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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20368/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 07/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27368 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27368del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R58 L845A ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C .

F. : DCI NTN46M07 F839K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gelsomina (C.F.: MRSGNN 70R58 L845A ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RGGGTN 68C07 F839Z) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore ESPOSITO Ciro (C.F.: non indicato) ESPOSITOFilippo (C.F.: non indicato ) [OSCURATO:PERSONA] Orsola(C.F.: non indicato) intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziatan. 2007/2022, pubblicata in data 12 settembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fatti di causa Per quanto emerge dal ricorso, Orsola e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giu- dice dell’esecuzione in un procedimento esecutivo promosso, nelle forme del pignoramento presso terzi, daGiulio Esposito.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memori e ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 –01; Sez. 6 - 3, Sentenza n.

Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 -01).

La prescrizione del re- quisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero for- malismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto ele ragioni di diritto che le hanno giusti- ficate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle ar- gomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in ap- pello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto(che risulta effet- tuata semplicemente riproducendo quella contenuta nella sen- tenza impugnata), non presenta tale contenuto minimo.

Manca una chiara e adeguata indicazione delle vicende del pro- cesso esecutivo nell’ambito del quale è stata avanzata l’oppo- sizione oggetto del presente giudizio, ivi inclusa la precisa indi- cazione delle parti del medesimo, nonché del contenuto dei re- lativi atti processuali rilevanti: ciò non consente a questa Corte una adeguata valutazione delle censure svolte in relazione alla decisione impugnata e impedisce l’esame nel merito del ricorso. 2.Quanto appena osservato sulla radicale inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione, anche in relazione alla ef- fettiva legittimazione (sostanziale e processuale) delle parti per Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 la presente fase del giudizio e le questioni in essa poste( che restano, pertanto, impregiudicate).

Per completezza di esposizione, può, comunque,rilevarsi che i singoli motivi del ricorso sonoessi stessi inammissibili e/o ma- nifestamente infondati in diritto (e, come tali, anch’essi inam- missibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), per le ragioni di seguito esposte. 2.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « error in proce- dendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) -(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) violazione di leggee dell’art 112 cpc (art. 360, 1 comma, n.4 c.p.c.).

L’omesso esame di un fatto storico, principale o se- condario, la cui esistenza risulti dal dagli atti processuali».

La ricorrente censura la decisione del tribunale nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto inammissibile la sua opposizione agli atti esecutivi, in relazione al profilo relativo alla dedotta impignorabilità dei beni assoggettati all’azione esecutiva per la pretesa violazione dell’art. 1923 c.c., affermando che la que- stione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., prima della defini- zione del processo esecutivo.

La ricorrente fa presente di avere, in realtà, già proposto, prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione che ha definito il processo esecutivo, l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per far valere l’impignorabilità dei beni as- soggettati all’azione esecutiva; ciò nonostante, aggiunge, il giu- dice dell’esecuzione, per quanto reso edotto di tale opposizione, già pendente in fase contenziosa, non aveva sospeso il processo esecutivo e, senza neanche delibare la sua istanza di sospen- sione, aveva proceduto all’assegnazione dei crediti pignorati.

Sostiene che tali circostanze processuali le avrebbero consen- tito di proporre nuovamente una opposizione volta a fare valere la medesima impignorabilità, questa volta ai sensi dell’art. 617 Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione che ha definito la procedura esecutiva.

Si tratta di assunti manifestamente infondati. 2.1.1Non vi è dubbio che l’impignorabilità dei beni (di qualun- que natura) assoggettati all’azione esecutiva può e deve essere fatta valere dal debitore mediante l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., e che tale opposizione può essere proposta esclusivamente nel corso del processo ese- cutivo e non è più ammissibile dopo la definizione di quest’ul- timo (ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023, Rv. 667838 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011, Rv. 617249 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 12099 del 19/08/2003, Rv. 565928 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 5077 del 05/04/2001, Rv. 545617 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 11/02/1999, Rv. 523130 -01).

Sotto tale aspetto, la decisione impugnata risulta del tutto con- forme ai consolidati principi didiritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare.

D’altra parte, l’assunto della ricorrente (secondo cui a tali prin- cipi dovrebbe derogarsi qualora sia stata già proposta nel corso del processo esecutivo l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per far valere l’impignorabilità) determine- rebbe una inutile duplicazione di azioni giudiziarie con il mede- simo oggetto, dal momento che la tutela del debitore che abbia già regolarmente proposto l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., onde far valere l’impignorabilità dei beni (di qualunque natura) assoggettati all’azione esecu- tiva, senza però ottenere, per qualunque ragione, la sospen- sione del processo esecutivo, è assicurata dalla possibilità che tale opposizione venga accolta, anche successivamente all’as- segnazione dei beni pignorati ed alla definizione del processo esecutivo, e anche a prescindere dall’impugnazione dei Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 provvedimenti del giudice dell’esecuzione che hanno disposto in tal senso, in tal modo determinando, sia pure ex post, l’inef- ficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti (fatti salvi solo gli even- tuali diritti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2929 c.c., que- stione che, peraltro, nella specie non viene neanche in rilievo, trattandosi, per quanto è dato comprendere dalla pur lacunosa esposizione contenuta nel ricorso, di espropriazione di crediti presso terzi). 2.1.2 Né potrebbe ritenersi censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. l’omessa decisione, da parte del giudice dell’esecuzione, in ordine all’istanza di sospen- sione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., eventual- menteavanzata dal debitore esecutato in relazione all’opposi- zione già pendente, in quanto ogni questione in proposito può (e deve) essere fatta valere esclusivamente con il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c. e non può essere og- getto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Tanto meno potrebbero essere dedotti nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il cui oggetto è limitato alla legittimità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, eventuali vizi procedurali attinenti allo svolgi- mento del giudizio di merito a cognizione piena relativo alla ri- chiamata opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c..

Anche sotto tali profili, il motivo di ricorso in esame risulta, quindi, manifestamente infondato. 2.2Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge ( art.1923 ccin relazione all’art. 547 cpc e articoli dal 1362 al 1371 ccovvero in relazione all’interpretazione positiva associata alla dichiarazione del terzo ed in relazione all’articolo 549 c.p.c.per omesso giudizio di accertamento essendo sorte specifiche con- testazioni».

Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione in ordine al carattere positivo della dichiara- zione di quantità resa dalla società terza pignorata.

Sostiene in proposito che dalla dichiarazione in questione emer- geva che oggetto del pignoramento erano polizze di assicura- zione sulla vita (rectius: i crediti derivanti da tali polizze), non pignorabili ai sensi dell’art. 1923 c.c., e che ciò avrebbe impe- dito di attribuire carattere positivo alla stessa o, quanto meno, avrebbe imposto, in presenza di contestazioni in ordine alla pi- gnorabilità dei crediti dichiarati esistenti, di far luogo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., impedendo l’assegnazione di quei crediti.

Anche questo motivo è manifestamente infondato. 2.2.1In primo luogo, è agevole osservare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla dichiarazione di quantità resa dalla società terza pignorata, come trascritta nello stesso ricorso, non emerge affatto che i crediti delle debitrici esecutate daquesta dichiarati sussistenti nei propri confronti derivassero da polizze di assicurazione sulla vita e, quindi, che si trattasse di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 1923 c.c.. 2.2.2 In ogni caso, è assorbente la considerazione che, se- condo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), le questioni rela- tive alla pignorabilità dei crediti assoggettati ad azione esecu- tiva sono del tutto estranee all’oggetto del giudizio (o, comun- que, del procedimento) di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c. (in qualunque forma esso si svolga), in quantol’eventuale impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva non fa venir meno il carattere di positività della di- chiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.,salva la facoltà del debitore esecutato di proporre l’opposizione all’ese- cuzione, prevista dall’art. 615 c.p.c., per far valere la predetta Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 impignorabilità (giurisprudenza costante: ex multis, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28625 del 13/10/2023, Rv. 668952 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 –01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 –01; Sez.

U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541 -01).

Nella specie, quindi, risulta correttamente valutata come posi- tiva la dichiarazione di quantità resa dal terzo, mentre ogni que- stione in ordine alla pignorabilità dei crediti aggrediti in via ese- cutiva non poteva farsi valere né mediante il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c., né mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. avverso la successiva ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, in difetto di sospensione del processo esecutivo, ma solo mediante l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (che, peraltro, nella specie, come afferma la stessa ricorrente, era stata del resto tempestivamente propo- sta: così restando esclusa l’eccezionale facoltà di ulteriore im- pugnazione, ammessa, a particolari condizioni, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17878 del 31/08/2011, Rv. 619433 - 01) , come correttamente ritenuto dal tribunale nella sentenza impugnata. 2.3Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 2909 cod. civ. in relazione all’ art. 360, n. 3, c.p.c. consistente nel mancato rilievo, anche di ufficio, di un contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata».

La ricorrente sostieneche l’impignorabilità dei crediti assogget- tati ad azione esecutiva dal creditore procedente era stata già accertata in forza di precedenti sentenze pronunciate tra le me- desime parti e passate in giudicato, nell’ambito di altri prece- denti processi esecutivi.

Il motivo è inammissibile, prima che manifestamente infondato.

Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 2.3.1In primo luogo, il ricorso non è sufficientemente specifico nell’indicare gli estremi identificativi dei giudizi e delle decisioni da cui deriverebbe il dedotto giudicato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, già per ciò solo, le censure in esame non potrebbero ritenersi ammissibili. 2.3.2In ogni caso, è assorbente la considerazione che, come si è ampiamente fin qui esposto, poiché la questione della pi- gnorabilità dei creditiassoggettati ad azione esecutiva dal cre- ditore procedente non può ritenersi deducibile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. av- verso l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ma solo con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (nella specie effettivamente già proposta e, per di più, secondo quanto pare emergere dagli atti, ancora pendente) anche un eventuale giudicato (per quanto non ade- guatamente documentato nella presente fase del giudizio) in ordine alla suddetta pignorabilità non potrebbe avere alcun ri- lievo ai fini dell’esito della presente controversia; d’altra parte (come correttamente rilevato anche nella sentenza impugnata) un siffatto giudicato potrebbe avere rilievo nel giudizio di oppo- sizione all’esecuzione anteriormente proposto, il cui esito posi- tivo per le debitrici esecutate determinerebbe comunque l’inef- ficacia di tutti gli atti del processo esecutivo, anche a prescin- dere dall’esito della presente opposizione. 2.3.3 È, infine, appena il caso di ribadire quanto già chiarito con riguardo al precedente motivo del ricorso, e cioè che le questioni relative al mancato accoglimento dell’istanza di so- spensione dell’esecuzione, in correlazione all’opposizione pen- dente sulla pignorabilità dei crediti aggrediti in via esecutiva, non possono essere oggetto del presente giudizio, potendo es- sere fatte valere esclusivamente con il rimedio del reclamo di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c., e che non ha alcun fondamento giuridico neanche la pretesa di un accertamento dell’obbligo del Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., in relazione alla medesima pignorabilità, trattandosi di questione del tutto estranea all’og- getto del relativo procedimento. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensoredella controricorrente, che h a reso la dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.93 c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1 quater , de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27368 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27368del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R58 L845A ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C . F. : DCI NTN46M07 F839K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gelsomina (C.F.: MRSGNN 70R58 L845A ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RGGGTN 68C07 F839Z) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore ESPOSITO Ciro (C.F.: non indicato) ESPOSITOFilippo (C.F.: non indicato ) [OSCURATO:PERSONA] Orsola(C.F.: non indicato) intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziatan. 2007/2022, pubblicata in data 12 settembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fatti di causa Per quanto emerge dal ricorso, Orsola e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giu- dice dell’esecuzione in un procedimento esecutivo promosso, nelle forme del pignoramento presso terzi, daGiulio Esposito. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memori e ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 –01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 -01). La prescrizione del re- quisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero for- malismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto ele ragioni di diritto che le hanno giusti- ficate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle ar- gomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in ap- pello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto(che risulta effet- tuata semplicemente riproducendo quella contenuta nella sen- tenza impugnata), non presenta tale contenuto minimo. Manca una chiara e adeguata indicazione delle vicende del pro- cesso esecutivo nell’ambito del quale è stata avanzata l’oppo- sizione oggetto del presente giudizio, ivi inclusa la precisa indi- cazione delle parti del medesimo, nonché del contenuto dei re- lativi atti processuali rilevanti: ciò non consente a questa Corte una adeguata valutazione delle censure svolte in relazione alla decisione impugnata e impedisce l’esame nel merito del ricorso. 2.Quanto appena osservato sulla radicale inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione, anche in relazione alla ef- fettiva legittimazione (sostanziale e processuale) delle parti per Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 la presente fase del giudizio e le questioni in essa poste( che restano, pertanto, impregiudicate). Per completezza di esposizione, può, comunque,rilevarsi che i singoli motivi del ricorso sonoessi stessi inammissibili e/o ma- nifestamente infondati in diritto (e, come tali, anch’essi inam- missibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), per le ragioni di seguito esposte. 2.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « error in proce- dendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) -(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) violazione di leggee dell’art 112 cpc (art. 360, 1 comma, n.4 c.p.c.). L’omesso esame di un fatto storico, principale o se- condario, la cui esistenza risulti dal dagli atti processuali». La ricorrente censura la decisione del tribunale nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto inammissibile la sua opposizione agli atti esecutivi, in relazione al profilo relativo alla dedotta impignorabilità dei beni assoggettati all’azione esecutiva per la pretesa violazione dell’art. 1923 c.c., affermando che la que- stione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., prima della defini- zione del processo esecutivo. La ricorrente fa presente di avere, in realtà, già proposto, prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione che ha definito il processo esecutivo, l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per far valere l’impignorabilità dei beni as- soggettati all’azione esecutiva; ciò nonostante, aggiunge, il giu- dice dell’esecuzione, per quanto reso edotto di tale opposizione, già pendente in fase contenziosa, non aveva sospeso il processo esecutivo e, senza neanche delibare la sua istanza di sospen- sione, aveva proceduto all’assegnazione dei crediti pignorati. Sostiene che tali circostanze processuali le avrebbero consen- tito di proporre nuovamente una opposizione volta a fare valere la medesima impignorabilità, questa volta ai sensi dell’art. 617 Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione che ha definito la procedura esecutiva. Si tratta di assunti manifestamente infondati. 2.1.1Non vi è dubbio che l’impignorabilità dei beni (di qualun- que natura) assoggettati all’azione esecutiva può e deve essere fatta valere dal debitore mediante l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., e che tale opposizione può essere proposta esclusivamente nel corso del processo ese- cutivo e non è più ammissibile dopo la definizione di quest’ul- timo (ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023, Rv. 667838 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011, Rv. 617249 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 12099 del 19/08/2003, Rv. 565928 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 5077 del 05/04/2001, Rv. 545617 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 11/02/1999, Rv. 523130 -01). Sotto tale aspetto, la decisione impugnata risulta del tutto con- forme ai consolidati principi didiritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare. D’altra parte, l’assunto della ricorrente (secondo cui a tali prin- cipi dovrebbe derogarsi qualora sia stata già proposta nel corso del processo esecutivo l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per far valere l’impignorabilità) determine- rebbe una inutile duplicazione di azioni giudiziarie con il mede- simo oggetto, dal momento che la tutela del debitore che abbia già regolarmente proposto l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., onde far valere l’impignorabilità dei beni (di qualunque natura) assoggettati all’azione esecu- tiva, senza però ottenere, per qualunque ragione, la sospen- sione del processo esecutivo, è assicurata dalla possibilità che tale opposizione venga accolta, anche successivamente all’as- segnazione dei beni pignorati ed alla definizione del processo esecutivo, e anche a prescindere dall’impugnazione dei Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 provvedimenti del giudice dell’esecuzione che hanno disposto in tal senso, in tal modo determinando, sia pure ex post, l’inef- ficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti (fatti salvi solo gli even- tuali diritti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2929 c.c., que- stione che, peraltro, nella specie non viene neanche in rilievo, trattandosi, per quanto è dato comprendere dalla pur lacunosa esposizione contenuta nel ricorso, di espropriazione di crediti presso terzi). 2.1.2 Né potrebbe ritenersi censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. l’omessa decisione, da parte del giudice dell’esecuzione, in ordine all’istanza di sospen- sione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., eventual- menteavanzata dal debitore esecutato in relazione all’opposi- zione già pendente, in quanto ogni questione in proposito può (e deve) essere fatta valere esclusivamente con il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c. e non può essere og- getto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Tanto meno potrebbero essere dedotti nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il cui oggetto è limitato alla legittimità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, eventuali vizi procedurali attinenti allo svolgi- mento del giudizio di merito a cognizione piena relativo alla ri- chiamata opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. Anche sotto tali profili, il motivo di ricorso in esame risulta, quindi, manifestamente infondato. 2.2Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge ( art.1923 ccin relazione all’art. 547 cpc e articoli dal 1362 al 1371 ccovvero in relazione all’interpretazione positiva associata alla dichiarazione del terzo ed in relazione all’articolo 549 c.p.c.per omesso giudizio di accertamento essendo sorte specifiche con- testazioni». Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione in ordine al carattere positivo della dichiara- zione di quantità resa dalla società terza pignorata. Sostiene in proposito che dalla dichiarazione in questione emer- geva che oggetto del pignoramento erano polizze di assicura- zione sulla vita (rectius: i crediti derivanti da tali polizze), non pignorabili ai sensi dell’art. 1923 c.c., e che ciò avrebbe impe- dito di attribuire carattere positivo alla stessa o, quanto meno, avrebbe imposto, in presenza di contestazioni in ordine alla pi- gnorabilità dei crediti dichiarati esistenti, di far luogo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., impedendo l’assegnazione di quei crediti. Anche questo motivo è manifestamente infondato. 2.2.1In primo luogo, è agevole osservare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla dichiarazione di quantità resa dalla società terza pignorata, come trascritta nello stesso ricorso, non emerge affatto che i crediti delle debitrici esecutate daquesta dichiarati sussistenti nei propri confronti derivassero da polizze di assicurazione sulla vita e, quindi, che si trattasse di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 1923 c.c.. 2.2.2 In ogni caso, è assorbente la considerazione che, se- condo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), le questioni rela- tive alla pignorabilità dei crediti assoggettati ad azione esecu- tiva sono del tutto estranee all’oggetto del giudizio (o, comun- que, del procedimento) di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c. (in qualunque forma esso si svolga), in quantol’eventuale impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva non fa venir meno il carattere di positività della di- chiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.,salva la facoltà del debitore esecutato di proporre l’opposizione all’ese- cuzione, prevista dall’art. 615 c.p.c., per far valere la predetta Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 impignorabilità (giurisprudenza costante: ex multis, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28625 del 13/10/2023, Rv. 668952 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 –01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 –01; Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541 -01). Nella specie, quindi, risulta correttamente valutata come posi- tiva la dichiarazione di quantità resa dal terzo, mentre ogni que- stione in ordine alla pignorabilità dei crediti aggrediti in via ese- cutiva non poteva farsi valere né mediante il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c., né mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. avverso la successiva ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, in difetto di sospensione del processo esecutivo, ma solo mediante l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (che, peraltro, nella specie, come afferma la stessa ricorrente, era stata del resto tempestivamente propo- sta: così restando esclusa l’eccezionale facoltà di ulteriore im- pugnazione, ammessa, a particolari condizioni, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17878 del 31/08/2011, Rv. 619433 - 01) , come correttamente ritenuto dal tribunale nella sentenza impugnata. 2.3Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 2909 cod. civ. in relazione all’ art. 360, n. 3, c.p.c. consistente nel mancato rilievo, anche di ufficio, di un contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata». La ricorrente sostieneche l’impignorabilità dei crediti assogget- tati ad azione esecutiva dal creditore procedente era stata già accertata in forza di precedenti sentenze pronunciate tra le me- desime parti e passate in giudicato, nell’ambito di altri prece- denti processi esecutivi. Il motivo è inammissibile, prima che manifestamente infondato. Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 2.3.1In primo luogo, il ricorso non è sufficientemente specifico nell’indicare gli estremi identificativi dei giudizi e delle decisioni da cui deriverebbe il dedotto giudicato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, già per ciò solo, le censure in esame non potrebbero ritenersi ammissibili. 2.3.2In ogni caso, è assorbente la considerazione che, come si è ampiamente fin qui esposto, poiché la questione della pi- gnorabilità dei creditiassoggettati ad azione esecutiva dal cre- ditore procedente non può ritenersi deducibile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. av- verso l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ma solo con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (nella specie effettivamente già proposta e, per di più, secondo quanto pare emergere dagli atti, ancora pendente) anche un eventuale giudicato (per quanto non ade- guatamente documentato nella presente fase del giudizio) in ordine alla suddetta pignorabilità non potrebbe avere alcun ri- lievo ai fini dell’esito della presente controversia; d’altra parte (come correttamente rilevato anche nella sentenza impugnata) un siffatto giudicato potrebbe avere rilievo nel giudizio di oppo- sizione all’esecuzione anteriormente proposto, il cui esito posi- tivo per le debitrici esecutate determinerebbe comunque l’inef- ficacia di tutti gli atti del processo esecutivo, anche a prescin- dere dall’esito della presente opposizione. 2.3.3 È, infine, appena il caso di ribadire quanto già chiarito con riguardo al precedente motivo del ricorso, e cioè che le questioni relative al mancato accoglimento dell’istanza di so- spensione dell’esecuzione, in correlazione all’opposizione pen- dente sulla pignorabilità dei crediti aggrediti in via esecutiva, non possono essere oggetto del presente giudizio, potendo es- sere fatte valere esclusivamente con il rimedio del reclamo di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c., e che non ha alcun fondamento giuridico neanche la pretesa di un accertamento dell’obbligo del Ric. n. 27368/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., in relazione alla medesima pignorabilità, trattandosi di questione del tutto estranea all’og- getto del relativo procedimento. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensoredella controricorrente, che h a reso la dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.93 c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1 quater , de
Sentenza Cassazione n. 20368/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris