CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 38534/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di MESSINA Ela-to avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2020, il Tribunale di Messina ha condannato gli imputati alla pena dell'ammenda per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite medesimo difensore e con unico atto, impugnazioni qualificate come appello, innanzi alla Corte d'appello di Messina - che quest'ultima a trasmesso ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - con cui chiedono, con tre separati motivi, in via principale, l'assoluzione dal reato per insussistenza dell'elemento oggettivo e, in via subordinata, il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per l'imputata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. I ricorsi sono inammissibili. A nulla rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere estens