CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 42374/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. Epoca del fatto 2.3.2017. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, articolando due motivi. 1.Col primo ha lamentato l'omessa motivazione quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, formulata in appello attraverso l'invocazione dei benefici di legge. 2. Nel secondo si è doluto per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alle censure espresse nel primo motivo mentre è inammissibile nel resto. 1. Dalla lettura dei motivi di appello, inseriti nel fascicolo a disposizione del Collegio e che l'atto di ricorso richiama, emerge, infatti, che nelle conclusioni erano stati richiesti "i benefici di legge". In proposito questa Corte regolatrice ha già affermato il principio - al quale il Collegio intende dar seguito - per il quale la richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge. (Sez. 3 , Sentenza n. 48376 del 13/07/2018 Ud. (dep. 24/10/2018 ) Rv. 274702. (Conf. n. 1663/75, dep. 1976, Rv. 089016). In senso coerente si è chiarito che l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità. (Sez. 2 , Sentenza n. 27886 del 23/06/2022 Ud. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283842. E' quest'ultima la situazione che si verifica nella fattispecie in esame, nella quale è stata omessa la pronunzia sulla richiesta dei benefici di legge, né è stato formulato un giudizio prognostico ex art 164 cp, deducendo, inoltre la difesa l'incensuratezza dell'imputato prospettando la riconoscibilità della sospensione condizionale della pena.2.11 secondo motivo, col quale ci si lamenta del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti è inammissibile, poichè manifestamente infondato in diritto. Invero, secondo la norma incriminatrice ex art 624 bis cp comma quarto - nella fattispecie in rilievo discutendosi di furto in abitazione - le attenuanti diverse da quelle della minore età (art 98 cp) e da quella della collaborazione (625 bis cp) non possono essere ritenute equivalenti, né prevalenti rispetto alle aggravanti ex art 625 cp e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti. In proposito la pronunzia del massimo Collegio nomofilattico ha interpretato la chiara lettera della legge, affermando - in una fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen, come nel caso in esame - il principio per il quale le circostanze attenuanti che concorrono sia con le aggravanti soggette a giudizio di comparazione sia con una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte al giudizio di comparazione e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle attenuanti. (Sez. U , Sentenza n. 42414 del 29/04/2021 Ud. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282096. Nel caso ora al vaglio va rilevato che il Giudice di primo grado ha sbagliato nel procedere al giudizio di bilanciamento ex art 69 cp tra le riconosciute attenuanti generiche ed entrambe le circostanze aggravanti contestate, dovendo limitarsi il giudizio di bilanciamento all'aggravante comune ex art 61 nr 5 cp ma non estendersi a quella speciale ex art 625 nr 2 cp della violenza sulle cosef di natura "privilegiata", mentre la difesa con l'attuale impugnazione lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con entrambe le aggravanti contestate, in senso contrario alla citata norma di riferimento ex art 624 bis cp comma quarto ed alla lezione esegetica su di essa fornita dalle SU.Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Il ricorso nel resto è inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 27.6.2023 [OSCURATO:PERSONA]