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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 33346/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena il 03/05/2021 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A), B) ed E) (artt. 110, 56, 640, comma 1, nn. 1 e 2, comma 2 bis cod. pen.) Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. pen., in quanto la condanna dell'imputato per i reati sub A) e B) sarebbe fondata soltanto sulla circostanza che l'utenza utilizzata dall'imputato avesse agganciato le celle dei comuni in cui sono state perpetrate le condotte di truffa.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della sentenza oggetto di gravame, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di responsabilità penale del ricorrente nonché conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori esistenti in atti.

Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto provata la colpevolezza del prevenuto per i fatti di cui ai capi A) e B) sulla scorta della "assoluta identicità" delle modalità delle condotte ivi contestate rispetto a quelle di cui al capo E), che hanno costituito oggetto di dichiarazione confessoria dell'imputato nonché rispetto ad altra truffa per la quale il prevenuto è stato colto in fragranza di reato il 17 giugno 2020.

Ebbene, la serialità delle condotte è stata valutata dalla Corte territoriale unitamente ad altri elementi probatori, quali i tabulati telefonici delle utenze in uso all'imputato al momento della commissione dei fatti criminosi.

I giudici di seconde cure evidenziano, peraltro, come dette prove documentali, già vagliate dal Tribunale e ritenute dimostrative della penale responsabilità del prevenuto, non erano state neppure contestate con l'atto d'appello.

Stante quanto appena affermato, le doglianze dedotte con il primo motivo risultano fondate su mere censure in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità.

1.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. per eccessività della pena inflitta.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Infatti, la Corte territoriale, aderendo alla valutazione del primo giudice, ha determinato il quantum della pena sulla scorta dei precedenti penali, dell'intensità del dolo, delle modalità organizzate e professionali del delitto continuato commesso.

Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti, ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre.

Dunque, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410).

Inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475).

Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto non potersi concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione alla luce della congruità ed adeguatezza della pena, in considerazione del delitto complessivamente commesso ed alla personalità dell'imputato.

2. Con memoria in data 08/06/2022, il difensore del ricorrente ha presentato richiesta di trattazione orale, priva di valenza in questa sede in quanto si tratta di procedimento camerale non partecipato ex art. 611 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena il 03/05/2021 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A), B) ed E) (artt. 110, 56, 640, comma 1, nn. 1 e 2, comma 2 bis cod. pen.) Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. pen., in quanto la condanna dell'imputato per i reati sub A) e B) sarebbe fondata soltanto sulla circostanza che l'utenza utilizzata dall'imputato avesse agganciato le celle dei comuni in cui sono state perpetrate le condotte di truffa. Il motivo è manifestamente infondato. L'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della sentenza oggetto di gravame, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di responsabilità penale del ricorrente nonché conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori esistenti in atti. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto provata la colpevolezza del prevenuto per i fatti di cui ai capi A) e B) sulla scorta della "assoluta identicità" delle modalità delle condotte ivi contestate rispetto a quelle di cui al capo E), che hanno costituito oggetto di dichiarazione confessoria dell'imputato nonché rispetto ad altra truffa per la quale il prevenuto è stato colto in fragranza di reato il 17 giugno 2020. Ebbene, la serialità delle condotte è stata valutata dalla Corte territoriale unitamente ad altri elementi probatori, quali i tabulati telefonici delle utenze in uso all'imputato al momento della commissione dei fatti criminosi. I giudici di seconde cure evidenziano, peraltro, come dette prove documentali, già vagliate dal Tribunale e ritenute dimostrative della penale responsabilità del prevenuto, non erano state neppure contestate con l'atto d'appello. Stante quanto appena affermato, le doglianze dedotte con il primo motivo risultano fondate su mere censure in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità. 1.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. per eccessività della pena inflitta. Il motivo è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Infatti, la Corte territoriale, aderendo alla valutazione del primo giudice, ha determinato il quantum della pena sulla scorta dei precedenti penali, dell'intensità del dolo, delle modalità organizzate e professionali del delitto continuato commesso. Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti, ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Dunque, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475). Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto non potersi concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione alla luce della congruità ed adeguatezza della pena, in considerazione del delitto complessivamente commesso ed alla personalità dell'imputato. 2. Con memoria in data 08/06/2022, il difensore del ricorrente ha presentato richiesta di trattazione orale, priva di valenza in questa sede in quanto si tratta di procedimento camerale non partecipato ex art. 611 cod. proc. pen. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favor
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