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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 09370/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31465/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] VII n. 1 86 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , Via del Tempio di Giove n. 21 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata - N. 31465/20R.G. avverso la sentenza n. 6144/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 15.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.1.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per somme relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; la società dedusse di non aver mai ricevuto la notifica dei provvedimenti sanzionatori (VAV) , eccependo il difetto dei presupposti per la formazione del ruolo, nonché il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo, e ancora l’erronea applicazione degli interessi, calcolati in misura superiore al tasso legale.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 25.2.2013, respinse l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA], che propose gravame.

Il Tribunale di Roma, rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettò l’appello, condannando la società alla rifusione delle spese nei confronti dell’agente della riscossione. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione in forza di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria.AdER (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA]) non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione “delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e dell’art. 2697 c.c.”, per aver il Tribunale rilevato che, a fronte della N. 31465/20R.G. produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, la società non aveva nulla dedotto o eccepito circa la pretesa violazione dell’art. 140 c.p.c. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta “erroneità e illegittimità violazione art.2697 c.c.”, per aver il Tribunale ritenuto dirimente l’avvenuta presentazione, da parte della società, di una istanza di rateizzazione comprensiva anche della cartella impugnata, ciò non comportando riconoscimento del debito, come invece ritenuto dal giudice d’appello. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta “ulteriore illegittimità – Omessa pronuncia –Violazione dell’art. 140 c.p.c. come richiamato dalla L. 890/92”, per non essersi il Tribunale pronunciato circa la carenza di prova della notifica degli atti iscritti a ruolo. 2.1 –Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del controricorso e della memoria di [OSCURATO:PERSONA], perché del tutto avulsi dall’oggetto del giudizio; essi non sono in alcun modo riferibili alla vicenda processuale che occupa(fatta eccezione per l’esposizione dei fatti e del contenuto della decisione impugnata dalla società), bensì ad altro contenzioso (ivi si fa ripetutamente riferimento a presunte decisioni della C.T.P. di Roma, o della C.T.R. del Lazio), e si risolvono in stereotipate eccezioni, del tutto prive di contestualizzazione. 3.1 – Ciò posto, va esamina to per primo il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logica.

Esso è fondato, sia pure per ragioni anche parzialmente diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati N. 31465/20R.G. dalle parti (da ultimo, Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021; Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022) e sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021).

Invero, il Tribunale –a fronte dell’allegazione della società circa il fatto che non aveva mai ricevuto gli atti sanzionatori emessi da Roma capitale –ha ritenuto dirimente la circostanza che la stessa società aveva richiesto la rateizzazione del pagamento anche della cartella oggetto di questo giudizio con atto del 6.10.2010, così ammettendo l’esistenza e la debenza delle somme portate dalla cartella stessa.

Ora, quanto al riconoscimento dell’altrui diritto, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis, Cass. n. 18904/2007).

Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario (ma si tratta di concetti ampiamente replicabili anche nella materia che occupa), questa Corte ha ulteriormente chiarito (v.

Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’andella pretesa N. 31465/20R.G. tributaria, nondimeno la stessa richiesta a)integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.

D’altra parte, come pure evidenziato dalla recentissima Cass. n. 19401/2022, non si pongono in contrasto con la prima conclusione le pronunce di Cass., n. 12735/2020, né di Cass. n. 5549/2021: 1)non la prima, che (in motivazione) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto -salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che (ancora in motivazione) si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, N. 31465/20R.G. occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio‘(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito’:così la già citata Cass. n. 12735/2020] o che lo stesso riconoscimento resti condiz ionato da elementi estranei alla volontà del debitore”; esso “dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisandosi che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione”. 3.2 –Ora, va tuttavia rilevato che nella specie non viene in gioco la tematica della incompatibilità dell’istanza di rateizzazione rispetto alla mancata previa notifica della cartella, o della valenza interruttiva della prescrizione, perché qui il ricorso originario contro la cartella è stato proposto il 14.12.2006, mentre l’istanza è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi ad essa successiva.

Può dunque assumere rilievo la mera portata ricognitiva del debito (come infatti affermato dal giudice d’appello), che va tuttavia esclusa perché – salvo specifici elementi in senso contrario, che non risultano dagli atti – l’istanza di rateizzazione non implica di per sé acquiescenza sull’an debeatur.

In alcun modo, dunque, la ripetuta istanza può influenzare le sorti dell’azione spiegata da MG Avertising, giacché essa – proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 -è da considerarsi senz’altro tempestiva: si tratta, infatti, di N. 31465/20R.G. opposizione “recuperatoria”(v. per tutte Cass. n. 24091/2018), proposta in data 17.9.2008, a fronte di cartella notificata in data 11.8.2008, e dunque, rispetto all’impugnativa degli atti presupposti, che si assumono non notificati, entro i trenta giorni dalla conoscenza della loro esistenza.Ne discende che l’ istanza di rateizzazione, presentata da [OSCURATO:SOCIETA], è del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio, almeno nel senso voluto dal Tribunale capitolino, la cui statuizione è all’evidenza errata: essa non incide né sulla tempestività della domanda, né sull’interesse della società alla prosecuzione del giudizio, né si pone, infine, in termini di incompatibilità con la spiegata opposizione. 4.1 –Il primo e il terzo motivo sono anch’essi fondati, nei termini che seguono.

Con il ricorso originario, la società aveva eccepito, tra l’altro, di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti sanzionatori, avendone avuto conoscenza, nella sostanza, solo con la notifica della cartella impugnata.

Da quanto precede, risulta dunque irrilevante quanto osservato dal Tribunale circa la mancata contestazione della nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o nel prosieguo, quand’anche la società si fosse limitata a rilevare che il destinatario della notifica era soggetto non più esistente.

Infatti, è ben noto che “In tema diopposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessanotifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'oneredella prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancataopposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce N. 31465/20R.G. requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediantecartella esattoriale ” (Cass. n. 5403/2019).

Pertanto, il Tribunale avrebbe solo dovuto accertare se quei documenti prodotti dall’ente creditore fossero idonei a dimostrare l’avvenuta notifica degli atti presupposti alla cartella, accertata dal Giudice di pace, ma specificamente contestata con l’appello, i cui relativi motivi all’evidenza non sono stati esaminati.La sentenza impugnata è dunque erronea anche sul punto. 5.1 –In definitiva, il ricorso è fondato; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e procederà ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31465/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] VII n. 1 86 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , Via del Tempio di Giove n. 21 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata - N. 31465/20R.G. avverso la sentenza n. 6144/2020 del Tribunale di Roma , depositata i n data 15.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per somme relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; la società dedusse di non aver mai ricevuto la notifica dei provvedimenti sanzionatori (VAV) , eccependo il difetto dei presupposti per la formazione del ruolo, nonché il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo, e ancora l’erronea applicazione degli interessi, calcolati in misura superiore al tasso legale. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 25.2.2013, respinse l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA], che propose gravame. Il Tribunale di Roma, rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettò l’appello, condannando la società alla rifusione delle spese nei confronti dell’agente della riscossione. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione in forza di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria.AdER (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA]) non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione “delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e dell’art. 2697 c.c.”, per aver il Tribunale rilevato che, a fronte della N. 31465/20R.G. produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, la società non aveva nulla dedotto o eccepito circa la pretesa violazione dell’art. 140 c.p.c. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta “erroneità e illegittimità violazione art.2697 c.c.”, per aver il Tribunale ritenuto dirimente l’avvenuta presentazione, da parte della società, di una istanza di rateizzazione comprensiva anche della cartella impugnata, ciò non comportando riconoscimento del debito, come invece ritenuto dal giudice d’appello. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta “ulteriore illegittimità – Omessa pronuncia –Violazione dell’art. 140 c.p.c. come richiamato dalla L. 890/92”, per non essersi il Tribunale pronunciato circa la carenza di prova della notifica degli atti iscritti a ruolo. 2.1 –Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del controricorso e della memoria di [OSCURATO:PERSONA], perché del tutto avulsi dall’oggetto del giudizio; essi non sono in alcun modo riferibili alla vicenda processuale che occupa(fatta eccezione per l’esposizione dei fatti e del contenuto della decisione impugnata dalla società), bensì ad altro contenzioso (ivi si fa ripetutamente riferimento a presunte decisioni della C.T.P. di Roma, o della C.T.R. del Lazio), e si risolvono in stereotipate eccezioni, del tutto prive di contestualizzazione. 3.1 – Ciò posto, va esamina to per primo il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logica. Esso è fondato, sia pure per ragioni anche parzialmente diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati N. 31465/20R.G. dalle parti (da ultimo, Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 2811/2020; Cass. n. 5611/2021; Cass. n. 26991/2021; Cass. n. 18421/2022) e sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021). Invero, il Tribunale –a fronte dell’allegazione della società circa il fatto che non aveva mai ricevuto gli atti sanzionatori emessi da Roma capitale –ha ritenuto dirimente la circostanza che la stessa società aveva richiesto la rateizzazione del pagamento anche della cartella oggetto di questo giudizio con atto del 6.10.2010, così ammettendo l’esistenza e la debenza delle somme portate dalla cartella stessa. Ora, quanto al riconoscimento dell’altrui diritto, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis, Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario (ma si tratta di concetti ampiamente replicabili anche nella materia che occupa), questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’andella pretesa N. 31465/20R.G. tributaria, nondimeno la stessa richiesta a)integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. D’altra parte, come pure evidenziato dalla recentissima Cass. n. 19401/2022, non si pongono in contrasto con la prima conclusione le pronunce di Cass., n. 12735/2020, né di Cass. n. 5549/2021: 1)non la prima, che (in motivazione) chiarisce che “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)” e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto -salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che (ancora in motivazione) si limita a precisare che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, N. 31465/20R.G. occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio‘(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito’:così la già citata Cass. n. 12735/2020] o che lo stesso riconoscimento resti condiz ionato da elementi estranei alla volontà del debitore”; esso “dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisandosi che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione”. 3.2 –Ora, va tuttavia rilevato che nella specie non viene in gioco la tematica della incompatibilità dell’istanza di rateizzazione rispetto alla mancata previa notifica della cartella, o della valenza interruttiva della prescrizione, perché qui il ricorso originario contro la cartella è stato proposto il 14.12.2006, mentre l’istanza è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi ad essa successiva. Può dunque assumere rilievo la mera portata ricognitiva del debito (come infatti affermato dal giudice d’appello), che va tuttavia esclusa perché – salvo specifici elementi in senso contrario, che non risultano dagli atti – l’istanza di rateizzazione non implica di per sé acquiescenza sull’an debeatur. In alcun modo, dunque, la ripetuta istanza può influenzare le sorti dell’azione spiegata da MG Avertising, giacché essa – proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 -è da considerarsi senz’altro tempestiva: si tratta, infatti, di N. 31465/20R.G. opposizione “recuperatoria”(v. per tutte Cass. n. 24091/2018), proposta in data 17.9.2008, a fronte di cartella notificata in data 11.8.2008, e dunque, rispetto all’impugnativa degli atti presupposti, che si assumono non notificati, entro i trenta giorni dalla conoscenza della loro esistenza.Ne discende che l’ istanza di rateizzazione, presentata da [OSCURATO:SOCIETA], è del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio, almeno nel senso voluto dal Tribunale capitolino, la cui statuizione è all’evidenza errata: essa non incide né sulla tempestività della domanda, né sull’interesse della società alla prosecuzione del giudizio, né si pone, infine, in termini di incompatibilità con la spiegata opposizione. 4.1 –Il primo e il terzo motivo sono anch’essi fondati, nei termini che seguono. Con il ricorso originario, la società aveva eccepito, tra l’altro, di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti sanzionatori, avendone avuto conoscenza, nella sostanza, solo con la notifica della cartella impugnata. Da quanto precede, risulta dunque irrilevante quanto osservato dal Tribunale circa la mancata contestazione della nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o nel prosieguo, quand’anche la società si fosse limitata a rilevare che il destinatario della notifica era soggetto non più esistente. Infatti, è ben noto che “In tema diopposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessanotifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'oneredella prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancataopposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce N. 31465/20R.G. requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediantecartella esattoriale ” (Cass. n. 5403/2019). Pertanto, il Tribunale avrebbe solo dovuto accertare se quei documenti prodotti dall’ente creditore fossero idonei a dimostrare l’avvenuta notifica degli atti presupposti alla cartella, accertata dal Giudice di pace, ma specificamente contestata con l’appello, i cui relativi motivi all’evidenza non sono stati esaminati.La sentenza impugnata è dunque erronea anche sul punto. 5.1 –In definitiva, il ricorso è fondato; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e procederà ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA], provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in
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