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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33378/2026

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ppello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte diappello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 5 aprile2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto edeuro 1.200,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, in relazione al reato dicui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 13 novembre 2021;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge in ordine allaritenuta assenza di un giustificato motivo del porto dell’arnese e all’offensivitàdella condotta, nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante della lieve entità;rilevato che l’impugnazione si fonda su motivi ripetitivi delle censure espostenell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata ecoerente alle risultanze processuali:- il ricorrente, trovato in possesso di una lama di cutter senza manicodella lunghezza di cm. 7,7, capace di recidere materiali e causare lesioni,non era in grado di giustificarne nell’immediatezza il porto, salvoprodurre in sede dibattimentale un contratto di apprendistato del 28aprile 2020, reputato inidoneo a documentare l’esistenza del rapportoall’epoca del fatto e a spiegare l’uso del cutter in relazione alle specifichemansioni espletate;- la ricorrenza degli estremi della causa di punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. e dell’attenuante di cui all’art. 4, comma 3, legge n.110 del 1975 è stata esclusa in ragione della personalità dell’imputato,gravato da un precedente specifico e da altro precedente per rissa, delledimensioni del cutter, delle circostanze della detenzione (l’arnese eracustodito nel vano porta oggetti dell’autovettura, sulla quale il ricorrentestazionava in posizione defilata nei pressi di luoghi frequentati dalpubblico e caratterizzati dalla presenza di esercizi commerciali e istituti dicredito, suscitando allarme e sospetto nelle forze dell’ordine cheprocedevano al controllo);considerato che la sentenza si conforma alle indicazioni giurisprudenziali:- il cutter rientra tra gli strumenti da punta e da taglio,elencati nellaprima parte dell'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, da ritenere deltutto equiparabili alle armi improprie, il cui porto costituisce reatoqualora avvenga "senza giustificato motivo" (così Sez. 1, n. 31831 del03/05/2019, Pessotto, n.m.)- «il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato odalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibileall'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte deiverbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 -01);- «costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezionedell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto lapresenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed ilconseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 15945del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640);- il mancato il riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, commaterzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, impedisce la declaratoria diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-biscod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925, secondocui, come precisato in motivazione, se il fatto è stato ritenuto nonlievedal giudice di merito non può essere al contempo consideratoparticolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio);ritenuto che pertanto il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01);considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte diappello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 5 aprile2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto edeuro 1.200,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, in relazione al reato dicui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 13 novembre 2021;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge in ordine allaritenuta assenza di un giustificato motivo del porto dell’arnese e all’offensivitàdella condotta, nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante della lieve entità;rilevato che l’impugnazione si fonda su motivi ripetitivi delle censure espostenell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata ecoerente alle risultanze processuali:- il ricorrente, trovato in possesso di una lama di cutter senza manicodella lunghezza di cm. 7,7, capace di recidere materiali e causare lesioni,non era in grado di giustificarne nell’immediatezza il porto, salvoprodurre in sede dibattimentale un contratto di apprendistato del 28aprile 2020, reputato inidoneo a documentare l’esistenza del rapportoall’epoca del fatto e a spiegare l’uso del cutter in relazione alle specifichemansioni espletate;- la ricorrenza degli estremi della causa di punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. e dell’attenuante di cui all’art. 4, comma 3, legge n.110 del 1975 è stata esclusa in ragione della personalità dell’imputato,gravato da un precedente specifico e da altro precedente per rissa, delledimensioni del cutter, delle circostanze della detenzione (l’arnese eracustodito nel vano porta oggetti dell’autovettura, sulla quale il ricorrentestazionava in posizione defilata nei pressi di luoghi frequentati dalpubblico e caratterizzati dalla presenza di esercizi commerciali e istituti dicredito, suscitando allarme e sospetto nelle forze dell’ordine cheprocedevano al controllo);considerato che la sentenza si conforma alle indicazioni giurisprudenziali:- il cutter rientra tra gli strumenti da punta e da taglio,elencati nellaprima parte dell'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, da ritenere deltutto equiparabili alle armi improprie, il cui porto costituisce reatoqualora avvenga "senza giustificato motivo" (così Sez. 1, n. 31831 del03/05/2019, Pessotto, n.m.)- «il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato odalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibileall'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte deiverbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 -01);- «costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezionedell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto lapresenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed ilconseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 15945del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640);- il mancato il riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, commaterzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, impedisce la declaratoria diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-biscod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925, secondocui, come precisato in motivazione, se il fatto è stato ritenuto nonlievedal giudice di merito non può essere al contempo consideratoparticolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio);ritenuto che pertanto il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01);considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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