Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44328/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

MPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 settembre 1982 avverso la sentenza resa il 21 luglio 2019 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di Noia che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] de Simone per il reato di rapina aggravata dall'uso di una pistola.

Si addebita all'imputato di avere, sotto la minaccia di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, costretto la persona offesa a consegnargli il denaro e il cellulare in suo possesso. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1violazione di legge e in particolare dell'articolo 628 cod.pen. e dell'art. 5 legge 110/1975 poiché la corte non ha indicato se la violenza o minaccia esercitata sia stata in grado di annullare o meno la capacità della vittima di determinarsi liberamente e il giudice avrebbe dovuto riqualificare la condotta in quella di furto con strappo, poiché l'azione era indirizzata solo all'impossessamento dell'arresto.

La corte non motiva adeguatamente sulla ritenuta aggravante dell'utilizzo di un'arma, poiché veniva accertato che si trattava di un'arma giocattolo di plastica ed è noto che l'utilizzo di un'arma palesemente giocattolo in una rapina non integra l'aggravante contestata. 2.2 Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. in ordine alla valutazione delle prove in quanto la corte si è limitata ad aderire alle argomentazioni del primo giudice senza esporre le modalità con cui è stata operata la individuazione fotografica della persona offesa e verificare se le stesse sono state corrette, né spiega perché non è mai stata eseguita una ricognizione personale.

Infine lamenta che la corte non ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa e di riqualificare ex officio la condotta ascritta all'imputato come rapina semplice, e ha omesso di valutare la prova documentale offerte dalla difesa. 2.3 Vizio di motivazione poiché la corte poiché la corte non ha esposto l'iter logico argomentativo a sostegno della ritenuta responsabilità e non ha motivato in ordine al maggior effetto intimidatorio cagionato dall'uso dell'arma giocattolo. 3.11 ricorso è inammissibile poiché, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e espongono in maniera dettagliata le emergenze processuali e il robusto compendio probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Le censure esposte in maniera ridondante e poco organica sono generiche e manifestamente infondate poiché la corte ha reso in ordine al giudizio di colpevolezza e alla qualificazione giuridica della condotta, articolata ed esaustiva motivazione; ha respinto motivatamente l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che aveva ad oggetto l'esibizione in aula della pistola giocattolo, ritenuta superflua poiché l'arma è stata esibita nel corso dell'udienza di primo grado; si è soffermata a valutare la piena attendibilità dell'individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa in termini di certezza, il cui verbale unitamente al fascicolo fotografico è stato acquisito con il consenso delle parti, desumendola dalla coincidenza della descrizione del rapinatore con le sembianze dell'imputato; dalla buona qualità delle fotografie utilizzate, di datazione molto recente; dalla coincidenza dell'abbigliamento dell'imputato in occasione della perquisizione con quello descritto dalla persona offesa; dal rinvenimento nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di una pistola giocattolo priva del tappo rosso; dal mancato alibi del ricorrente, che ha fornito diverse versioni non comprovate.

La corte inoltre ha ribadito la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ascritta quale rapina, poiché l'imputato ha costretto la vittima a farsi consegnare quanto era in suo possesso, mostrandogli una pistola che, pur essendo giocattolo, era priva di tappo rosso e pertanto non riconoscibile come innocua.

Ha fatto, pertanto, corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo dell'arma che nel delitto di rapina ricorre anche quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che non sia riconoscibile come tale. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in quanto dalle deposizioni testimoniali era risultato che l'arma era munita di tappo rosso alla canna). (Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017 Ud. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272012 - 01)

4. Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata Roma 10 novembre 2021 il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 settembre 1982 avverso la sentenza resa il 21 luglio 2019 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di Noia che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] de Simone per il reato di rapina aggravata dall'uso di una pistola. Si addebita all'imputato di avere, sotto la minaccia di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, costretto la persona offesa a consegnargli il denaro e il cellulare in suo possesso. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo : 2.1violazione di legge e in particolare dell'articolo 628 cod.pen. e dell'art. 5 legge 110/1975 poiché la corte non ha indicato se la violenza o minaccia esercitata sia stata in grado di annullare o meno la capacità della vittima di determinarsi liberamente e il giudice avrebbe dovuto riqualificare la condotta in quella di furto con strappo, poiché l'azione era indirizzata solo all'impossessamento dell'arresto. La corte non motiva adeguatamente sulla ritenuta aggravante dell'utilizzo di un'arma, poiché veniva accertato che si trattava di un'arma giocattolo di plastica ed è noto che l'utilizzo di un'arma palesemente giocattolo in una rapina non integra l'aggravante contestata. 2.2 Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. in ordine alla valutazione delle prove in quanto la corte si è limitata ad aderire alle argomentazioni del primo giudice senza esporre le modalità con cui è stata operata la individuazione fotografica della persona offesa e verificare se le stesse sono state corrette, né spiega perché non è mai stata eseguita una ricognizione personale. Infine lamenta che la corte non ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa e di riqualificare ex officio la condotta ascritta all'imputato come rapina semplice, e ha omesso di valutare la prova documentale offerte dalla difesa. 2.3 Vizio di motivazione poiché la corte poiché la corte non ha esposto l'iter logico argomentativo a sostegno della ritenuta responsabilità e non ha motivato in ordine al maggior effetto intimidatorio cagionato dall'uso dell'arma giocattolo. 3.11 ricorso è inammissibile poiché, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e espongono in maniera dettagliata le emergenze processuali e il robusto compendio probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Le censure esposte in maniera ridondante e poco organica sono generiche e manifestamente infondate poiché la corte ha reso in ordine al giudizio di colpevolezza e alla qualificazione giuridica della condotta, articolata ed esaustiva motivazione; ha respinto motivatamente l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che aveva ad oggetto l'esibizione in aula della pistola giocattolo, ritenuta superflua poiché l'arma è stata esibita nel corso dell'udienza di primo grado; si è soffermata a valutare la piena attendibilità dell'individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa in termini di certezza, il cui verbale unitamente al fascicolo fotografico è stato acquisito con il consenso delle parti, desumendola dalla coincidenza della descrizione del rapinatore con le sembianze dell'imputato; dalla buona qualità delle fotografie utilizzate, di datazione molto recente; dalla coincidenza dell'abbigliamento dell'imputato in occasione della perquisizione con quello descritto dalla persona offesa; dal rinvenimento nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di una pistola giocattolo priva del tappo rosso; dal mancato alibi del ricorrente, che ha fornito diverse versioni non comprovate. La corte inoltre ha ribadito la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ascritta quale rapina, poiché l'imputato ha costretto la vittima a farsi consegnare quanto era in suo possesso, mostrandogli una pistola che, pur essendo giocattolo, era priva di tappo rosso e pertanto non riconoscibile come innocua. Ha fatto, pertanto, corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo dell'arma che nel delitto di rapina ricorre anche quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che non sia riconoscibile come tale. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in quanto dalle deposizioni testimoniali era risultato che l'arma era munita di tappo rosso alla canna). (Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017 Ud. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272012 - 01) 4. Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 10 novembre 2021 il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44328/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris