CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente . SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016 e perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), e in ordine a due distinti reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n.309/1990, commessi rispettivamente in Roma e [OSCURATO:PERSONA] fra 15 ottobre 2019 e il 27 ottobre 2019 e in Roma e [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente al 25 ottobre 2019 (capi 3 e 4). Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]). Secondo i giudici i Galiano, il padre Giorgio e i figli Antonio e Angelo, rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lupparelli. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto Pupello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei Galiano, come già detto, sita in [OSCURATO:PERSONA]) e di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla Butruce. In tale contesto era emersa, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Torcasio e Giampà e le risultanze dell'attività di intercettazione, la figura di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l'accusa, insieme ai fratelli coindagati Angelo e Yuri tutti dimoranti in Roma, aveva assunto il ruolo di fornitore di cocaina e hashish e aveva garantito all'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] (già sposato con [OSCURATO:PERSONA], sorella dei tre) lo stabile approvvigionamento della droga. Le indagini avevano anche documentato che [OSCURATO:PERSONA], insieme a Yuri, aveva offerto in vendita ad [OSCURATO:PERSONA] 20 chilogrammi di sostanza stupefacente di qualità imprecisata al prezzo di 27.000 euro, nonché un quantitativo di hashish al prezzo di circa 42.000 euro, cifra che era stata pagata, senza che, poi, la sostanza fosse stata consegnata. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Con riferimento al reato di cui al capo 1), il difensore, dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza di legittimità in ordine alla figura, nel contesto associativo, dello stabile fornitore di sostanza stupefacente, osserva che la motivazione del Tribunale, nella parte in cui ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato costante disponibilità a fornire sostanza stupefacente al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe apodittica e non sorretta da elementi di riscontro. Con riferimento al reato di cui al capo 3), il difensore rileva che le risultanze delle indagini avevano evidenziato unicamente che il 27 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] era passato a salutare [OSCURATO:PERSONA] e in tale occasione aveva visto anche Maurizio, solo perché le abitazioni dei due fratelli erano contigue. La deduzione dei giudici per' cui in tale occasione si sarebbe svolta una trattativa per la compravendita di una partita di droga non solo non era suffragata da elementi di riscontro, ma anzi doveva ritenersi smentita dal fatto che nel viaggio di ritorno in [OSCURATO:PERSONA] e la compagna non avevano fatto menzione di tale trattativa e dal fatto che rientrato in [OSCURATO:PERSONA] non aveva contattato nessuno dei soggetti romani. Con riferimento al reato di cui al capo 4), il difensore osserva che dal dialogo del 25 ottobre 2019, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rievocato con [OSCURATO:PERSONA] l'episodio della partita di droga da lui pagata e mai ricevuta e dal dialogo del giorno successivo di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], non poteva inferirsi il coinvolgimento di Maurizio, posto che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad attribuire la responsabilità della mancata consegna della droga a Yuri, Angelo e Ivan (peraltro deceduto nel 2017) e non anche a Maurizio. In ogni caso il difensore lamenta la nullità della contestazione in esame, in quanto mancante di indicazioni in ordine al luogo e al tempo del commesso reato. Con riferimento alle esigenze cautelari, il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di recidivanza da dati di fatto non documentati, quali il ruolo di stabile fornitore dell'associazione di [OSCURATO:PERSONA] o gli inesistenti contatti con i coimputati, essendo pacifico che il ricorrente conosceva solo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore dell'imputato, in data 7 luglio 2023, ha depositato motivi nuovi, sviluppo di quelli su indicati. In particolare: - in ordine al reato di cui al capo 1), il difensore ha ribadito che le indagini avevano al più documentato singole trattative finalizzate a cessioni di sostanza stupefacente, ma non anche lo stabile inserimento del ricorrente nel contesto associativo; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non erano state riscontrate; che la conversazione del 23 giugno 2019 fra Galiano e la compagna era stata trascritta in modo non corretto, in quanto la parola "lei" era stata confusa con la parola "lui" (con cui secondo il Tribunale Galiano si era riferito a Maurizio, come soggetto che aveva un mezzo chilo di sostanza stupefacente), come chiarito da una consulenza tecnica di parte in atti; - in ordine al reato di cui al capo 3), il difensore ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in realtà, il 27 ottobre 2019 si era incontrato solo con Yuri e non anche con Maurizio e a tal fine allega la trascrizione della conversazione fra Galiano e la compagna [OSCURATO:PERSONA] da cui emergerebbe, appunto, che Maurizio non era presente; che anche la conversazione del giorno antecedente nel corso della quale Antonio aveva affermato "che gli conveniva più quello perché ci vogliono 27.000 euro" ben poteva riferirsi ad altre trattative per la compravendita di droga che in quel periodo [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso; che anche la conversazione successiva all'incontro relativa alle schede che avrebbero dovuto essere reperite non dimostrava alcunché, in quanto Galiano aveva inteso riferirsi a Yuri e non a Maurizio; che la circostanza per cui Curcio, in occasione della visita di [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA], fosse rimasta in macchina non aveva valore indiziante, in quanto la donna era essa stessa, secondo l'accusa, intranea all'associazione; che nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] stava trattando con altri soggetti una partita di droga di 20 chilogrammi, come risulta dalla contestazione allo stesso del reato di cui al capo 6); -in ordine al reato di cui al capo 4), il difensore ribadisce la eccezione relativa alla nullità del capo di imputazione e, comunque, l'assenza di elementi su cui fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, così come già indicato nel ricorso. - in ordine alle esigenze cautelari, il difensore ha ribadito la insufficienza della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo, a fronte di condotte ormai risalenti, e la mancata considerazione da parte del Tribunale del c.d. "tempo silente". Più in generale, con i motivi nuovi il difensore rileva, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 3) e 4), che il Tribunale non aveva motivato sulla effettiva esistenza e disponibilità da parte del ricorrente delle partite di droga asseritamente trattate. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], e il difensore del ricorrente nel corso dell'udienza hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 — 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità nella materia delle misure cautelari personali, il motivo, in tutte le articolazioni, deve ritenersi infondato. 3.1.Con riferimento al reato di cui al capo 1), la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione è stata desunta dal Tribunale da una serie di elementi tratti dal compendio indiziario ed in specie: -dalle dichiarazioni dei collaboratori Torcasio e Giampà, rese nel 2012 e riscontratesi reciprocamente, secondo cui già dai primi anni 2000 [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto ai Lupparelli per acquistare droga e armi. Torcasio aveva riferito di aver incontrato a Roma nell'anno 2005 [OSCURATO:PERSONA] per acquistare una partita di cocaina e che i fratelli Lupparelli, Maurizio, Angelo e Ivan, avevano rifornito i Galiano di armi; [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato genericamente "i parenti di Roma " di [OSCURATO:PERSONA] come fornitori di armi; - dal sequestro di un carico di droga effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 e dal contestuale arresto di [OSCURATO:PERSONA] durante il trasporto; - dalle risultanze delle attività di intercettazione telefonica e ambientale che avevano consentito la contestazione dei reati di cui ai capi 3) e 4); - dalla conversazione con [OSCURATO:PERSONA], registrata nel mese di giugno del 2019 nel corso di un soggiorno romano, in cui Galiano aveva riferito di dovere incontrare [OSCURATO:PERSONA] per verificare se la qualità dello stupefacente da loro trattato fosse migliore di quella a disposizione del gruppo in Calabria; - dall'utilizzo da parte dei Lupparelli per i loro contatti di utenze citofoniche attivate contemporaneamente a Correggio il 5 maggio 2016.Gli stretti rapporti intrattenuti dal ricorrente con il promotore e il contributo offerto unitariamente dai tre fratelli Lupparelli, chiamati in causa dai collaboratori anche come "parenti romani" , nell'approvvigionamento della droga e delle armi, valevano a documentare la gravità indiziaria della sua partecipazione al contesto associativo. Secondo i giudici il fatto che i collaboratori avessero indicato alle volte il cognome Lupariello, in luogo di quello corretto Lupparelli, non valeva inficiare l'individuazione operata dagli inquirenti, posto che pacificamente i fratelli Lupparelli vivevano a Roma e [OSCURATO:PERSONA] era stato sposato con una loro sorella. 3.1.1. Pur non contestando l'esistenza del sodalizio, la difesa lamenta l'insussistenza di elementi indiziari idonei a supportare la provvisoria imputazione di partecipazione allo stesso da parte dell'indagato. Le censure del ricorrente al riguardo non colgono nel segno. Le dichiarazioni dei collaboratori, che avevano menzionato i fratelli Lupparelli (e anche specificamente Maurizio) come soggetti che fin dalla prima decade del 2000 aveva rifornito di armi e droga i Galiano, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, sono risultate riscontrate, oltre che vicendevolmente, anche dalle operazioni di intercettazione effettuate nel corso della indagine, che avevano, appunto, documentato i reiterati contatti di Galiano con gli ex cognati per affari legati agli stupefacenti. La motivazione del Tribunale, oltre che aderente ai dati riportati, non è manifestamente illogica: che la consuetudine di rapporti fra i Lupparelli e i Galiano, quale emergente da dalle dichiarazioni dei collaboratori, sia una chiave di lettura della condotta tenuta da Maurizio negli anni di attività del sodalizio documentati dalle indagini e che tale condotta debba inserirsi in un contesto già collaudato nel tempo per cui i fratelli Lupparelli concorrevano a rifornire in maniera sistematica di stupefacenti il sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], appare deduzione ragionevole. Anche il richiamo agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione all'associazione dello "stabile fornitore" della sostanza stupefacente non vale a incrinare la tenuta della motivazione, in quanto il Tribunale ha, semmai, fatto corretta applicazione proprio del principio per cui integra la condotta di partecipazione ad un' associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell' associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (ex multis Sez. 4 , n. 19272 del 12/06/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279249): da un lato il carattere di stabilità della fornitura è stato tratto proprio dalle dichiarazioni dei collaboratori, dall'altro la consapevolezza da parte del ricorrente di fare parte di un contesto associativo è stata tratta dal tenore complessivo delle indagini, a nulla rilevando che egli non fosse risultato in contatto con altri componenti del sodalizio, diversi dai fratelli e da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con riferimento al reato di cui al capo 3), relativo all'acquisto da parte di Galiano presso i fratelli Lupparelli di 20 kg di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio nel territorio lametino, il Tribunale- ha richiamato: -la conversazione del 15 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, commentando l'arresto di alcuni sodali e il rischio che gli inquirenti fossero anche sulle loro tracce, [OSCURATO:PERSONA], all'affermazione della donna per cui le forze dell'ordine stavano aspettando il momento giusto per arrestarlo, aveva replicato: "A Roma? Perché ho parlato dei 20 chili?", lasciando così intendere di avere una trattativa per l'acquisto di 20 chilogrammi di sostanza stupefacente a Roma; i due avevano, poi, proseguito la conversazione chiarendo quale fosse lo scopo della visita a Roma e dopo che la donna aveva ribadito i suoi timori, [OSCURATO:PERSONA] l'aveva rassicurata dicendole che non avrebbe trasportato lui in prima persona la droga; - l'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Yuri e [OSCURATO:PERSONA] presso la loro abitazione a Frascati in data 27 ottobre 2019, preceduto da una telefonata con cui Antonio aveva chiamato Yuri per dirgli che sarebbe passato a dargli un bacetto e da un messaggio whatsapp inviato dal cellulare di Maurizio al cellulare di Antonio con l'indicazione dell'indirizzo della casa. Dalle successive conversazioni fra Galiano e Curcio era emerso che all'incontro avevano partecipato entrambi i fratelli Yuri e Maurizio. Oggetto dell'incontro era stata- secondo i giudici- la trattativa per l'acquisto dei 20 kg. di droga ed in tale senso deponevano il fatto che il giorno antecedente [OSCURATO:PERSONA], parlando con la compagna, avesse commentato la maggiore convenienza dell'acquisto di qualcosa al prezzo di 27.000, il fatto che nel corso di una telefonata con [OSCURATO:PERSONA], nel viaggio di ritorno in Calabria, avesse affermato di avere trovato le sim card citofoniche, nonché il fatto che, in occasione dell'incontro, la compagna fosse rimasta in macchina e lo stesso Antonio avesse lasciato il telefono in auto. 3.2.1 A fronte di tale percorso argomentativo le censure del ricorrente non colgono nel segno. La ricostruzione dell'episodio da parte del Tribunale sulla base delle risultanze delle intercettazioni non è censurabile, in quanto la interpretazione e la lettura dei dialoghi, nonché le inferenze che ne sono state tratte non appaiono manifestamente illogiche. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 27 ottobre 2019 è stata desunta dal contenuto delle conversazioni, oltre che dal fatto che proprio dal suo telefono erano state inviate a [OSCURATO:PERSONA] le coordinate della ubicazione delle abitazioni contigue dei due fratelli Lupparelli. Né può sostenersi che il Tribunale sia incorso, nella ricostruzione di tale episodio, nel vizio del travisamento della prova (che consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice ne abbia tratto), neppure sulla base della trascrizione della conversazione ambientale allegata dal ricorrente, posto che il testo trascritto è perfettamente compatibile anche con l'interpretazione che ne ha fornito il Tribunale. In proposito, è sufficiente osservare come sia lo stesso ricorrente a dare atto che il significato, attribuito dal Tribunale, per cui Maurizio era presente è una delle legittime letture interpretative dello scambio fra i due interlocutori, mentre il richiamo al passaggio successivo, in cui [OSCURATO:PERSONA], alla compagna che chiede se fosse stata presente anche la compagna di Maurizio, aveva risposto negativamente, precisando che era nei campi, vale semmai a rafforzare proprio l'interpretazione dei giudici della cautela. 3.3. Con riferimento al reato di cui al capo 4), il Tribunale ha richiamato: -il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] (nipote del ricorrente e dei Lupparelli) e [OSCURATO:PERSONA], in cui i due avevano commentato l'acquisto da parte di quest'ultimo, di una partita di hashish dai Lupparelli pagata 42.000 euro e della mancata consegna della droga; - il dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il primo aveva commentato il fatto di avere perso, a causa dei fratelli della donna, 42.000 euro, ma di essere ancora a loro legato; - il dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna Curcio di ritorno dalla Calabria in data 27 ottobre 2019, nel corso del quale ancora una volta Antonio si era lamentato della somma di denaro persa per colpa dei fratelli Lupparelli. 3.3.1. La censura relativa alla nullità dell'imputazione è inammissibile, in quanto non dedotta in sede di riesame, è, comunque, infondata. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il requisito della «descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate», previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa di misure cautelari dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto dal P.M. con una enunciazione anche riassuntiva delle accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898-01; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, Diarassouba, Rv. 259432-01, e Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372-01, ma anche Sez. U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004-01). Si è anche sostenuto che tali elementi possano essere ricavati dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima (Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, dep. 2008, Palmiero, Rv. 238411-01; Sez. 1, n. 29653 del 17/06/2003, Santimone, Rv. 226138-01). Nella specie, l'incolpazione provvisoria, fondata sui dialoghi intercettati, è sufficientemente specifica nella descrizione della condotta (soprattutto attraverso l'indicazione del prezzo della partita di droga) e anche nella data del commesso reato, collocata in un momento antecedente a detti dialoghi. 3.3.2. Nel merito la censura è ancora una volta infondata. Anche la ricostruzione di tale episodio e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], sempre sulla scorta delle intercettazioni, è stata operata dal Tribunale in maniera non illogica: il difensore afferma che il riferimento operato da [OSCURATO:PERSONA] ai Lupparelli dovesse essere inteso agli altri fratelli, ma non a Maurizio, ma in tal modo sottopone una lettura alternativa del compendio, senza, tuttavia, intaccare la tenuta logica delle argomentazioni sviluppate dai giudici della cautela. Infine la doglianza con cui contesta la configurabilità in ordine ai capi 3) e 4) della offerta in vendita di sostanza stupefacente non è ammissibile, in quanto introdotta per la prima volta con i motivi nuovi, che, tuttavia, possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 lett. a) cod. proc. pen., ovvero rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783; Sez. 6 n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). In ogni caso il motivo è privo del requisiti della specificità, in quanto si limita a contestare la disponibilità in capo al ricorrente della sostanza stupefacente offerta in vendita in maniera apodittica, senza indicare alcun elemento concreto (a fronte del contesto complessivo dell'indagine da cui, al contrario, emergono la serietà delle contrattazioni e l'effettivo smercio della droga), tale da suffragare tale assunto. 4. Il motivo è infondato anche nella parte in cui contesta il trattamento cautelare. Il difensore, nel lamentare la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, non tiene conto che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è 'sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è messo in rilievo che, in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari, ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316) Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto della presunzione che assiste la contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma ha anche indicato, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'assenza di elementi atti a vincere la presunzione e ha, comunque, in positivo, ancorato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari alla gravità delle condotte di reato ascritte al ricorrente, protrattesi per un considerevole arco di tempo e alla significativa incidenza criminale dell'associazione, dedita allo smercio di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente di differente tipologia. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 te