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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22385/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3- bis), cod. pen. contestata nonché all'insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della richiesta di una pena sostitutiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo all'aumento a titolo di continuazione, non è consentito in quanto, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716-01), come è avvenuto nella specie (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, la pag. 5 sull'adeguata motivazione relativa alla pena, anche con riferimento al residuo aumento per continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3- bis), cod. pen. contestata nonché all'insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della richiesta di una pena sostitutiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo all'aumento a titolo di continuazione, non è consentito in quanto, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716-01), come è avvenuto nella specie (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, la pag. 5 sull'adeguata motivazione relativa alla pena, anche con riferimento al residuo aumento per continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat
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