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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 23218/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] di lavoro R.G.N. 20133/2018 Cron.

Rep.

Ud. 10/05/2022 PU domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], NICCOLO' [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2170/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/01/2018 R.G.N. 427/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per far accertare la nullità o l’illegittimità dei rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi con la Vedior Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. il 25.9.2007 e il 4.1.2008 e delle relative proroghe e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio e di entrambe le società a corrispondere la retribuzione maturata dalle date di cessazione dei singoli rapporti fino all’effettivo ripristino.

2. Il Tribunale di Varese ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice, ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione del 4.1.2008, ha dichiarato costituito con la società utilizzatrice un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.1.2008 ed ha condannato quest’ultima alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

3. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande della lavoratrice.

4. Ha ritenuto che le causali (“ragioni di carattere produttivo: incremento sensori ultrasuoni”) indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore, identiche nella loro formulazione a quelle indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia e la lavoratrice, non fossero affette da genericità ma contenessero precise motivazioni sulla necessità dell’utilizzatore di avvalersi di un lavoratore somministrato a termine; che il controllo del giudice, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, fosse limitato alla verifica di effettività della causale; che nel caso di specie il documento n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice, costituito da un grafico sui dati produttivi nel periodo interessato (anni 2007 e 2008), dimostrasse l'effettività delle esigenze indicate nelle causali in esame, cioè i picchi di incremento relativi alla produzione di ultrasuoni; che tali dati trovassero riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte; che dalle prove raccolte era inoltre emerso come la signora Calvi fosse stata effettivamente adibita alle mansioni correlate alle esigenze indicate nei contratti in esame, cioè di operaia addetta all’assemblaggio, al collaudo e al confezionamento.

5. La Corte territoriale ha ritenuto provata la specificità e l'effettività della causale giustificatrice della apposizione del termine sia in relazione al contratto di somministrazione del 4.1.2008 e sia in relazione al contratto sottoscritto il 25.9.2007, per il quale era stato proposto appello incidentale da parte della lavoratrice.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la Randstadt (già Vedior Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].) hanno resistito con distinti controricorsi.

7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

9. Premesso che la clausola giustificativa dell’apposizione del termine ai contratti di somministrazione era relativa ad un “incremento sensori ultrasuoni”, si rileva l’errore della Corte d'appello per aver accertato l’esistenza di una ragione diversa, cioè i “picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”.

Si osserva, inoltre, come i giudici di appello abbiano tratto dal doc. n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice dati (“nel primo semestre del 2007 sono stati prodotti 100.000 sensori, cioè 50.000 a trimestre; nel secondo semestre del 2007 sono stati prodotti 140.000 sensori, cioè 70.000 a trimestre; nel primo trimestre del 2008 sono stati prodotti 85.000 sensori) dal medesimo non ricavabili, atteso che lo stesso si limita a riportare a consuntivo la produzione dei due semestri dell'anno 2007 e del primo trimestre dell'anno 2008.

Si reiterano le censure già sollevate nei due gradi di merito sulla inidoneità probatoria del documento in esame in quanto privo di sottoscrizione, di riferimenti obiettivi atti a dimostrare la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti nonché privo di un parametro per il raffronto con la situazione antecedente all'anno 2007, necessario a consentire la verifica della sussistenza di un effettivo incremento produttivo.

Si osserva come solo i dati sulla produzione precedente e successiva rispetto agli anni riportati nel documento in esame avrebbero potuto dimostrare la necessità solo temporanea della prestazione lavorativa della signora Calvi.

Si definisce illogica e incongruente la motivazione della sentenza d'appello per aver ritenuto che l'incremento di produzione riguardasse la fornitura per la casa automobilistica Ford, come riferito da uno dei testimoni, pur in assenza di qualsiasi riferimento in tal senso nel doc. n. 3; inoltre per aver ritenuto che le mansioni svolte dalla Calvi e descritte dal teste Moccia come relative all’assemblaggio, confezionamento e collaudo degli antifurti attenessero alle esigenze produttive indicate nella causale del contratto sebbene queste riguardassero i “sensori ultrasuoni”.

10. Il motivo è infondato.

Le critiche mosse dalla parte ricorrente investono, nella sostanza, l’interpretazione dei documenti prodotti, in particolare il significato della clausola inserita nei contratti di somministrazione (“picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”), la valutazione dei documenti, e specificamente del prospetto doc. n. 3 come idoneo a dimostrare o meno alcuni elementi (incremento produttivo e riferibilità dello stesso alla commessa Ford) nonché l’apprezzamento integrato delle prove testimoniali e dei documenti medesimi (sul contenuto delle mansioni svolte dalla Calvi e sulla riferibilità delle stesse agli antifurti e non agli ultrasuoni indicati nella clausola contrattuale).

11. Censure di questo contenuto si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n.5 cod. proc. civ. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze nn. 5083 e 5084 del 2014), consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo; il motivo di ricorso in esame investe non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo.

12. Neppure è fondata la denuncia di violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. poiché la motivazione adottata dai giudici di appello e sopra riassunta soddisfa ampiamente i requisiti descritti nelle citate sentenze delle S.U. e solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione.

13. Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003.

14. Si premette, richiamando precedenti di legittimità, che la somministrazione di lavoro a termine debba rispettare le prescrizioni imposte dal d.lgs. 368 del 2001; che la temporaneità dell’esigenza posta a base della somministrazione a tempo determinato è carattere essenziale ai fini della legittimità della stessa, così come sancito dal d.lgs. n. 368 del 2001 ai fini della liceità del rapporto di lavoro a tempo determinato; che le ragioni giustificative dell’apposizione del termine devono essere esplicitate e risultare in modo specifico dal contratto di lavoro.

15. Sulla base di tali premesse, si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha considerato specifica la causale giustificativa del termine apposto ai contratti di somministrazione, in contrasto con le disposizioni sopra richiamate.

Secondo la tesi di parte ricorrente, la causale indicata nei due contratti in esame (“regione di carattere produttivo: incremento sensori ultrasuoni) è priva di una specifica indicazione di elementi obiettivi atti a giustificare la somministrazione a tempo determinato della ricorrente; da essa non è dato desumere quali fossero le oggettive condizioni dell'azienda, le peculiari e specifiche esigenze dello stabilimento presso cui la stessa sarebbe stata inserita, né se l'incremento di produzione era esistente e se doveva considerarsi temporaneo e per quali contingenti ragioni, se effettivamente sussisteva un nesso di causalità tra tale incremento degli ordini e l'assunzione a termine della lavoratrice.

Si denuncia quindi l’irregolarità formale delle clausole apposte ai contratti di somministrazione in quanto non rispettose dell'onere di specificazione e si deduce che la motivazione adottata sul punto dalla sentenza d'appello è del tutto generica e indeterminata.

16. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, in relazione al capo della sentenza che dichiara la causale giustificativa della apposizione del termine pienamente corrispondente alla effettività delle esigenze aziendali.

17. Si assume che, data la causale indicata nei contratti, cioè incremento di produzione dei sensori ultrasuoni, sarebbe stato onere della società dimostrare l'aumento della produzione nel periodo 2007-2008 e il carattere temporaneo dello stesso.

A tali fini, l'utilizzatore avrebbe dovuto fornire il dato numerico della produzione antecedente al periodo di assunzione e di quella successiva alla scadenza del contratto della lavoratrice.

Al contrario, il fatto storico di cui la società utilizzatrice ha dato prova nel giudizio di merito (col doc. n. 3 contenente i tabulati di produzione sensori ad ultrasuoni 2007-2008) è solo l'esistenza di un picco nella produzione dei sensori ultrasuoni nel secondo semestre dell'anno 2007, che è cosa diversa dall’incremento.

18. Si rileva inoltre che la causale indicata nei contratti (incremento sensori ultrasuoni) non è accompagnata da nessun elemento che possa giustificare la temporaneità della stessa.

19. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, 22, comma 2, e 27 del d.lgs. 276 del 2003, in relazione al capo della sentenza d’appello che reputa dimostrata l'effettiva adibizione della lavoratrice alle mansioni correlate alla causale giustificativa.

20. Si premette che i testimoni escussi hanno riferito dello svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni di operaia addetta all'assemblaggio, al collaudo e al confezionamento di “antifurti” e che questi prodotti sono diversi rispetto ai “sensori ultrasuoni” riportati nella causale; che, come specificato dal teste Aimone, i sistemi di allarme possono essere con o senza ultrasuoni e la commessa della Ford si riferiva solo ai sensori ultrasuoni.

21. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione al capo della sentenza d’appello che ha ritenuto esistente l’incremento dei sensori ultrasuoni in base ad un dato numerico non allegato né provato dalla società utilizzatrice ma arbitrariamente desunto dalla Corte, attraverso una illegittima operazione matematica di divisione a metà del dato di produzione semestrale (“nel primo semestre del 2007 sono stati prodotti 100.000 sensori, cioè 50.000 a trimestre; nel secondo semestre del 2007 sono stati prodotti 140.000 sensori, cioè 70.000 a trimestre; nel primo trimestre del 2008 sono stati prodotti 85.000 sensori”).

22. Si reiterano le censure sulla inidoneità probatoria del documento n. 3 in quanto predisposto unilateralmente dalla società, non sottoscritto e privo di riferimenti oggettivi che possano attestare la veridicità dei dati in esso indicati.

Si assume che tale documento dimostri unicamente che, nel primo semestre 2007, a qualsiasi punto della ascissa corrisponde il dato di 100.000; quindi se si prende come riferimento il primo trimestre del 2007, la produzione era di circa 100.000 mentre nello stesso periodo del 2008 la produzione era di 80.000, con evidente diminuzione.

23. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità delle proroghe dei contratti di somministrazione, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

24. Si allega che, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, la lavoratrice aveva dedotto la nullità o l'illegittimità delle proroghe dei contratti di somministrazione a termine perché prive di motivazione, in violazione del disposto di cui all'art. 22, comma 2, d.lgs. 276 del 2003; che la medesima deduzione era stata ripetuta nella memoria di costituzione in appello e che la Corte d'appello non ha adottato su tale questione alcuna decisione di merito.

25. I motivi di ricorso dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, da diversi punti di vista, la legittimità della causale giustificativa della somministrazione a tempo determinato, la corrispondenza delle mansioni svolte dalla lavoratrice alle esigenze connesse alle causali medesime e la temporaneità delle stesse.

I motivi non possono trovare accoglimento.

26. L’art. 20 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile, disciplina le “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione, concluso tra un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore.

Il comma 4 prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

27. L’art. 21 prevede che il contratto di somministrazione sia stipulato in forma scritta ed elenca gli elementi che devono risultare per iscritto; tra questi, la lett. c) indica “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”.

28. L’art. 21, u.c., dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 251 del 2004, prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, essendo stato eliminato il riferimento agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), del comma 1, la cui mancanza nell’atto scritto era, nella versione originaria, espressamente contemplata quale causa della nullità comminata dall’ultimo comma.

Il riferimento ai suddetti elementi è rimasto nel successivo art. 27, comma 1, secondo cui quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti art. 20, e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere in via giudiziaria la costituzione d'un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione.

29. L’art. 22 disciplina i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estende al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, che riguardano la successione dei contratti.

Prevede, inoltre, che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.

30. In riferimento ai contratti di somministrazione a termine conclusi dopo la modifica apportata dal d.lgs. n. 251 del 2004 questa Corte (v.

Cass. n. 197 del 2019; n. 272 del 2019; n. 15366 del 2019) ha ribaditoche “Le disposizioni appena richiamate, lette in modo sistematico, impongono che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo lavoratore somministrato.

Peraltro, dal punto di vista logico, in tanto è possibile una verifica sulla effettiva sussistenza della causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in maniera specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di riscontro.

Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 17540 del 2014), ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato, riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l'impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità.

Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto” (V.

Cass. n. 197 del 2019, in motivazione).

31. Sulla specificità della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine si è precisato che essa sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l'onere di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione (Cass. n. 208 del 2015) e spettando al giudice di valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto ai fini dell'assunzione a termine; pertanto, il riferimento ad una intensificazione dell’attività, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l'indicazione delle mansioni rilevanti, dell'ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione.

32. Sui criteri di valutazione della specificità o genericità della causale nel contratto di somministrazione a termine, si è affermato che le “ragioni” di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo “devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività.

L'indicazione, pertanto, non può essere tautologica, né può essere generica.

Non può risolversi in una parafrasi della norma, ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta”. (in tal senso, Cass. n. 8120 del 2013; v. anche Cass.n. 21001 del 2014; n. 15610 del 2011).

33. Questa Corte, dopo aver attribuito alle ragioni di cui al d. lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, la natura di presupposti giustificativi oggettivi, ha provveduto a distinguere significato e ratiodelle norme relative al contratto a termine rispetto a quelle che regolano il contratto di somministrazione, non richiedendo per quest’ultimo tipo contrattuale che l'enunciazione delle ragioni risponda a quel livello di dettaglio proprio del primo tipo di contratto (per tutte v.

Cass. n. 21001 del 2014); nell'ottica descritta è stato ritenuto sufficiente che l'indicazione contrattuale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile, ferma comunque la possibilità per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (v.

Cass. n. 15610 del 2011; Cass.n. 2521 del 2012; più di recente v.

Cass. n. 5372 del 2018, in motivazione), valorizzando una indicazione delle ragioni sottese al ricorso alla somministrazione che sia assistita da un grado di specificazione tale da consentire di verificare se esse rientrino nella tipologia cui è legata la legittimità del contratto e da rendere pertanto possibile il riscontro della loro effettività (v.

Cass. n. 26670 del 2018, in motivazione).

34. Tale principio è stato enunciato da questa Corte in riferimento a clausole contenute nei contratti di somministrazione a termine, come «picchi di produzione» (Cass. n. 15076 del 2016) e «punte di intensa attività» (così Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 8120 del 2013; Cass. n. 21001 del 2014).

35. La Corte di merito si è conformata ai principi richiamati e, in coerenza con gli stessi, ha giudicato specifica la causale indicata nei due contratti in esame ed ha ritenuto dimostrata la temporaneità dell’impiego della lavoratrice presso l’utilizzatore (di durata complessiva di circa sei mesi), in connessione col carattere temporaneo dell’esigenza produttiva della società, nonché l’effettiva l’adibizione della lavoratrice a mansioni aventi specifica attinenza con la causale indicata.

36. Deve quindi escludersi la dedotta violazione di legge e considerarsi inammissibili le censure che vanno, nella sostanza, a interferire con la concreta valutazione dei dati istruttori come operata dai giudici di merito.

La sussistenza delle ragioni di carattere produttivo per la somministrazione a termine e la coerenza dell’attività svolta rispetto a tali ragioni costituiscono una tipica quaestio facti il cui accertamento appartiene in via esclusiva al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità (Cass. n. 6933 del 2012; Cass. n. 21001 del 2014; Cass. n. 21916 del 2015; Cass. n. 23513 del 2017).

Nei motivi in esame, invece, solo formalmente si denuncia un error in iudicando, mentre nella sostanza si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrata la ricorrenza in fatto dei presupposti giustificativi indicati nei contratti e la coerenza del lavoro svolto alle causali esposte nei contratti; tale accertamento di fatto, tuttavia, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei rigorosi limiti imposti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella spese non ricorrenti e neanche dedotti.

37. La fattispecie oggetto di causa (ultimo contratto concluso il 4.1.2008 e prorogato fino al 28.3.2008) non ricade sotto la vigenza della direttiva 2008/104/CE, entrata in vigore il 5.12.2008 e il cui termine ultimo di recepimento era fissato il 5.12.2011 (v.

Corte di Giustizia del 7.11.2018, C-432/17, secondo cui per l’applicazione di una direttiva rileva il giorno di scadenza del termine per la sua trasposizione; v. anche Cass.n. 446 del 2021).

38. Come è noto la Corte di Giustizia con la sentenza del 14 ottobre 2020, JH c.

KG, C-681/2018, ha ritenuto che l’art. 5, paragrafo 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.

Con la successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes - [OSCURATO:PERSONA], C - 232/20, la Corte di Giustizia ha stabilito che costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

39. Pur a prescindere dalla non applicabilità nel caso in esame della citata direttiva, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia valorizzato ed accertato, tra l’altro, il requisito della temporaneità della missione della lavoratrice presso l’azienda utilizzatrice (nella specie in diretta connessione con la temporaneità dell’esigenza produttiva di quest’ultima), così adottando una interpretazione della normativa conforme a quella risultante dalle successive pronunce della Corte di Giustizia sopra richiamate.

40. Neppure il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità delle proroghe dei contratti di somministrazione, merita accoglimento.

41. Parte ricorrente ha puntualmente trascritto nel ricorso (pagg. 62-64) le lettere di proroga dei contratti e gli atti processuali contenenti l’eccezione di nullità o illegittimità delle proroghe nonché, per estratto, la sentenza di primo grado (pag. 58) che ha ritenuto non dimostrata la causale giustificativa del contratto concluso il 4.1.2008 e assorbita la questione della proroga dello stesso.

La sentenza d’appello a pag. 3 riporta le conclusioni della parte appellata riferite anche alle proroghe e alle pag. 4 e 5 dà atto delle avvenute proroghe.

42. È vero che manca nella sentenza di secondo grado una espressa pronuncia sulla legittimità delle proroghe; deve tuttavia rilevarsi come la Corte di merito abbia accertato l’effettività della causale giustificativa, quindi l’esistenza delle ragioni legate all’incremento produttivo della società in relazione all’intero periodo di durata della somministrazione della lavoratrice.

In particolare, a pag. 8, la sentenza dà atto che “il teste Memmola, responsabile della logistica e pianificazione vendite della società appellante, conferma il contenuto del grafico del documento n. 3 e conferma l'incremento degli ordinativi di sensori ad ultrasuoni in particolare nel secondo semestre del 2007 ed espressamente dichiara: “sono a conoscenza di questi incrementi per l'esistenza di contratti di fornitura di detti prodotti alla casa automobilistica Ford validi fino a settembre 2007 con una proroga fino a marzo 2008”.

Inoltre, sempre a pag. 8 della sentenza è riportata la deposizione del teste Moccia che dichiara “confermo che fine a metà 2008 c'è stato questo incremento per via delle nuove installazioni di postazioni di lavoro”.

43. La statuizione di legittimità dei contratti di somministrazione a termine poggia su un accertamento di esistenza ed effettività delle causali giustificative esteso all’intero periodo di durata della prestazione svolta dalla attuale ricorrente presso l’utilizzatore, comprensiva dei periodi di proroga.

Da ciò consegue che la questione della illegittimità delle proroghe deve ritenersi implicitamente respinta dalla decisione di appello.

44. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011);

45. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

46. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

47. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] di lavoro R.G.N. 20133/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], NICCOLO' [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2170/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/01/2018 R.G.N. 427/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per far accertare la nullità o l’illegittimità dei rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi con la Vedior Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. il 25.9.2007 e il 4.1.2008 e delle relative proroghe e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio e di entrambe le società a corrispondere la retribuzione maturata dalle date di cessazione dei singoli rapporti fino all’effettivo ripristino. 2. Il Tribunale di Varese ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice, ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione del 4.1.2008, ha dichiarato costituito con la società utilizzatrice un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.1.2008 ed ha condannato quest’ultima alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno. 3. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande della lavoratrice. 4. Ha ritenuto che le causali (“ragioni di carattere produttivo: incremento sensori ultrasuoni”) indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore, identiche nella loro formulazione a quelle indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia e la lavoratrice, non fossero affette da genericità ma contenessero precise motivazioni sulla necessità dell’utilizzatore di avvalersi di un lavoratore somministrato a termine; che il controllo del giudice, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, fosse limitato alla verifica di effettività della causale; che nel caso di specie il documento n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice, costituito da un grafico sui dati produttivi nel periodo interessato (anni 2007 e 2008), dimostrasse l'effettività delle esigenze indicate nelle causali in esame, cioè i picchi di incremento relativi alla produzione di ultrasuoni; che tali dati trovassero riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte; che dalle prove raccolte era inoltre emerso come la signora Calvi fosse stata effettivamente adibita alle mansioni correlate alle esigenze indicate nei contratti in esame, cioè di operaia addetta all’assemblaggio, al collaudo e al confezionamento. 5. La Corte territoriale ha ritenuto provata la specificità e l'effettività della causale giustificatrice della apposizione del termine sia in relazione al contratto di somministrazione del 4.1.2008 e sia in relazione al contratto sottoscritto il 25.9.2007, per il quale era stato proposto appello incidentale da parte della lavoratrice. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la Randstadt (già Vedior Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].) hanno resistito con distinti controricorsi. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione. 9. Premesso che la clausola giustificativa dell’apposizione del termine ai contratti di somministrazione era relativa ad un “incremento sensori ultrasuoni”, si rileva l’errore della Corte d'appello per aver accertato l’esistenza di una ragione diversa, cioè i “picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”. Si osserva, inoltre, come i giudici di appello abbiano tratto dal doc. n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice dati (“nel primo semestre del 2007 sono stati prodotti 100.000 sensori, cioè 50.000 a trimestre; nel secondo semestre del 2007 sono stati prodotti 140.000 sensori, cioè 70.000 a trimestre; nel primo trimestre del 2008 sono stati prodotti 85.000 sensori) dal medesimo non ricavabili, atteso che lo stesso si limita a riportare a consuntivo la produzione dei due semestri dell'anno 2007 e del primo trimestre dell'anno 2008. Si reiterano le censure già sollevate nei due gradi di merito sulla inidoneità probatoria del documento in esame in quanto privo di sottoscrizione, di riferimenti obiettivi atti a dimostrare la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti nonché privo di un parametro per il raffronto con la situazione antecedente all'anno 2007, necessario a consentire la verifica della sussistenza di un effettivo incremento produttivo. Si osserva come solo i dati sulla produzione precedente e successiva rispetto agli anni riportati nel documento in esame avrebbero potuto dimostrare la necessità solo temporanea della prestazione lavorativa della signora Calvi. Si definisce illogica e incongruente la motivazione della sentenza d'appello per aver ritenuto che l'incremento di produzione riguardasse la fornitura per la casa automobilistica Ford, come riferito da uno dei testimoni, pur in assenza di qualsiasi riferimento in tal senso nel doc. n. 3; inoltre per aver ritenuto che le mansioni svolte dalla Calvi e descritte dal teste Moccia come relative all’assemblaggio, confezionamento e collaudo degli antifurti attenessero alle esigenze produttive indicate nella causale del contratto sebbene queste riguardassero i “sensori ultrasuoni”. 10. Il motivo è infondato. Le critiche mosse dalla parte ricorrente investono, nella sostanza, l’interpretazione dei documenti prodotti, in particolare il significato della clausola inserita nei contratti di somministrazione (“picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”), la valutazione dei documenti, e specificamente del prospetto doc. n. 3 come idoneo a dimostrare o meno alcuni elementi (incremento produttivo e riferibilità dello stesso alla commessa Ford) nonché l’apprezzamento integrato delle prove testimoniali e dei documenti medesimi (sul contenuto delle mansioni svolte dalla Calvi e sulla riferibilità delle stesse agli antifurti e non agli ultrasuoni indicati nella clausola contrattuale). 11. Censure di questo contenuto si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n.5 cod. proc. civ. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze nn. 5083 e 5084 del 2014), consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo; il motivo di ricorso in esame investe non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo. 12. Neppure è fondata la denuncia di violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. poiché la motivazione adottata dai giudici di appello e sopra riassunta soddisfa ampiamente i requisiti descritti nelle citate sentenze delle S.U. e solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. 13. Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003. 14. Si premette, richiamando precedenti di legittimità, che la somministrazione di lavoro a termine debba rispettare le prescrizioni imposte dal d.lgs. 368 del 2001; che la temporaneità dell’esigenza posta a base della somministrazione a tempo determinato è carattere essenziale ai fini della legittimità della stessa, così come sancito dal d.lgs. n. 368 del 2001 ai fini della liceità del rapporto di lavoro a tempo determinato; che le ragioni giustificative dell’apposizione del termine devono essere esplicitate e risultare in modo specifico dal contratto di lavoro. 15. Sulla base di tali premesse, si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha considerato specifica la causale giustificativa del termine apposto ai contratti di somministrazione, in contrasto con le disposizioni sopra richiamate. Secondo la tesi di parte ricorrente, la causale indicata nei due contratti in esame (“regione di carattere produttivo: incremento sensori ultrasuoni) è priva di una specifica indicazione di elementi obiettivi atti a giustificare la somministrazione a tempo determinato della ricorrente; da essa non è dato desumere quali fossero le oggettive condizioni dell'azienda, le peculiari e specifiche esigenze dello stabilimento presso cui la stessa sarebbe stata inserita, né se l'incremento di produzione era esistente e se doveva considerarsi temporaneo e per quali contingenti ragioni, se effettivamente sussisteva un nesso di causalità tra tale incremento degli ordini e l'assunzione a termine della lavoratrice. Si denuncia quindi l’irregolarità formale delle clausole apposte ai contratti di somministrazione in quanto non rispettose dell'onere di specificazione e si deduce che la motivazione adottata sul punto dalla sentenza d'appello è del tutto generica e indeterminata. 16. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, in relazione al capo della sentenza che dichiara la causale giustificativa della apposizione del termine pienamente corrispondente alla effettività delle esigenze aziendali. 17. Si assume che, data la causale indicata nei contratti, cioè incremento di produzione dei sensori ultrasuoni, sarebbe stato onere della società dimostrare l'aumento della produzione nel periodo 2007-2008 e il carattere temporaneo dello stesso. A tali fini, l'utilizzatore avrebbe dovuto fornire il dato numerico della produzione antecedente al periodo di assunzione e di quella successiva alla scadenza del contratto della lavoratrice. Al contrario, il fatto storico di cui la società utilizzatrice ha dato prova nel giudizio di merito (col doc. n. 3 contenente i tabulati di produzione sensori ad ultrasuoni 2007-2008) è solo l'esistenza di un picco nella produzione dei sensori ultrasuoni nel secondo semestre dell'anno 2007, che è cosa diversa dall’incremento. 18. Si rileva inoltre che la causale indicata nei contratti (incremento sensori ultrasuoni) non è accompagnata da nessun elemento che possa giustificare la temporaneità della stessa. 19. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, 22, comma 2, e 27 del d.lgs. 276 del 2003, in relazione al capo della sentenza d’appello che reputa dimostrata l'effettiva adibizione della lavoratrice alle mansioni correlate alla causale giustificativa. 20. Si premette che i testimoni escussi hanno riferito dello svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni di operaia addetta all'assemblaggio, al collaudo e al confezionamento di “antifurti” e che questi prodotti sono diversi rispetto ai “sensori ultrasuoni” riportati nella causale; che, come specificato dal teste Aimone, i sistemi di allarme possono essere con o senza ultrasuoni e la commessa della Ford si riferiva solo ai sensori ultrasuoni. 21. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione al capo della sentenza d’appello che ha ritenuto esistente l’incremento dei sensori ultrasuoni in base ad un dato numerico non allegato né provato dalla società utilizzatrice ma arbitrariamente desunto dalla Corte, attraverso una illegittima operazione matematica di divisione a metà del dato di produzione semestrale (“nel primo semestre del 2007 sono stati prodotti 100.000 sensori, cioè 50.000 a trimestre; nel secondo semestre del 2007 sono stati prodotti 140.000 sensori, cioè 70.000 a trimestre; nel primo trimestre del 2008 sono stati prodotti 85.000 sensori”). 22. Si reiterano le censure sulla inidoneità probatoria del documento n. 3 in quanto predisposto unilateralmente dalla società, non sottoscritto e privo di riferimenti oggettivi che possano attestare la veridicità dei dati in esso indicati. Si assume che tale documento dimostri unicamente che, nel primo semestre 2007, a qualsiasi punto della ascissa corrisponde il dato di 100.000; quindi se si prende come riferimento il primo trimestre del 2007, la produzione era di circa 100.000 mentre nello stesso periodo del 2008 la produzione era di 80.000, con evidente diminuzione. 23. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità delle proroghe dei contratti di somministrazione, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 24. Si allega che, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, la lavoratrice aveva dedotto la nullità o l'illegittimità delle proroghe dei contratti di somministrazione a termine perché prive di motivazione, in violazione del disposto di cui all'art. 22, comma 2, d.lgs. 276 del 2003; che la medesima deduzione era stata ripetuta nella memoria di costituzione in appello e che la Corte d'appello non ha adottato su tale questione alcuna decisione di merito. 25. I motivi di ricorso dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, da diversi punti di vista, la legittimità della causale giustificativa della somministrazione a tempo determinato, la corrispondenza delle mansioni svolte dalla lavoratrice alle esigenze connesse alle causali medesime e la temporaneità delle stesse. I motivi non possono trovare accoglimento. 26. L’art. 20 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile, disciplina le “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione, concluso tra un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore. Il comma 4 prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. 27. L’art. 21 prevede che il contratto di somministrazione sia stipulato in forma scritta ed elenca gli elementi che devono risultare per iscritto; tra questi, la lett. c) indica “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”. 28. L’art. 21, u.c., dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 251 del 2004, prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, essendo stato eliminato il riferimento agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), del comma 1, la cui mancanza nell’atto scritto era, nella versione originaria, espressamente contemplata quale causa della nullità comminata dall’ultimo comma. Il riferimento ai suddetti elementi è rimasto nel successivo art. 27, comma 1, secondo cui quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti art. 20, e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere in via giudiziaria la costituzione d'un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione. 29. L’art. 22 disciplina i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estende al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, che riguardano la successione dei contratti. Prevede, inoltre, che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. 30. In riferimento ai contratti di somministrazione a termine conclusi dopo la modifica apportata dal d.lgs. n. 251 del 2004 questa Corte (v. Cass. n. 197 del 2019; n. 272 del 2019; n. 15366 del 2019) ha ribaditoche “Le disposizioni appena richiamate, lette in modo sistematico, impongono che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo lavoratore somministrato. Peraltro, dal punto di vista logico, in tanto è possibile una verifica sulla effettiva sussistenza della causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in maniera specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di riscontro. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 17540 del 2014), ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato, riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l'impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità. Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto” (V. Cass. n. 197 del 2019, in motivazione). 31. Sulla specificità della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine si è precisato che essa sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l'onere di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione (Cass. n. 208 del 2015) e spettando al giudice di valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto ai fini dell'assunzione a termine; pertanto, il riferimento ad una intensificazione dell’attività, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l'indicazione delle mansioni rilevanti, dell'ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione. 32. Sui criteri di valutazione della specificità o genericità della causale nel contratto di somministrazione a termine, si è affermato che le “ragioni” di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo “devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività. L'indicazione, pertanto, non può essere tautologica, né può essere generica. Non può risolversi in una parafrasi della norma, ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta”. (in tal senso, Cass. n. 8120 del 2013; v. anche Cass.n. 21001 del 2014; n. 15610 del 2011). 33. Questa Corte, dopo aver attribuito alle ragioni di cui al d. lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, la natura di presupposti giustificativi oggettivi, ha provveduto a distinguere significato e ratiodelle norme relative al contratto a termine rispetto a quelle che regolano il contratto di somministrazione, non richiedendo per quest’ultimo tipo contrattuale che l'enunciazione delle ragioni risponda a quel livello di dettaglio proprio del primo tipo di contratto (per tutte v. Cass. n. 21001 del 2014); nell'ottica descritta è stato ritenuto sufficiente che l'indicazione contrattuale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile, ferma comunque la possibilità per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (v. Cass. n. 15610 del 2011; Cass.n. 2521 del 2012; più di recente v. Cass. n. 5372 del 2018, in motivazione), valorizzando una indicazione delle ragioni sottese al ricorso alla somministrazione che sia assistita da un grado di specificazione tale da consentire di verificare se esse rientrino nella tipologia cui è legata la legittimità del contratto e da rendere pertanto possibile il riscontro della loro effettività (v. Cass. n. 26670 del 2018, in motivazione). 34. Tale principio è stato enunciato da questa Corte in riferimento a clausole contenute nei contratti di somministrazione a termine, come «picchi di produzione» (Cass. n. 15076 del 2016) e «punte di intensa attività» (così Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 8120 del 2013; Cass. n. 21001 del 2014). 35. La Corte di merito si è conformata ai principi richiamati e, in coerenza con gli stessi, ha giudicato specifica la causale indicata nei due contratti in esame ed ha ritenuto dimostrata la temporaneità dell’impiego della lavoratrice presso l’utilizzatore (di durata complessiva di circa sei mesi), in connessione col carattere temporaneo dell’esigenza produttiva della società, nonché l’effettiva l’adibizione della lavoratrice a mansioni aventi specifica attinenza con la causale indicata. 36. Deve quindi escludersi la dedotta violazione di legge e considerarsi inammissibili le censure che vanno, nella sostanza, a interferire con la concreta valutazione dei dati istruttori come operata dai giudici di merito. La sussistenza delle ragioni di carattere produttivo per la somministrazione a termine e la coerenza dell’attività svolta rispetto a tali ragioni costituiscono una tipica quaestio facti il cui accertamento appartiene in via esclusiva al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità (Cass. n. 6933 del 2012; Cass. n. 21001 del 2014; Cass. n. 21916 del 2015; Cass. n. 23513 del 2017). Nei motivi in esame, invece, solo formalmente si denuncia un error in iudicando, mentre nella sostanza si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrata la ricorrenza in fatto dei presupposti giustificativi indicati nei contratti e la coerenza del lavoro svolto alle causali esposte nei contratti; tale accertamento di fatto, tuttavia, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei rigorosi limiti imposti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella spese non ricorrenti e neanche dedotti. 37. La fattispecie oggetto di causa (ultimo contratto concluso il 4.1.2008 e prorogato fino al 28.3.2008) non ricade sotto la vigenza della direttiva 2008/104/CE, entrata in vigore il 5.12.2008 e il cui termine ultimo di recepimento era fissato il 5.12.2011 (v. Corte di Giustizia del 7.11.2018, C-432/17, secondo cui per l’applicazione di una direttiva rileva il giorno di scadenza del termine per la sua trasposizione; v. anche Cass.n. 446 del 2021). 38. Come è noto la Corte di Giustizia con la sentenza del 14 ottobre 2020, JH c. KG, C-681/2018, ha ritenuto che l’art. 5, paragrafo 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme. Con la successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes - [OSCURATO:PERSONA], C - 232/20, la Corte di Giustizia ha stabilito che costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 39. Pur a prescindere dalla non applicabilità nel caso in esame della citata direttiva, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia valorizzato ed accertato, tra l’altro, il requisito della temporaneità della missione della lavoratrice presso l’azienda utilizzatrice (nella specie in diretta connessione con la temporaneità dell’esigenza produttiva di quest’ultima), così adottando una interpretazione della normativa conforme a quella risultante dalle successive pronunce della Corte di Giustizia sopra richiamate. 40. Neppure il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità delle proroghe dei contratti di somministrazione, merita accoglimento. 41. Parte ricorrente ha puntualmente trascritto nel ricorso (pagg. 62-64) le lettere di proroga dei contratti e gli atti processuali contenenti l’eccezione di nullità o illegittimità delle proroghe nonché, per estratto, la sentenza di primo grado (pag. 58) che ha ritenuto non dimostrata la causale giustificativa del contratto concluso il 4.1.2008 e assorbita la questione della proroga dello stesso. La sentenza d’appello a pag. 3 riporta le conclusioni della parte appellata riferite anche alle proroghe e alle pag. 4 e 5 dà atto delle avvenute proroghe. 42. È vero che manca nella sentenza di secondo grado una espressa pronuncia sulla legittimità delle proroghe; deve tuttavia rilevarsi come la Corte di merito abbia accertato l’effettività della causale giustificativa, quindi l’esistenza delle ragioni legate all’incremento produttivo della società in relazione all’intero periodo di durata della somministrazione della lavoratrice. In particolare, a pag. 8, la sentenza dà atto che “il teste Memmola, responsabile della logistica e pianificazione vendite della società appellante, conferma il contenuto del grafico del documento n. 3 e conferma l'incremento degli ordinativi di sensori ad ultrasuoni in particolare nel secondo semestre del 2007 ed espressamente dichiara: “sono a conoscenza di questi incrementi per l'esistenza di contratti di fornitura di detti prodotti alla casa automobilistica Ford validi fino a settembre 2007 con una proroga fino a marzo 2008”. Inoltre, sempre a pag. 8 della sentenza è riportata la deposizione del teste Moccia che dichiara “confermo che fine a metà 2008 c'è stato questo incremento per via delle nuove installazioni di postazioni di lavoro”. 43. La statuizione di legittimità dei contratti di somministrazione a termine poggia su un accertamento di esistenza ed effettività delle causali giustificative esteso all’intero periodo di durata della prestazione svolta dalla attuale ricorrente presso l’utilizzatore, comprensiva dei periodi di proroga. Da ciò consegue che la questione della illegittimità delle proroghe deve ritenersi implicitamente respinta dalla decisione di appello. 44. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011); 45. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 46. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 47. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, i
Sentenza Cassazione n. 23218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris