CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il settembre 2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 23 febbraio 2023, con la quale l'imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili ed al 1pagamento di provvisionali immediatamente esecutive, per due ipotesi di reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., ai danni di due diverse minorenni (capi a e b). 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'accertata responsabilità penale dell'imputato e alla valutazione di attendibilità della persona offesa (reato di cui al capo a). Quanto alla versione accusatoria della persona offesa, si sostiene che: a) il luogo e il tempo della pretesa violenza sono poco verosimili, trattandosi di un condominio affollato, in pieno pomeriggio e dell'uso di modalità incompatibili con l'esigenza di non farsi vedere o sentire da terzi; b) pare inverosimile che la persona offesa non sia riuscita a fermare l'imputato, ma poi sia riuscita a farlo resistere, semplicemente dicendogli che sarebbe arrivata la madre; c) la resistenza alla denuncia sarebbe stata dovuta ad un'infatuazione, che si concilierebbe male con una denuncia a distanza di tempo; d) manca un'analisi del comportamento ottenuto dall'imputato subito dopo il fatto, in particolare in relazione al fatto che questo non si sarebbe preoccupato dell'imminente arrivo della madre della persona offesa; e) manca una motivazione circa le minacce che sarebbero giunte alla persona offesa a mezzo di dispositivi elettronici, di cui non c'è traccia documentale;) f) Secondo quanto riferito dalla madre della persona offesa, questa era andata da una psicologa per superare il trauma della violenza, ma quest'ultima aveva manifestato riluttanza a intervenire, perché la minore non le aveva parlato di violenza. 2.2. Sempre quanto al capo a) dell'imputazione, si lamentano - con un secondo motivo di doglianza - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, che facevano riferimento all'infatuazione della vittima nei suoi confronti. Non si sarebbe spiegato l'intento strumentale della denuncia, dovuto - nella prospettazione difensiva - alla delusione sentimentale e alle pressanti insistenze della madre della minore. 2.3. In terzo luogo, con riferimento al capo b) dell'imputazione, si lamentano , vizi della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'accertata responsabilità penale dell'imputato e alla valutazione di attendibilità della persona offesa. Ad avviso della difesa: a) quanto al luogo e alle circostanze del fatto, valgono le stesse obiezioni svolte in relazioni al capo a), trattandosi delle scale di un condominio molto frequentato, di una condotta che avrebbe avuto una durata di ben 20 minuti e di modalità inverosimili, quanto al modo utilizzato dall'imputato per bloccare la vittima; b) sono inverosimili le modalità di 2reazione della vittima, la quale aveva riferito di alti episodi posti in essere da altri soggetti, ben più gravi, in cui era riuscita a reagire; c) è poco spiegabile il precedente episodio narrato dalla persona offesa, secondo cui l'imputato aveva tentato di avere con lei un rapporto sessuale a casa di lui, ma lei aveva continuato a frequentarlo perché aveva frainteso le sue reali intenzioni; d) del pari anomalo è il fatto che l'imputato non si sia posto il problema che la vittima potesse nell'immediato confidarsi con qualcuno e non prendesse iniziative volte ad evitare che questa raccontasse l'accaduto; e) la persona offesa è poco credibile quando afferma che l'imputato non le piaceva, anche perché straniero, in quanto lei non era abituata a frequentare stranieri; ma ciò sarebbe,smentito dal fatto che la stessa, in altra circostanza, aveva subito un'aggressione da un ragazzo marocchino con il quale si è data un appuntamento; f) la testimonianza della persona offesa non trova riscontri ed anzi è smentita da quella di C. che ha ricordato che la stessa si era inimicata la sua classe a scuola, perché ritenuto bugiarda. 2.4. Con una quarta doglianza, relativa al capo b) dell'imputazione, si rilevano la mancanza di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.,in relazione alla valutazione della testimonianza a discarico di S.L. Quest'ultima all'epoca dei fatti era sentimentalmente legata all'imputato, ma era anche amica della persona offesa e, nel corso di una conversazione con un'altra amica comune, aveva appreso da questa che almeno uno dei racconti della persona offesa inerenti alle violenze sessuali sarebbe stata una invenzione. 2.5. Con un quinto motivo, si lamentano la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, sempre quanto al capo b). La Corte di appello avrebbe assimilato erroneamente le posizioni delle due persone offese, mentre l'imputato aveva sostenuto che solo la prima era desiderosa di creare un rapporto sentimentale duraturo. 3. La difesa della persona offesa dal reato di cui al capo a) ha presentato memoria, con cui chiede che il ricorso si è dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le censure su cui si fonda sono dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla 3motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). In generale, i motivi proposti - che rappresentano la sostanziale riproduzione di doglianze già esaminate e disattese in appello - si basano sull'inverosimiglianza delle situazioni descritte, perché troppo rischiose per l'imputato, nonché sulla scarsa credibilità delle persone offese quanto alle loro reazioni, non rispondenti a normali modelli di reazione. Come ben evidenziato dai giudici di merito, essi fanno riferimento a inesistenti massime di esperienza e a standard comportamentali astratti - costruiti ad hoc a fini puramente difensivi - dando per presupposta l'adesione di imputato e vittima a tali modelli, con comportamenti automatizzati che mal si conciliano con le peculiarità delle singole situazioni. Si fa riferimento ad un agente razionale, che agisca allo scopo di minimizzare il rischio delle sue azioni illecite, e ad una persona offesa, anch'essa razionale, che reagisca efficacemente all'aggressione in modo del tutto indipendente dagli effetti da lei subiti in conseguenza dell'aggressione stessa: figure entrambi inesistenti nella realtà concreta delle dinamiche che caratterizzano la tipologia di reato in esame. Dunque, il parametro per la valutazione dell'attendibilità della versione difensiva dell'imputato e della versione accusatoria della persona offesa di un reato sessuale non può mai essere quello della rispondenza dei comportamenti in concreto tenuti ad astratti parametri di razionalità dell'agire. 1.1. Tale premessa si attaglia pienamente ai primi due motivi, con cui si lamentano la mancata valutazione delle contraddizioni e dell'inattendibilità del narrato della persona offesa, nonché della versione difensiva dell'imputato, quanto al reato del capo a). I giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno correttamente esaminato le dichiarazioni della prima persona offesa, ritenendola pienamente attendibile, avendo considerato logicamente marginali le minime discrasie del suo narrato. Si valorizza correttamente la circostanza che le due vittime si siano rivolte all'autorità giudiziaria indipendentemente l'una dall'altra e che è descritto modalità di condotta assimilabile, mentre del tutto verosimili appaiono di circostanze di luogo e di tempo, anticamente descritte nella deposizione. Pienamente spiegata è anche la ritrosia rispetto alla denuncia, vista l'attrazione che la persona offesa aveva verso l'imputato. Né vi sono elementi per ritenere un intento persecutorio - ipotizzato dalla difesa in via congetturale - essendo lo stesso del tutto sproporzionato rispetto alla delusione amorosa adolescenziale a cui fa riferimento la difesa. Irrilevante è, infine, il comportamento della 4 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro [OSCURATO:PERSONA] caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. Depositata in Cancelleria ' - 5 SUE 2025 °g•gl