CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 36242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione tra sentenze separatamente giudicate in sede di ccgnizione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra le sentenze indicate ai punti 2), 3) e 4) dello stesso provvedimento e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica in otto anni e sei mesi di reclusione. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e deduce la violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. in punto di incompetenza del giudice dell'esecuzione, spettando la stessa al Tribunale di Bari che aveva emesso, in data 8 maggio 2015, la sentenza di primo grado, riformata, limitatamente alla pena, da quella della Corte di appello in data 29 gennaio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2021. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 15 maggio 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando, come nel caso de quo, si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Giianfelice, Rv. 238771). Altrettanto pacifico è che, quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze at:tenuanti, dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati) da parte del giudice d'appello, la competenza funzionale a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello si sia limitata a confermare la sentenza di primo grado ovvero abbia riformato aspetti non sostanziali. È stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv, 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222; Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, la statuizione del giudice di appello è stata di conferma della sentenza di primo grado e da ciò discende la fondatezza del ricorso. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 giugno 20