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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 28437/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del [OSCURATO:PERSONA] diGENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOEsaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 29/01/2026, con laquale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava, surichiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi uno e giorni dodicidi reclusione per i reati di tentato omicidio e porto illegale di oggetto atto adoffendere, avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciute le circostanzeRitenuto che, quale unico motivo di doglianza, si deduce violazione di leggein relazione all’art. 133 cod. pen. per la mancata esplicitazione dei criteri per iquali si è determinata la pena inflitta;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il calcolo della pena è del tutto corrispondente all’accordointervenuto tra le parti e la sanzione inflitta appare pienamente compatibile con ilimiti di legge;che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudiceha il dovere di controllare l’esattezza dei richiamati profili giuridici e la congruitàdella pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga inmodo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.pen.;che il percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allaspeciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiestadelle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametririchiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte (Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01);Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, chesi stima equo determinare in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del [OSCURATO:PERSONA] diGENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOEsaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 29/01/2026, con laquale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava, surichiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi uno e giorni dodicidi reclusione per i reati di tentato omicidio e porto illegale di oggetto atto adoffendere, avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciute le circostanzeRitenuto che, quale unico motivo di doglianza, si deduce violazione di leggein relazione all’art. 133 cod. pen. per la mancata esplicitazione dei criteri per iquali si è determinata la pena inflitta;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il calcolo della pena è del tutto corrispondente all’accordointervenuto tra le parti e la sanzione inflitta appare pienamente compatibile con ilimiti di legge;che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudiceha il dovere di controllare l’esattezza dei richiamati profili giuridici e la congruitàdella pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga inmodo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.pen.;che il percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allaspeciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiestadelle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametririchiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01);Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, chesi stima equo determinare in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris