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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08196/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, per la ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità alla luce della remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 7 febbraio 2020 (dep. il 13 marzo 2020), la Corte di appello di Lecce ha riformato la pronuncia resa in data 9 ottobre 2014 dal Tribunale di Brindisi - con la quale Giovanna DONATIELLO era stata ritenuta responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in danno di Francesco TAURISANO - limitatamente all'ammontare della provvisionale imposta all'imputata e al tempo entro cui versarla quale condizione per la sospensione condizionale della pena; la Corte di merito ha confermato nel resto il provvedimento gravato, che aveva condannato la DONATIELLO alla pena di euro 1.032,00 di multa, al pagamento delle spese del procedimento, nonché al risarcimento del danno in favore del medesimo TAURISANO, costituitosi parte civile e alla rifusione in favore di quest'ultimo delle spese di costituzione e assistenza.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, 179, 420-ter e 419 cod. proc. pen., a cagione dell'omesso avviso all'imputata del rinvio dell'udienza, nel giudizio di primo grado, dal 7 ottobre 2016 al 21 ottobre 2016, a seguito del legittimo impedimento della stessa DONATIELLO.

2.2. Con il secondo motivo è stata addotta, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la violazione dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il giudizio di responsabilità già in primo grado si sarebbe fondato sulla sola testimonianza della persona offesa senza l'ascolto di alcun teste della difesa, in contrasto i princìpi posti dala giurisprudenza di legittimità e della Corte E.D.U.

2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 64, 188, 189, 192, 533 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., in relazione all'attribuzione all'imputata dei messaggi pubblicati sul profilo Facebook.

2.4. Con il quarto motivo è stata assunta, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 594 e 595 cod. pen., poiché il fatto, con motivazione carente o erronea, non sarebbe stato qualificato come ingiuria.

2.5. Con il quinto motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., è stata denunciata la violazione degli artt. 125, comma 3, 495 e 603 cod. proc. pen., poiché sarebbe stata omessa la motivazione sul diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta con l'atto di appello.

2.6. Con il sesto motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è stata denunciata la violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., poiché con motivazione erronea, contraddittoria e carente sarebbe stata negata la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

2.7. Con il settimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2.8.

Con l'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed. e), cod. proc. pen.), si è assunta la violazione degli artt. 541 e 592 cod. proc. pen. e dell'art. 91 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla mancata compensazione delle spese tra l'imputata e la parte civile, relative al primo grado di giudizio, e alla condanna della stessa parte civile alle spese del secondo grado.3.

Con atto depositato in cancelleria il 24 novembre 2020, il difensore dell'imputata ha presentato quattro motivi aggiunti, con i quali ha rispettivamente argomentato a sostegno di quanto esposto con i primi tre motivi di ricorso (cfr. primo, secondo e terzo motivo aggiunto) e con l'ottavo motivo (cfr. quarto motivo aggiunto).

4. Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire verbale - redatto in data 13 ottobre 2021 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] - di remissione della querela da parte di Francesco TAURISANO, con accettazione da parte del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale di Giovanna DONATIELLO.

4. Rileva il Collegio che: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; - «l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili», senza che operi «la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.» poiché «l'obbligo, previsto in detta norma, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. 5, n. 19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione, vanno poste a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, per la ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità alla luce della remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 7 febbraio 2020 (dep. il 13 marzo 2020), la Corte di appello di Lecce ha riformato la pronuncia resa in data 9 ottobre 2014 dal Tribunale di Brindisi - con la quale Giovanna DONATIELLO era stata ritenuta responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in danno di Francesco TAURISANO - limitatamente all'ammontare della provvisionale imposta all'imputata e al tempo entro cui versarla quale condizione per la sospensione condizionale della pena; la Corte di merito ha confermato nel resto il provvedimento gravato, che aveva condannato la DONATIELLO alla pena di euro 1.032,00 di multa, al pagamento delle spese del procedimento, nonché al risarcimento del danno in favore del medesimo TAURISANO, costituitosi parte civile e alla rifusione in favore di quest'ultimo delle spese di costituzione e assistenza. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, 179, 420-ter e 419 cod. proc. pen., a cagione dell'omesso avviso all'imputata del rinvio dell'udienza, nel giudizio di primo grado, dal 7 ottobre 2016 al 21 ottobre 2016, a seguito del legittimo impedimento della stessa DONATIELLO. 2.2. Con il secondo motivo è stata addotta, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la violazione dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il giudizio di responsabilità già in primo grado si sarebbe fondato sulla sola testimonianza della persona offesa senza l'ascolto di alcun teste della difesa, in contrasto i princìpi posti dala giurisprudenza di legittimità e della Corte E.D.U. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 64, 188, 189, 192, 533 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., in relazione all'attribuzione all'imputata dei messaggi pubblicati sul profilo Facebook. 2.4. Con il quarto motivo è stata assunta, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 594 e 595 cod. pen., poiché il fatto, con motivazione carente o erronea, non sarebbe stato qualificato come ingiuria. 2.5. Con il quinto motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., è stata denunciata la violazione degli artt. 125, comma 3, 495 e 603 cod. proc. pen., poiché sarebbe stata omessa la motivazione sul diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta con l'atto di appello. 2.6. Con il sesto motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è stata denunciata la violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., poiché con motivazione erronea, contraddittoria e carente sarebbe stata negata la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.7. Con il settimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2.8. Con l'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed. e), cod. proc. pen.), si è assunta la violazione degli artt. 541 e 592 cod. proc. pen. e dell'art. 91 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla mancata compensazione delle spese tra l'imputata e la parte civile, relative al primo grado di giudizio, e alla condanna della stessa parte civile alle spese del secondo grado.3. Con atto depositato in cancelleria il 24 novembre 2020, il difensore dell'imputata ha presentato quattro motivi aggiunti, con i quali ha rispettivamente argomentato a sostegno di quanto esposto con i primi tre motivi di ricorso (cfr. primo, secondo e terzo motivo aggiunto) e con l'ottavo motivo (cfr. quarto motivo aggiunto). 4. Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire verbale - redatto in data 13 ottobre 2021 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] - di remissione della querela da parte di Francesco TAURISANO, con accettazione da parte del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale di Giovanna DONATIELLO. 4. Rileva il Collegio che: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; - «l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili», senza che operi «la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.» poiché «l'obbligo, previsto in detta norma, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. 5, n. 19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione, vanno poste a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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