CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 18247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 ottobre 2022 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenzayr it in data 22 ottobre 2019, irrevocabile il 19 aprile 2019 A ragione osserva che il condannato non ha svolto l'attività non retribuita cui era subordinato il godimento del beneficio. 2. Il ricorrente ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia trascurato che il giudice della cognizione non aveva indicato il termine per l'adempimento della prestazione cui era subordinato il beneficio della pena sospesa. In tale situazione, il Pubblico ministero, in applicazione dell'art. 165, quarto comma, cod. pen. come interpretato dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 37503 del 2022, avrebbe dovuto chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione di un termine entro il quale consentire al condannato di adempiere all'obbligo. In ogni caso, il giudice, preso atto della volontà di Tocco di svolgere l'attività lavorativa, non poteva revocare il beneficio in pendenza del termine massimo per adempiere pari a cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza citata dal ricorrente, occupandosi dell'ipotesi sovrapponibile a quella in esame della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, ha chiarito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, costituendo elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione e che, tuttavia, ove il termine non venga fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577). Dunque, l'omessa fissazione del termine dà luogo ad un vizio di violazione di legge della sentenza che tuttavia deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Se ciò non avviene/il giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza di parte, deve procedere a determinare il termine per l'adempimento, ma ciò può avvenire fino a quando non venga a scadere il termine di cui all'art. 163 cod. pen. In quest'ultima ipotesi, la mancata esecuzione dell'obbligo risarcitorio o la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità costituiscono causa obbligatoria di revoca della sospensione condizionale della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel caso in verifica, non poteva in modo automatico revocare la pena sospesa, ma doveva preliminarmente verificare se era scaduto il termine biennale o quinquennale di cui all'art. 163 cod. pen. Nell'ipotesi di pendenza di tale termine finale, peraltro, residua la facoltà di indicare al condannato un diverso termine entro il quale adempiere la prestazione cui è stato subordinato il godimento del beneficio. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà ad un nuovo giudizio, applicando i principi enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma il 24 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]