CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 581, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.) l'appello di [OSCURATO:PERSONA], proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 10.12.2020, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, il predetto è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 180 di multa in relazione al reato di tentato furto aggravato di materiale elettrico, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si è proceduto separatamente (gli imputati sono stati colti in flagranza del reato, poiché il primo era rimasto folgorato nel tentativo di appropriarsi di cavi elettrici della ditta [OSCURATO:PERSONA] di Torino; il secondo era stato bloccato sul posto dai vigili del fuoco intervenuti). 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge per erronea interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. c), del codice di rito. La Corte d'Appello ha mal interpretato le regole sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità, anzitutto travisando il senso della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, che non estende il giudizio di inammissibilità sino alla manifesta infondatezza dei motivi, ma, appunto, lo limita alla mancanza di ragioni precise e specifiche poste a fondamento di essi nell'atto di impugnazione. Inoltre, è stata ignorata la circostanza che la principale censura d'appello era riferita ad una questione giuridica - relativa al decorso del termine di prescrizione del reato, stante l'erroneità dei presupposti dell'adottato provvedimento di sospensione del processo ex art. 420-bis e ss. cod. proc. pen. per irreperibilità dell'imputato, laddove invece questi era stato al centro di una procedura di estradizione nel periodo di tempo in considerazione - la cui prospettazione di per sé integra il requisito della specificità dei motivi, se pertinente ai contenuti della decisione impugnata (si richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo). Se, dunque, l'inammissibilità per difetto di specificità, in linea di principio, avrebbe potuto essere dichiarata per il secondo motivo d'appello, dedicato al trattamento sanzionatorio, un tale esito non avrebbe potuto comunque essere pronunciato per il primo motivo, incentrato sulla risoluzione di una questione di diritto (la declaratoria di prescrizione, in conseguenza della richiesta di revoca della sospensione del procedimento per irreperibilità dell'imputato). 3. [OSCURATO:PERSONA] Loy, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'imputato è stato giudicato in absentia dal Tribunale di Torino. La motivazione del primo giudice, puntualmente ripercorsa nel provvedimento di secondo grado impugnato, al fine di evidenziare l'inammissibilità dell'atto di appello che con dette argomentazioni più che puntuali non si è affatto confrontato, dà atto delle ragioni, di garanzia processuale dello stesso imputato, sulla base delle quali si è ritenuto, nel corso del processo, che egli non avesse avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio e che, pertanto, dovesse essere disposta notifica personale dell'atto, conseguentemente sospendendo il processo, constatata l'irreperibilità dell'imputato. Orbene, alla luce della piana analisi di quanto processualmente accaduto, la censura del ricorrente si risolve in una surrettizia richiesta di rivalutare i presupposti di fatto della dichiarazione di assenza, per accedere alle più favorevoli conseguenze in tema di sospensione del processo e del decorso del termine di prescrizione, motivata dall'accertamento di una procedura di estradizione passiva a carico dell'imputato compiuta dalle autorità tedesche con consegna dello stesso alla Germania il 28.1.2016. Tale circostanza, come hanno sottolineato entrambi i giudici di merito, non si riverbera sui presupposti dell'assenza, poiché non supera la situazione di mancata conoscenza del processo che il legislatore ha voluto tutelare evitando si proceda a carico dell'imputato irreperibile e assente in un determinato processo. La Corte d'Appello ha riportato puntualmente i passaggi temporali che hanno condotto alla sospensione del processo e dei termini di prescrizione dal 22.4.2015 al 8.9.2020, data in cui, con ordinanza di revoca del provvedimento di sospensione del processo, si è potuto prendere atto della notifica personale degli atti al ricorrente, avvenuta in data 22.7.2020, e della nomina da parte sua di un difensore di fiducia. Il tempo di prescrizione del reato, pertanto, computato il periodo di sospensione per assenza, nonché quello per il rinvio disposto a seguito di legittimo impedimento del difensore (dal 5.10.2020 al 18.11.2020), è stato correttamente indicato nel 26.5.2024. 2.1. Dinanzi alla specificità di argomenti della sentenza di primo grado, è evidente che la mera riproposizione in appello della questione relativa alla valenza della procedura di estradizione sulla permanenza delle condizioni per la sospensione del processo non rappresenta un tema di devoluzione specifico, ma si risolve in una pedissequa ripetizione delle medesime ragioni già analizzate dal primo giudice e superate, senza aggiungere, in termini di specificità, alcun confronto con la motivazione impugnata, né profili di novità rispetto ad una puntuale questione giuridica, pure evocata nel ricorso.Sotto tale secondo profilo, si rileva che la giurisprudenza cui si richiama il ricorrente, peraltro, sottolinea che la critica incentrata esclusivannente su temi in diritto soddisfa il requisito della specificità dei motivi d'appello anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa "senza elementi di novità", sempre che sia incontroverso il fatto e, ovviamente, la critica sia pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della "quaestio iuris" da parte del giudice di grado superiore (così Sez. 1, n. 20272 del 16/6/2020, Bellocco, Rv. 279369). Ma nel caso oggi all'esame del Collegio ciò che si intendeva proporre alla Corte d'Appello di riconsiderare era, prima ancora che una questione giuridica, la stessa questione di fatto relativa alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, solo perché egli era stato protagonista di una procedura di estradizione passiva diretta alla Germania. Tali argomenti, pertanto, dovevano essere specificamente dedotti, determinando una diversa lettura "del fatto" e non della mera questione di diritto, sicchè la mancata loro argomentazione puntuale, nel confronto con le specifiche ragioni della sentenza di primo grado, ha correttamente determinato il giudice di secondo grado a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in omaggio alla regola ermeneutica dettata dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-23, che ha stabilito: "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato". A ben vedere, seguendo le indicazioni delle Sezioni Unite, è pur vero che, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile, il sindacato del giudice di appello penale sull'annmissibilità dei motivi proposti non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi; tuttavia, nel caso del ricorrente, la manifesta infondatezza delle sue ragioni è stata valutata dal giudice di secondo grado non ai fini dell'inammissibilità, ma come ulteriore ratio decidendi, aggiuntiva - e di maggior garanzia motivazionale nei riguardi dello stesso imputato - rispetto a quella, preliminare, decisiva, derivata dalla aspecificità e genericità del motivo di impugnazione dedicato alla questione dell'interazione tra una eventuale revoca della sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. e il decorso del termine per la prescrizione del reato. Quanto alla seconda eccezione contenuta nell'atto di appello, la stessa difesa dell'imputato mostra di proporre al Collegio un motivo inammissibile di ricorso, formulandolo in modo dubitativo e "ipotetico" (a pag. 7 dell'impugnazione si legge "Se tutt'al più è possibile comprendere, a parere di questa difesa, le ragioni sottese ad una censura di inammissibilità del motivo secondo d'appello, in punto pena, per mancanza dei requisiti di specificità"). In ultima analisi, la Corte d'Appello ha logicamente motivato, conformemente agli orientamenti interpretativi consolidati sul tema, le ragioni per le quali le censure difensive proposte avverso la sentenza di primo grado fossero da ritenersi aspecifiche ed inammissibili. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 gennaio