CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00103/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25563/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- mazzotti, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadi S. Teresa, n. 23 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Pre- sidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaA. Gramsci, n. 9 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari , Sezione distaccata di Sassari,n. 151/17, depositata il 20 aprile 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, con sentenza del 10 maggio 2011, il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta dal Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Onanì, del Comune di Lula e dell'Abbanoa S.p.a., avente ad oggetto il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2006; che l'impugnazione proposta dal Consorzio è stata accolta dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che con sentenza del 20 aprile 2017 ha condannato l'Abbanoa al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 38.583,14, oltre interessi; che avverso la predetta sentenza l'Abbanoa haproposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi; che il Consorzio ha resistito con contro- ricorso, illustrato anchecon memoria, mentre i Comuni non hanno svolto at- tività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, osservando che, nel ritenerla obbligata al pagamento in favore del Consorzio, indipendentemente dalla fatturazione e dalla riscossione della quota di tariffa spettante al Comune, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della disciplina dettata dal provvedimento del 24 febbraio 2006, non impugnato dinanzi al Giudice amministrativo, né disapplicato dal Giudice or- dinario; che con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1235, 1268 e 1269 cod. civ., sostenendo che, nel ri- tenerla obbligata al pagamento direttamente in favore del Consorzio, la sen- tenza impugnata non ha considerato che il trasferimento dell'attività di fattu- razione e riscossione non aveva comportato alcun mutamento nei soggetti del rapporto convenzionale intercorrente tra i Comunied il Consorzio, né la sostituzione di quest'ultimo con il gestore del servizio idrico integrato; che con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., rilevando che l'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti trova fondamento in un titolo mai dedotto dall'attore; che con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1713 cod. civ. e dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurando la sentenza impugnata per aver commisurato l'importo dovuto al credito fatto valere dal Consorzio, anziché alle somme effettivamente incas- sate da essa ricorrente; che la complessità delle questioni sollevate dalla ricorrente, aventi ad og- getto la disciplina della gestione transitoria del servizio idrico integrato nello ambito della Regione Sardegna, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la possibilità che le stesse si ripropongano in casi ana- loghi, avuto riguardo all'estensione del predetto regime all'intero territorio della Regione, poste anche in relazione con il valore della controversia, ri- guardante un credito di cospicuo importo, inducono a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del