CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CANGIANIELLO Raffaele ha proposto ricorso per cassazione, con difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna in ordine ai reati di coltivazione di piante di marijuana e detenzione di marijuana e hashish (in Baia e Latina, 5/7/2019); considerato che il ricorrente ha proposto un primo motivo che ha già costituito oggetto di specifica doglianza con il gravame (travisamento probatorio quanto alla offensività della condotta e alla destinazione della sostanza), senza tuttavia confrontarsi con le ragioni della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui limiti di deducibilità del travisamento probatorio in caso di doppia conforme, sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferrí, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervíni, Rv. 253099); che, quanto alla ritenuta continuazione tra le due condotte di coltivazione e detenzione, avuto riguardo alle evidenze fattuali indicate in sentenza e nella stessa imputazione, la difesa prospetta una interpretazione che contrasta con i principi di matrice giurisprudenziale (sez. 6, n. 39288 del 6/10/2011, Percoco, Rv. 251056, in cui si è precisato che la coltivazione dì piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti e la detenzione di stupefacente diverso da quello derivato dalla coltivazione sono condotte distinte che integrano autonomi reati suscettibili di essere posti in continuazione tra loro; n. 22549 del 28/3/2017, Ghitti, RV. 270266, in fattispecie in cui è stata ravvisato il concorso materiale tra coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente in difetto della prova certa della diretta derivazione della droga detenuta dall'attività di coltivazione e del diverso luogo di accertamento degli illeciti); che le doglianze di cui ai motivi 3 e 4 non hanno costituito oggetto di apposito motivo di gravame e non sono, pertanto, deducibili in questa sede di legittimità; che, infìne, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è solo enunciata, senza che alla stessa sia coniugata la indicazione delle ragioni di diritto a sostegno, cosicché la stessa deve considerarsi del tutto generica;che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni r- DEPOSI