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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24061/2026

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inpersona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]- INPS, in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 474/2025 depositatail 11/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibilel’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primoNumero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/2026grado che aveva respinto la domanda intesa ad accertare la naturasubordinata del rapporto di lavoro dissimulato mediante una seriecontinuativa di contratti co.co.co. dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018presso l’ITCS “A.

Gallo” di Aversa con mansioni di assistenteamministrativo.2.

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto tardivol’appello sul rilievo che la sentenza telematica di primo grado risultavapubblicata in data 20 giugno 2023, a fronte dell’appello depositato in data23 dicembre 2023, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.,irrilevante la data di inserimento del provvedimento nel sistema SICID (23giugno 2023) e la comunicazione di cancelleria a mezzo PEC (23 giugno2023).3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione AntoniettaCaiazzo sulla base di un unico motivo, assistito da memoria.4.

Il Ministero dell’istruzione e del merito e l’[OSCURATO:PERSONA] dellaPrevidenza Sociale non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art 16-bis del d.l. n. 179 del 2021 nonché dell’art 15 del d.m. 21febbraio 2011, n. 44, in relazione agli artt. 133, 429, primo comma, 430,327 c.p.c. ed all’art. 196-quinquies disp. att. c.p.c. nonché dei principi inmateria di certezza dei rapporti giuridici, effettività della tutelagiurisdizionale e conoscibilità degli atti processuali, per erroneaindividuazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado.In particolare, si assume che la Corte territoriale abbia erroneamenteequiparato la data di deposito telematico del file-sentenza (20 giugno 2023)alla pubblicazione della stessa, perfezionata solo tramite registrazione nelSICID (23 giugno 2023).

Peraltro, i giudici d’appello avrebbero omesso ditener conto dell’attestazione della cancelleria, che confermava l’avvenutapubblicazione del provvedimento solo in data 23 giugno 2023, conconseguente violazione del principio di conoscibilità legale dell’atto e deiNumero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/2026principi di effettività della tutela giurisdizionale e certezza dei rapportigiuridici, essendo stata considerata una data non idonea a far decorrere itermini di impugnazione.In questo senso, sarebbe erronea anche la valutazione espressa circal’irrilevanza della comunicazione a mezzo PEC del 23 giugno 2023, che,invece, costituiva elemento fattuale confermativo della data di effettivapubblicazione.Si denuncia, peraltro, anche la nullità della sentenza di primo grado peromessa lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza di discussione,con conseguente decorrenza del termine solo dalla comunicazione formaledel deposito.Si ribadisce, infine, che l’appello risulterebbe tempestivo perchédepositato il 23 dicembre 2023, ultimo giorno utile considerando come diesa quo proprio la pubblicazione avvenuta con l’inserimento delprovvedimento nel sistema SICID in data 23 giugno 2023.2.

La censura è infondata, ed infatti il dispositivo è conforme a diritto eva corretta integrandola la motivazione addotta dalla Corte di merito, aisensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.3.

Infatti, dalla lettura degli atti (segnatamente, dallo storico delfascicolo processuale depositato da parte ricorrente, cui la Corte puòaccedere in ragione del vizio procedurale in sostanza denunciato: Cass. Sez.L, 21/04/2016, n. 8069; conforme, Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20716),emerge che la sentenza, espressamente qualificata ex art. 429, primocomma, c.p.c., è stata effettivamente depositata il 20 giugno 2023, cosìcome il verbale di udienza, anche se gli atti sono stati materialmenteaccettati dalla cancelleria ed inseriti nel registro informatico rispettivamenteil 23 ed il 26 giugno 2023.

È stata, inoltre, depositata in giudizio lacomunicazione di cancelleria, effettuata in data 23 giugno 2023, eseguitanonostante si trattasse di sentenza pronunciata ex art. 429, primo comma,c.p.c., come chiaramente indicato nella stessa comunicazione.Numero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/2026La causa risulta, dunque, decisa in primo grado con il deposito dellasentenza ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c., come modificatodall'art. 53, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, secondo cui il giudice, all’udienzadi discussione, decide la causa e procede di regola alla lettura del dispositivoe delle ragioni in fatto e diritto della decisione (salva l’ipotesi dellaparticolare complessità della controversia, con la fissazione di appositotermine per il deposito della sentenza).

Ne consegue che il termine “lungo”per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data dellapronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbaleda parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art.133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione dellasentenza (Cass. Sez.

L, 30/05/2017, n. 13617; in senso conforme, Cass.Sez. 6-L, 11/02/2021, n. 3394; nello stesso senso, anche Cass. Sez. 3,07/06/2018, n. 14724, per le materie in cui trova applicazione il rito lavoro).In applicazione di tale principio, la pubblicazione della sentenza di primogrado risale al momento della lettura in udienza, in relazione alla peculiaritàprevista dal codice per il rito lavoristico, senza che possa assumere rilievola tardiva registrazione dell’atto ovvero la comunicazione di cancelleriacomunque effettuata nonostante si trattasse di sentenza ex art. 429, primocomma, c.p.c., posto che tale adempimento va curato solo nella residualeipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi untermine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, aisensi dell’art. 430 c.p.c., come pure sottolineato nei richiamati precedentidi questa Corte.3.1.

In questo senso, non colgono nel segno le argomentazioni difensivein ordine alla distinzione fra la data di deposito telematico dell’atto e quelladi registrazione dello stesso nel sistema informatico, poiché, come detto, inrelazione alla tipologia di decisione in esame la pubblicazione avviene inudienza, risultando pure non concludenti, sotto questo profilo, leNumero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/20263.2.

Né può essere apprezzata la denunciata nullità della sentenza peromessa lettura del dispositivo e della motivazione, in difetto di elementiidonei a supportare la censura, non risultando a tal fine depositato il verbaledi udienza (cfr. anche indice degli atti depositati), verbale che, secondoparte ricorrente, non conterrebbe alcuna attestazione in proposito.3.3.

Quanto, infine, alla lamentata lesione del diritto di difesa, l’assuntodifensivo doveva, ove del caso, essere supportato tramite una specificaistanza di rimessione in termini avanzata direttamente al giudice d’appello,con la quale corroborare la dedotta violazione come diretta conseguenzadella tardiva registrazione della sentenza nel sistema, avuto peraltroriguardo, nella specie, alla decorrenza del termine lungo di impugnazioneper effetto dalla pubblicazione della sentenza in udienza.4.

Il ricorso va, dunque, respinto, esito che esime il Collegio, pereconomia processuale, dalla valutazione circa l’esigenza di disporrel’eventuale rinnovo della notificazione del ricorso all’istituto previdenziale,non essendo state rinvenute agli atti le relative ricevute di trasmissione.5.

In assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo aprovvedere in ordine alle spese di lite.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inpersona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]- INPS, in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 474/2025 depositatail 11/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibilel’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primoNumero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/2026grado che aveva respinto la domanda intesa ad accertare la naturasubordinata del rapporto di lavoro dissimulato mediante una seriecontinuativa di contratti co.co.co. dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018presso l’ITCS “A. Gallo” di Aversa con mansioni di assistenteamministrativo.2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto tardivol’appello sul rilievo che la sentenza telematica di primo grado risultavapubblicata in data 20 giugno 2023, a fronte dell’appello depositato in data23 dicembre 2023, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.,irrilevante la data di inserimento del provvedimento nel sistema SICID (23giugno 2023) e la comunicazione di cancelleria a mezzo PEC (23 giugno2023).3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione AntoniettaCaiazzo sulla base di un unico motivo, assistito da memoria.4. Il Ministero dell’istruzione e del merito e l’[OSCURATO:PERSONA] dellaPrevidenza Sociale non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art 16-bis del d.l. n. 179 del 2021 nonché dell’art 15 del d.m. 21febbraio 2011, n. 44, in relazione agli artt. 133, 429, primo comma, 430,327 c.p.c. ed all’art. 196-quinquies disp. att. c.p.c. nonché dei principi inmateria di certezza dei rapporti giuridici, effettività della tutelagiurisdizionale e conoscibilità degli atti processuali, per erroneaindividuazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado.In particolare, si assume che la Corte territoriale abbia erroneamenteequiparato la data di deposito telematico del file-sentenza (20 giugno 2023)alla pubblicazione della stessa, perfezionata solo tramite registrazione nelSICID (23 giugno 2023). Peraltro, i giudici d’appello avrebbero omesso ditener conto dell’attestazione della cancelleria, che confermava l’avvenutapubblicazione del provvedimento solo in data 23 giugno 2023, conconseguente violazione del principio di conoscibilità legale dell’atto e deiNumero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/2026principi di effettività della tutela giurisdizionale e certezza dei rapportigiuridici, essendo stata considerata una data non idonea a far decorrere itermini di impugnazione.In questo senso, sarebbe erronea anche la valutazione espressa circal’irrilevanza della comunicazione a mezzo PEC del 23 giugno 2023, che,invece, costituiva elemento fattuale confermativo della data di effettivapubblicazione.Si denuncia, peraltro, anche la nullità della sentenza di primo grado peromessa lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza di discussione,con conseguente decorrenza del termine solo dalla comunicazione formaledel deposito.Si ribadisce, infine, che l’appello risulterebbe tempestivo perchédepositato il 23 dicembre 2023, ultimo giorno utile considerando come diesa quo proprio la pubblicazione avvenuta con l’inserimento delprovvedimento nel sistema SICID in data 23 giugno 2023.2. La censura è infondata, ed infatti il dispositivo è conforme a diritto eva corretta integrandola la motivazione addotta dalla Corte di merito, aisensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.3. Infatti, dalla lettura degli atti (segnatamente, dallo storico delfascicolo processuale depositato da parte ricorrente, cui la Corte puòaccedere in ragione del vizio procedurale in sostanza denunciato: Cass. Sez.L, 21/04/2016, n. 8069; conforme, Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20716),emerge che la sentenza, espressamente qualificata ex art. 429, primocomma, c.p.c., è stata effettivamente depositata il 20 giugno 2023, cosìcome il verbale di udienza, anche se gli atti sono stati materialmenteaccettati dalla cancelleria ed inseriti nel registro informatico rispettivamenteil 23 ed il 26 giugno 2023. È stata, inoltre, depositata in giudizio lacomunicazione di cancelleria, effettuata in data 23 giugno 2023, eseguitanonostante si trattasse di sentenza pronunciata ex art. 429, primo comma,c.p.c., come chiaramente indicato nella stessa comunicazione.Numero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/2026La causa risulta, dunque, decisa in primo grado con il deposito dellasentenza ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c., come modificatodall'art. 53, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, secondo cui il giudice, all’udienzadi discussione, decide la causa e procede di regola alla lettura del dispositivoe delle ragioni in fatto e diritto della decisione (salva l’ipotesi dellaparticolare complessità della controversia, con la fissazione di appositotermine per il deposito della sentenza). Ne consegue che il termine “lungo”per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data dellapronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbaleda parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art.133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione dellasentenza (Cass. Sez. L, 30/05/2017, n. 13617; in senso conforme, Cass.Sez. 6-L, 11/02/2021, n. 3394; nello stesso senso, anche Cass. Sez. 3,07/06/2018, n. 14724, per le materie in cui trova applicazione il rito lavoro).In applicazione di tale principio, la pubblicazione della sentenza di primogrado risale al momento della lettura in udienza, in relazione alla peculiaritàprevista dal codice per il rito lavoristico, senza che possa assumere rilievola tardiva registrazione dell’atto ovvero la comunicazione di cancelleriacomunque effettuata nonostante si trattasse di sentenza ex art. 429, primocomma, c.p.c., posto che tale adempimento va curato solo nella residualeipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi untermine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, aisensi dell’art. 430 c.p.c., come pure sottolineato nei richiamati precedentidi questa Corte.3.1. In questo senso, non colgono nel segno le argomentazioni difensivein ordine alla distinzione fra la data di deposito telematico dell’atto e quelladi registrazione dello stesso nel sistema informatico, poiché, come detto, inrelazione alla tipologia di decisione in esame la pubblicazione avviene inudienza, risultando pure non concludenti, sotto questo profilo, leNumero registro generale 17360/2025Numero sezionale 3247/2026Numero di raccolta generale 24061/2026Data pubblicazione 27/07/20263.2. Né può essere apprezzata la denunciata nullità della sentenza peromessa lettura del dispositivo e della motivazione, in difetto di elementiidonei a supportare la censura, non risultando a tal fine depositato il verbaledi udienza (cfr. anche indice degli atti depositati), verbale che, secondoparte ricorrente, non conterrebbe alcuna attestazione in proposito.3.3. Quanto, infine, alla lamentata lesione del diritto di difesa, l’assuntodifensivo doveva, ove del caso, essere supportato tramite una specificaistanza di rimessione in termini avanzata direttamente al giudice d’appello,con la quale corroborare la dedotta violazione come diretta conseguenzadella tardiva registrazione della sentenza nel sistema, avuto peraltroriguardo, nella specie, alla decorrenza del termine lungo di impugnazioneper effetto dalla pubblicazione della sentenza in udienza.4. Il ricorso va, dunque, respinto, esito che esime il Collegio, pereconomia processuale, dalla valutazione circa l’esigenza di disporrel’eventuale rinnovo della notificazione del ricorso all’istituto previdenziale,non essendo state rinvenute agli atti le relative ricevute di trasmissione.5. In assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo aprovvedere in ordine alle spese di lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi
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