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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39613/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yvy. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia che disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98 l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena [OSCURATO:PERSONA] che le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. prospettano vizio di motivazione in ordine alla condizione di inespellibilità del condannato cittadino straniero, che sarebbe stata dedotta dimostrando la concessione di permesso di asilo in Germania quale fatto sintomatico della sussistenza di grave pregiudizio in caso di rientro nel proprio paese di origine; si lamenta altresì che le cause ostative all'espulsione non hanno natura tassativa e vanno interpretate alla luce dei principi costituzionali; che in realtà il ricorrente non formula alcuna specifica contestazione riguardo la compiuta motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso che vi fosse prova di alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/98, espressamente richiamate dal comma 9 dell'art. 16 d.lgs. cit. come ipotesi in cui è esclusa l'applicazione dell'espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; che il provvedimento ha approfonditamente valutato le circostanze dedotte e tra queste anche il permesso asseritannente ottenuto in Germania, evidenziando i profili fattuali che lo rendevano del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento di una condizione ostativa all'espulsione; e su questi argomenti articolati seguendo un percorso logico immune da fratture e agganciato solidamente alle risultanze il ricorso non formula alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la prospettazione già sottoposta ai giudici di merito; che il Tribunale di sorveglianza ha assolto al proprio onere di autonoma valutazione circa la sussistenza di ipotesi ostative; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA],liere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yvy. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia che disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98 l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena [OSCURATO:PERSONA] che le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. prospettano vizio di motivazione in ordine alla condizione di inespellibilità del condannato cittadino straniero, che sarebbe stata dedotta dimostrando la concessione di permesso di asilo in Germania quale fatto sintomatico della sussistenza di grave pregiudizio in caso di rientro nel proprio paese di origine; si lamenta altresì che le cause ostative all'espulsione non hanno natura tassativa e vanno interpretate alla luce dei principi costituzionali; che in realtà il ricorrente non formula alcuna specifica contestazione riguardo la compiuta motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso che vi fosse prova di alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/98, espressamente richiamate dal comma 9 dell'art. 16 d.lgs. cit. come ipotesi in cui è esclusa l'applicazione dell'espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; che il provvedimento ha approfonditamente valutato le circostanze dedotte e tra queste anche il permesso asseritannente ottenuto in Germania, evidenziando i profili fattuali che lo rendevano del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento di una condizione ostativa all'espulsione; e su questi argomenti articolati seguendo un percorso logico immune da fratture e agganciato solidamente alle risultanze il ricorso non formula alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la prospettazione già sottoposta ai giudici di merito; che il Tribunale di sorveglianza ha assolto al proprio onere di autonoma valutazione circa la sussistenza di ipotesi ostative; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA],liere estenso
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