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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08754/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché è volto ad introdurre nel giudizio di legittimità valutazioni di fatto riferite ad una presunta carenza di imputabilità per infermità mentale, che non sono state oggetto di censure in sede di merito; ritenuto che con riferimento all'accertamento del dolo è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato ed il legittimo operato dei pubblici ufficiali (vedi p. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo sulla pena è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione dell'intensità del dolo e della imputabilità, sulla base di censure generiche senza un confronto effettivo con le valutazioni della Corte di appello adeguatamente argomentate, che hanno portato a confermare il giudizio di equivalenza con la contestata recidiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 116r estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché è volto ad introdurre nel giudizio di legittimità valutazioni di fatto riferite ad una presunta carenza di imputabilità per infermità mentale, che non sono state oggetto di censure in sede di merito; ritenuto che con riferimento all'accertamento del dolo è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato ed il legittimo operato dei pubblici ufficiali (vedi p. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo sulla pena è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione dell'intensità del dolo e della imputabilità, sulla base di censure generiche senza un confronto effettivo con le valutazioni della Corte di appello adeguatamente argomentate, che hanno portato a confermare il giudizio di equivalenza con la contestata recidiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 116r estenso
Sentenza Cassazione n. 08754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris