CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per lYnammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/03/2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ritenute assorbite le condotte di cui al capo B in quelle di cui al capo A) (furto aggravato in abitazione), ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati a motivi, sostanzialmente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, affidata alla "relazione/deposizione" del milite operante, [OSCURATO:PERSONA] generiche e in stridente contrasto con il ,/ contenuto della denuncia — querela della persona offesa, in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alla natura dei beni oggetto dell'azione illecita. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che, secondo quanto riferito dal Casadei, l'immobile non era abitato: alla Corte d'appello per questo era stata inutilmente richiesta la qualificazione del fatto come furto tentato, con applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 625-bis e 62, n. 4, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si investe la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze appena indicate. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Con riguardo alla ricostruzione dei fatti, va, innanzi tutto, sottolineata la genericità delle critiche che deduce una contraddizione inesistente (visto che dai brani delle deposizioni riportate emerge chiaramente che il Casadei parla del cancello dell'abitazione, mentre la persona offesa esclude l'esistenza di un cancello di accesso al fondo). Inoltre, quanto al resto, i frammenti delle deposizioni valorizzate non consentono di apprezzare la portata della censura, una volta riconosciuto che l'immobile presentava, secondo quanto accertato dai giudici di merito, oggetti al servizio di chi vi avesse abitato ed era protetta da grate e porta di ferro.Al riguardo, va ribadito che va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Quanto ai beni sottratti, l'assenza di foto di quelli restituiti al proprietario non denuncia l'assenza di dimostrazione degli elementi costitutivi del delitto, ben potendo la prova dichiarativa, vagliata nel contraddittorio delle parti, dimostrare il fondamento dei fatti. Per il resto, quanto al rilievo - del tutto generico, perché non agganciato ad una puntuale ricostruzione dei fatti -che si tratterebbe di tentativo, va ribadito che, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo (Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Rv. 257256 - 01, resa proprio in un caso nel quale gli agenti, indipendentemente dalla circostanza che si trovassero ancora in loco per completare il lavoro, avevano rimosso e accatastato a parte buona parte della refurtiva, pronta per essere asportata, in tal modo acquisendo per un tempo apprezzabile su quel materiale un potere autonomo, al di fuori delle possibilità di controllo di colui che del materiale aveva il possesso). E, nella specie, proprio questo ha accertato la Corte territoriale, ossia che parte del materiale era già stato caricato sul furgone e parte era stato portato all'esterno in attesa di essere caricato. Del tutto inconferente è poi il fatto che l'immobile non fosse di proprietà della persona offesa, poiché ciò che conta, ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., è che l'edificio sia destinato in tutto o in parte a privata dimora o che costituisca pertinenza di questa. 2. Inammissibile è infine il terzo motivo, dal momento: a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) con riguardo alle circostanze attenuanti invocate (e a tacer del fatto che non è neppur dedotto perché ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 625-bis cod. pen.), che esse, secondo l'incontestata ricostruzione del contenuto dell'atto di appello, non risultano oggetto di alcuna specifica richiesta; c) che, in ogni caso, le censure svolte in ricorso sono prive di qualunque specificità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]