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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2025

ECLI:EU:T:2025:795
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0458_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 agosto 2025 – APEDA e O’Connor / Commissione (causa T‑458/24) «Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Rifiuto implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire – Adattamento delle conclusioni – Articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura – Inosservanza del termine di ricorso – Assenza di atto separato – Irricevibilità manifesta – Domanda d’ingiunzione – Incompetenza manifesta»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 24)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione tacita della Commissione di rigetto di una domanda di accesso a documenti – Decisione sostituita in corso di causa da una decisione espressa – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Violazione del diritto a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo – Assenza (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 86 e 137) (v. punti 29-36)

3. Ricorso di annullamento – Termini – Ricorso tardivo – Irricevibilità [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 58, §§ 1, lettere a) e b), e 2, 60 e 86, § 2] (v. punti 39-42, 45-48)

4. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce o modifica in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di presentare detta domanda con atto separato – Domanda presentata come osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e sul non luogo a statuire – Mancata risposta alla misura di organizzazione del procedimento – Assenza di domanda con atto separato – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 51-62) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 1 o luglio 2024 che respinge la domanda confermativa di accesso a taluni documenti registrata con il riferimento EASE 2024/1869. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto, in parte in quanto proposto dinanzi a un organo giurisdizionale manifestamente incompetente a statuire su di esso e in parte in quanto manifestamente irricevibile. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

62024TO0458_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 agosto 2025 – APEDA e O’Connor / Commissione (causa T‑458/24) «Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Rifiuto implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire – Adattamento delle conclusioni – Articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura – Inosservanza del termine di ricorso – Assenza di atto separato – Irricevibilità manifesta – Domanda d’ingiunzione – Incompetenza manifesta» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 24) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione tacita della Commissione di rigetto di una domanda di accesso a documenti – Decisione sostituita in corso di causa da una decisione espressa – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Violazione del diritto a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo – Assenza (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 86 e 137) (v. punti 29-36) 3. Ricorso di annullamento – Termini – Ricorso tardivo – Irricevibilità [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 58, §§ 1, lettere a) e b), e 2, 60 e 86, § 2] (v. punti 39-42, 45-48) 4. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce o modifica in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di presentare detta domanda con atto separato – Domanda presentata come osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e sul non luogo a statuire – Mancata risposta alla misura di organizzazione del procedimento – Assenza di domanda con atto separato – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 51-62) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 1 o luglio 2024 che respinge la domanda confermativa di accesso a taluni documenti registrata con il riferimento EASE 2024/1869. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto, in parte in quanto proposto dinanzi a un organo giurisdizionale manifestamente incompetente a statuire su di esso e in parte in quanto manifestamente irricevibile. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
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