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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14479/2026

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so la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 265/2024depositata il 06/02/2024.Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine da un contratto di factoring stipulato traBanca [OSCURATO:SOCIETA]. e CE.DI.

SISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forza del qualequest’ultima ha ceduto alla banca, in massa, i crediti presenti e futurivantati nei confronti delle società aderenti, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., poi GRGS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e C..La cessione dei crediti nei confronti di GRG, già accettata in epocaanteriore, è stata rinnovata e riconosciuta dalla debitrice ceduta con attosottoscritto in data 12 febbraio 2015.Nel corso del rapporto, GRG ha adempiuto regolarmente sino a marzo2016, omettendo successivamente il pagamento di alcune fatture scadutedal 20 aprile 2016, per un importo complessivo di euro 310.079,44.

BancaIFIS ha quindi agito in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Venezia ildecreto ingiuntivo n. 2508/2018.Avverso tale provvedimento GRG ha proposto opposizione, eccependo, tral’altro, l’inesistenza o indeterminatezza del credito, la nullità della cessionee la compensazione con propri controcrediti derivanti da note di creditoemesse da CE.DI.

SISA nel periodo 16 maggio – 10 giugno 2016, percomplessivi euro 189.073,01.Con sentenza n. 1729/2021, il Tribunale ha rigettato l’opposizione,confermando il decreto ingiuntivo.2.

GRG ha proposto appello.

Con sentenza n. 265/2024, la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], pur confermando l’avvenuto riconoscimento della cessione inmassa, ha ritenuto parzialmente opponibile la compensazione deicontrocrediti successivi alla cessione, riformando la decisione di primoNumero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026grado, revocando il decreto ingiuntivo e condannando GRG al pagamentodel minor importo di euro 121.006,83, oltre accessori.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un motivo.L’intimata non ha svolto attività difensiva.non ha depositato conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1248 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamenteammesso l’opponibilità della compensazione di controcrediti vantati daldebitore ceduto, nonostante l’accertata e incontestata accettazione dellacessione in massa dei crediti futuri da parte di quest’ultimo.Si sostiene che la Corte territoriale, pur dando atto del riconoscimentodella cessione in data 12 febbraio 2015, ha ritenuto applicabile l’art. 1248,secondo comma, c.c., valorizzando la natura futura dei crediti ceduti el’epoca di insorgenza dei controcrediti, così disattendendo il principiosecondo cui l’accettazione della cessione comporta rinuncia allacompensazione, anche con riguardo a crediti sorti successivamente.Ne sarebbe derivata, secondo la ricorrente, l’ammissione di unacompensazione preclusa dall’ordinamento, con conseguente erratarideterminazione del credito e revoca parziale del decreto ingiuntivo, incontrasto con la corretta disciplina normativa e con i principi consolidati inmateria di cessione e compensazione.5.

Il motivo è infondato.Il motivo ha la sostanza – ancorché non evochi formalmente l’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., richiamando peraltro solo nella chiusuradell’illustrazione l’art. 1248 c.c., e atteso che non reca una formaleNumero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026indicazione dei motivi ai sensi dell’art. 366 c.p.c., ma soltanto la genericaindicazione delle “ragioni in diritto per le quali si chiede la cassazione” – diuna censura di incomprensibilità della motivazione in iure resa dallasentenza impugnata.Effettivamente, la motivazione risulta poco comprensibile nella parte in cuiargomenta dopo avere evocato il precedente di questa Corte di cui a Cass.n. 19341 del 2017, riproducendone una parte della motivazione.

Tuttavia,essa resta percepibile proprio in corrispondenza di tale evocazione, cheperaltro concerne una più ampia articolazione argomentativa,effettivamente di non agevole comprensibilità e coerenza, ma che hanondimeno consentito – in relazione alla detta decisione - all’Ufficio delMassimario di estrapolare la seguente massima, conforme al decisum:«Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitoreceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito neiconfronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell’atto dicessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo siverifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e nonanteriormente, all’epoca della stipulazione del contratto».Tale massima va semplicemente giustificata, ritenendo che essa trovilegittimazione per implicazione delle previsioni dell’art. 1248 c.c.Questa norma, nel primo comma, disciplina l’ipotesi dell’accettazione dellacessione del credito o dei crediti da parte del debitore e lo fa considerandoil fenomeno della compensazione con riferimento a crediti chenecessariamente devono essere già sorti al momento in cui l’accettazionesi è verificata.

Se ne comprende il senso considerando che, qualora ildebitore, pur avendo già maturato – in relazione al rapporto dal qualeorigina il credito ceduto – un controcredito, accetti la cessione sic etsimpliciter senza dichiararne l’esistenza, egli non può poi pretendere dieccepire la compensazione.Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026D’altro canto, che la norma si riferisca alla cessione di crediti già scadutiemerge in modo manifesto dal riferimento alla compensazione che“avrebbe potuto opporre” al cedente, espressione che implicanecessariamente che tali crediti fossero a loro volta scaduti.

La norma, daun lato, esclude – mediante l’uso del verbo “avrebbe potuto opporre” –che essa si riferisca a controcrediti futuri; dall’altro, poiché non è neppureconcepibile una compensazione che “avrebbe potuto” operare, cioè sisarebbe potuto opporre, se non in presenza di un credito ceduto giàvenuto ad esistenza ed esigibile, esclude che la previsione si riferisca allacessione di crediti futuri, risultando inimmaginabile una compensabilitàprima che il credito sia sorto.Il primo comma dell’art. 1248 c.c. si riferisce, dunque, a un credito cedutogià esistente e a un controcredito parimenti esistente.Il secondo comma disciplina anch’esso l’ipotesi della cessione di creditinon futuri, ma lo fa con riferimento al caso di mancata accettazione e dàrilievo alla notificazione come evento che giustifica l’esclusione dellacompensazione con i controcrediti del debitore ceduto sortiposteriormente.

Il presupposto è che la mancata accettazione dellacessione cristallizza la situazione al momento della notificazione e precludela possibilità di considerare il credito ceduto, e dunque la posizione deldebitore ceduto come quella che sarebbe stata se il suo debito si dovesseconsiderare in rapporto con il controcredito a suo favore insorgente infuturo nei confronti del cedente.Tale assetto implica, naturalmente, che la compensazione possa inveceoperare con riferimento ai controcrediti già esistenti al momento dellanotificazione.

Posto che non vi è stata accettazione della sorte del creditoceduto, non vi è ragione di escludere la compensazione con i controcreditigià maturati dal debitore ceduto, il quale, non avendo accettato lacessione, non ha potuto rinunciare alla compensabilità già venuta adesistenza dei propri crediti con quello oggetto della cessione.Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il rapporto tra primo e secondo comma si spiega, dunque, in base aldiverso valore che l’ordinamento attribuisce all’accettazione pura esemplice della cessione rispetto alla sua mancanza: nel primo caso,l’accettazione assume rilievo perché il debitore ceduto, con il suo silenzio,non manifesta al cessionario l’esistenza del proprio controcredito; seinvece tale esistenza viene dichiarata, la compensazione resta possibile.È poi evidente che, nel caso di accettazione senza riserve, il silenzio nonpuò incidere sulla conservazione di ciò che ancora non è sorto, ossia delcontrocredito futuro.

Se la cessione è stata accettata, poiché l’accettazioneriguarda il credito in quanto originato dal rapporto tra cedente e ceduto eora trasferito al cessionario, risulta pienamente giustificato che essa nonpossa precludere la compensazione con eventuali controcrediti che da quelmedesimo rapporto vengano a sorgere successivamente.In ogni caso, anche prescindendo dalla spiegazione sin qui svolta,l’interprete risulta legittimato a desumere la regola sulla base di unargumentum a contrario: se il legislatore avesse inteso escludere lacompensabilità anche dei controcrediti futuri, lo avrebbe espressamenteprevisto.Nel caso disciplinato dal secondo comma, invece, la mancata accettazionedella cessione assume – come detto – il valore di disancorare il credito dalrapporto da cui origina per il futuro e, conseguentemente, di negarerilievo, in termini di compensabilità, ai controcrediti che da tale rapportopossano successivamente sorgere a favore del debitore ceduto.

Ciò perchéquest’ultimo, rifiutando l’accettazione, ha in sostanza escluso la possibilitàdi attribuire rilevanza agli sviluppi futuri del rapporto con il cedente,suscettibili di generare propri controcrediti, che restano azionabiliesclusivamente nei confronti del cedente medesimo.In base alle considerazioni svolte vanno enunciati i seguenti principi didiritto:Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026 Il primo comma dell’art. 1248 c.c. nel disciplinare l’ipotesidell’accettazione pura e semplice della cessione da parte deldebitore si riferisce a un credito ceduto già esistente e a uncontrocredito parimenti esistente.

Anche il secondo commadisciplina l’ipotesi della cessione di crediti non futuri, ma lo fa conriferimento al caso di mancata accettazione e dà rilievo allanotificazione come evento che giustifica l’esclusione dellacompensazione con i controcrediti del debitore ceduto sortiposteriormente. .Sulla base di tali argomentazioni, il motivo deve ritenersi infondato.6.

L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 265/2024depositata il 06/02/2024.Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine da un contratto di factoring stipulato traBanca [OSCURATO:SOCIETA]. e CE.DI. SISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forza del qualequest’ultima ha ceduto alla banca, in massa, i crediti presenti e futurivantati nei confronti delle società aderenti, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., poi GRGS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e C..La cessione dei crediti nei confronti di GRG, già accettata in epocaanteriore, è stata rinnovata e riconosciuta dalla debitrice ceduta con attosottoscritto in data 12 febbraio 2015.Nel corso del rapporto, GRG ha adempiuto regolarmente sino a marzo2016, omettendo successivamente il pagamento di alcune fatture scadutedal 20 aprile 2016, per un importo complessivo di euro 310.079,44. BancaIFIS ha quindi agito in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Venezia ildecreto ingiuntivo n. 2508/2018.Avverso tale provvedimento GRG ha proposto opposizione, eccependo, tral’altro, l’inesistenza o indeterminatezza del credito, la nullità della cessionee la compensazione con propri controcrediti derivanti da note di creditoemesse da CE.DI. SISA nel periodo 16 maggio – 10 giugno 2016, percomplessivi euro 189.073,01.Con sentenza n. 1729/2021, il Tribunale ha rigettato l’opposizione,confermando il decreto ingiuntivo.2. GRG ha proposto appello. Con sentenza n. 265/2024, la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], pur confermando l’avvenuto riconoscimento della cessione inmassa, ha ritenuto parzialmente opponibile la compensazione deicontrocrediti successivi alla cessione, riformando la decisione di primoNumero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026grado, revocando il decreto ingiuntivo e condannando GRG al pagamentodel minor importo di euro 121.006,83, oltre accessori.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un motivo.L’intimata non ha svolto attività difensiva.non ha depositato conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1248 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamenteammesso l’opponibilità della compensazione di controcrediti vantati daldebitore ceduto, nonostante l’accertata e incontestata accettazione dellacessione in massa dei crediti futuri da parte di quest’ultimo.Si sostiene che la Corte territoriale, pur dando atto del riconoscimentodella cessione in data 12 febbraio 2015, ha ritenuto applicabile l’art. 1248,secondo comma, c.c., valorizzando la natura futura dei crediti ceduti el’epoca di insorgenza dei controcrediti, così disattendendo il principiosecondo cui l’accettazione della cessione comporta rinuncia allacompensazione, anche con riguardo a crediti sorti successivamente.Ne sarebbe derivata, secondo la ricorrente, l’ammissione di unacompensazione preclusa dall’ordinamento, con conseguente erratarideterminazione del credito e revoca parziale del decreto ingiuntivo, incontrasto con la corretta disciplina normativa e con i principi consolidati inmateria di cessione e compensazione.5. Il motivo è infondato.Il motivo ha la sostanza – ancorché non evochi formalmente l’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., richiamando peraltro solo nella chiusuradell’illustrazione l’art. 1248 c.c., e atteso che non reca una formaleNumero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026indicazione dei motivi ai sensi dell’art. 366 c.p.c., ma soltanto la genericaindicazione delle “ragioni in diritto per le quali si chiede la cassazione” – diuna censura di incomprensibilità della motivazione in iure resa dallasentenza impugnata.Effettivamente, la motivazione risulta poco comprensibile nella parte in cuiargomenta dopo avere evocato il precedente di questa Corte di cui a Cass.n. 19341 del 2017, riproducendone una parte della motivazione. Tuttavia,essa resta percepibile proprio in corrispondenza di tale evocazione, cheperaltro concerne una più ampia articolazione argomentativa,effettivamente di non agevole comprensibilità e coerenza, ma che hanondimeno consentito – in relazione alla detta decisione - all’Ufficio delMassimario di estrapolare la seguente massima, conforme al decisum:«Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitoreceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito neiconfronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell’atto dicessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo siverifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e nonanteriormente, all’epoca della stipulazione del contratto».Tale massima va semplicemente giustificata, ritenendo che essa trovilegittimazione per implicazione delle previsioni dell’art. 1248 c.c.Questa norma, nel primo comma, disciplina l’ipotesi dell’accettazione dellacessione del credito o dei crediti da parte del debitore e lo fa considerandoil fenomeno della compensazione con riferimento a crediti chenecessariamente devono essere già sorti al momento in cui l’accettazionesi è verificata. Se ne comprende il senso considerando che, qualora ildebitore, pur avendo già maturato – in relazione al rapporto dal qualeorigina il credito ceduto – un controcredito, accetti la cessione sic etsimpliciter senza dichiararne l’esistenza, egli non può poi pretendere dieccepire la compensazione.Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026D’altro canto, che la norma si riferisca alla cessione di crediti già scadutiemerge in modo manifesto dal riferimento alla compensazione che“avrebbe potuto opporre” al cedente, espressione che implicanecessariamente che tali crediti fossero a loro volta scaduti. La norma, daun lato, esclude – mediante l’uso del verbo “avrebbe potuto opporre” –che essa si riferisca a controcrediti futuri; dall’altro, poiché non è neppureconcepibile una compensazione che “avrebbe potuto” operare, cioè sisarebbe potuto opporre, se non in presenza di un credito ceduto giàvenuto ad esistenza ed esigibile, esclude che la previsione si riferisca allacessione di crediti futuri, risultando inimmaginabile una compensabilitàprima che il credito sia sorto.Il primo comma dell’art. 1248 c.c. si riferisce, dunque, a un credito cedutogià esistente e a un controcredito parimenti esistente.Il secondo comma disciplina anch’esso l’ipotesi della cessione di creditinon futuri, ma lo fa con riferimento al caso di mancata accettazione e dàrilievo alla notificazione come evento che giustifica l’esclusione dellacompensazione con i controcrediti del debitore ceduto sortiposteriormente. Il presupposto è che la mancata accettazione dellacessione cristallizza la situazione al momento della notificazione e precludela possibilità di considerare il credito ceduto, e dunque la posizione deldebitore ceduto come quella che sarebbe stata se il suo debito si dovesseconsiderare in rapporto con il controcredito a suo favore insorgente infuturo nei confronti del cedente.Tale assetto implica, naturalmente, che la compensazione possa inveceoperare con riferimento ai controcrediti già esistenti al momento dellanotificazione. Posto che non vi è stata accettazione della sorte del creditoceduto, non vi è ragione di escludere la compensazione con i controcreditigià maturati dal debitore ceduto, il quale, non avendo accettato lacessione, non ha potuto rinunciare alla compensabilità già venuta adesistenza dei propri crediti con quello oggetto della cessione.Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il rapporto tra primo e secondo comma si spiega, dunque, in base aldiverso valore che l’ordinamento attribuisce all’accettazione pura esemplice della cessione rispetto alla sua mancanza: nel primo caso,l’accettazione assume rilievo perché il debitore ceduto, con il suo silenzio,non manifesta al cessionario l’esistenza del proprio controcredito; seinvece tale esistenza viene dichiarata, la compensazione resta possibile.È poi evidente che, nel caso di accettazione senza riserve, il silenzio nonpuò incidere sulla conservazione di ciò che ancora non è sorto, ossia delcontrocredito futuro. Se la cessione è stata accettata, poiché l’accettazioneriguarda il credito in quanto originato dal rapporto tra cedente e ceduto eora trasferito al cessionario, risulta pienamente giustificato che essa nonpossa precludere la compensazione con eventuali controcrediti che da quelmedesimo rapporto vengano a sorgere successivamente.In ogni caso, anche prescindendo dalla spiegazione sin qui svolta,l’interprete risulta legittimato a desumere la regola sulla base di unargumentum a contrario: se il legislatore avesse inteso escludere lacompensabilità anche dei controcrediti futuri, lo avrebbe espressamenteprevisto.Nel caso disciplinato dal secondo comma, invece, la mancata accettazionedella cessione assume – come detto – il valore di disancorare il credito dalrapporto da cui origina per il futuro e, conseguentemente, di negarerilievo, in termini di compensabilità, ai controcrediti che da tale rapportopossano successivamente sorgere a favore del debitore ceduto. Ciò perchéquest’ultimo, rifiutando l’accettazione, ha in sostanza escluso la possibilitàdi attribuire rilevanza agli sviluppi futuri del rapporto con il cedente,suscettibili di generare propri controcrediti, che restano azionabiliesclusivamente nei confronti del cedente medesimo.In base alle considerazioni svolte vanno enunciati i seguenti principi didiritto:Numero registro generale 8418/2024Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 14479/2026Data pubblicazione 15/05/2026 Il primo comma dell’art. 1248 c.c. nel disciplinare l’ipotesidell’accettazione pura e semplice della cessione da parte deldebitore si riferisce a un credito ceduto già esistente e a uncontrocredito parimenti esistente. Anche il secondo commadisciplina l’ipotesi della cessione di crediti non futuri, ma lo fa conriferimento al caso di mancata accettazione e dà rilievo allanotificazione come evento che giustifica l’esclusione dellacompensazione con i controcrediti del debitore ceduto sortiposteriormente. .Sulla base di tali argomentazioni, il motivo deve ritenersi infondato.6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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