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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08402/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) è manifestamente infondato; pur ricordando che la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha ritenuto che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U , n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 02), la Corte territoriale ha, con valutazione congrua e non manifestamente infondata - e, dunque, insindacabile in sede di legittimità -, escluso il riconoscimento dell'invocata attenuante, in ragione del prezzo di mercato della singola dose di cocaina e dell'aspettativa di ricavo dell'imputato, osservando che, per il numero di dosi e per la tipologia della sostanza, il lucro non potesse dirsi "tenue", pur tratl:andosi di offesa lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d:P.R. 309/90; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) è manifestamente infondato; pur ricordando che la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha ritenuto che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U , n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 02), la Corte territoriale ha, con valutazione congrua e non manifestamente infondata - e, dunque, insindacabile in sede di legittimità -, escluso il riconoscimento dell'invocata attenuante, in ragione del prezzo di mercato della singola dose di cocaina e dell'aspettativa di ricavo dell'imputato, osservando che, per il numero di dosi e per la tipologia della sostanza, il lucro non potesse dirsi "tenue", pur tratl:andosi di offesa lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d:P.R. 309/90; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 08402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris