CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 34304-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrlcorrente - avverso la sentenza n. 3080/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2018 R.G.N. 4375/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la retribuzione spettante per le retribuzioni riferite ai mesi di dicembre 2014 (comprensivo della tredicesima mensilità) e gennaio 2015; 2. la statuizione di riforma è stata fondata sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dell' accertamento, passato in giudicato, della inefficacia della cessione del ramo di azienda al quale era addetta la originaria ricorrente; tale inefficacia rendeva ininfluenti in relazione al (persistente) rapporto di lavoro con la cedente società Telecom le vicende giuridiche concernenti il rapporto instaurato dalla lavoratrice con la società cessionaria ed in particolare la risoluzione del detto rapporto in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione in luogo di reintegra da parte della lavoratrice; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza nei confronti del soggetto cedente degli atti estintivi del rapporto di lavoro intervenuti tra la lavoratrice ed il cessionario; contesta, infatti, la ritenuta duplicità di rapporti per la ipotesi di cessione inefficace; 2. il motivo deve essere respinto alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità del rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare. Conseguenziale alla ricostruzione della vicenda giuridica connotata da inefficacia della cessione ex art. 2112 cod. civ. in termini di duplicità di rapporti di lavoro è l'affermazione della inidoneità delle vicende relative al rapporto (di fatto) instaurato con la cessionaria ad incidere sul rapporto (giuridicamente continuato) con il soggetto cedente. In questa prospettiva, in coerenza con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n.16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) maturati a partire da [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 2990/2018, deve affermarsi che laddove venga accertata l'illegittimità della cessione di un ramo di azienda , permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedenl:e inadempiente, non vi è infatti spazio per l'applicazione del I principio della "compensatio lucri cum damno" su cui si fonda Ila detraibilità di quanto altrimenti percepito; 3. in base alle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore deduzione ed eccezione il ricorso deve essere respinto;4. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 1.400,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 q uater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.