompatibilità dedotta dal consulente, come sopra rilevato,aveva ad oggetto aspetti concernenti profili più specificamente tesi a unamigliore gestione del detenuto, sotto il profilo della necessità di visitespecialistiche all’esterno della struttura carceraria.In conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo del principio affermato daquesta Corte secondo cui, in presenza di dati o documentazione clinica attestantil'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 -01).Nella specie il Tribunale ha evidenziato che dalla documentazione sanitaria,anche difensiva non fosse emersa una situazione di incompatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con il carcere, ragione per la quale ha potutoritenere superfluo l’espletamento della perizia.4. Anche il secondo motivo non è fondato.A fronte della ritenuta insussistenza di una condizione di incompatibilitàdelle condizioni di salute del ricorrente, con la detenzione intramuraria, lavalutazione della pericolosità del ricorrente diventa, per le ragioni espresse inpremessa, non più necessaria ai fini della concessione della misura richiesta;cionondimeno, va rilevato che il Tribunale si è soffermato sulla pericolositàsociale del condannato sottolineata dalla [OSCURATO:PERSONA] diCatania sul rilievo del ruolo apicale ricoperto nell’ambito dell’associazionemafiosa e sull’assenza di una recisione accertata dei legami con l’organizzazioneche, come affermato dal Tribunale, assumono valenza significativa determinante.5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris