Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2025
ECLI:EU:T:2025:795
Testo integrale del provvedimento
62024TO0458_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 agosto 2025 –
APEDA e O’Connor / Commissione
(causa T‑458/24)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Rifiuto implicito di accesso – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire – Adattamento delle conclusioni – Articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura – Inosservanza del termine di ricorso – Assenza di atto separato – Irricevibilità manifesta – Domanda d’ingiunzione – Incompetenza manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 24)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione tacita della Commissione di rigetto di una domanda di accesso a documenti – Decisione sostituita in corso di causa da una decisione espressa – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Violazione del diritto a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo – Assenza
(Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 86 e 137)
(v. punti 29-36)
3.
Ricorso di annullamento – Termini – Ricorso tardivo – Irricevibilità
[Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 58, §§ 1, lettere a) e b), e 2, 60 e 86, § 2]
(v. punti 39-42, 45-48)
4.
Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce o modifica in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di presentare detta domanda con atto separato – Domanda presentata come osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e sul non luogo a statuire – Mancata risposta alla misura di organizzazione del procedimento – Assenza di domanda con atto separato – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 51-62)
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 1
o
luglio 2024 che respinge la domanda confermativa di accesso a taluni documenti registrata con il riferimento EASE 2024/1869.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto, in parte in quanto proposto dinanzi a un organo giurisdizionale manifestamente incompetente a statuire su di esso e in parte in quanto manifestamente irricevibile.
3)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.