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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13357/2026

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elematica come per legge- controricorrente -nonché diANAS S.p.a.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1452/2023depositata il 5/10/2023;Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro,la Regione Marche per sentirla condannare al risarcimento dei dannimateriali e fisici da lei subiti - quantificati in complessivi € 13.875,14- in occasione del sinistro occorsole il 14/05/2014, allorché ella, allaguida della propria autovettura, mentre transitava lungo la S.P. n. 17in località Marotta, entrò in collisione con un capriolo, che siimmetteva improvvisamente ed imprevedibilmente nella sua corsia dimarcia.2.

La Regione si costituì in giudizio e resistette alla domanda.3.

Il Tribunale di Pesaro, qualificata ed analizzata la fattispecie nell’ambitodella responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., rigettò ladomanda per assenza di prova sul punto.

Il giudice di prime cureriteneva che, seppure potesse dirsi accertato l’avvenuto impatto tral’autovettura e il capriolo, non era stata provata, da parte attrice,ulteriormente rispetto all’esistenza del danno anche l’esistenza di tuttigli altri elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (colpa e nesso dicausalità) che potessero fondare una pronuncia di condanna dell’enteconvenuto.4. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione avverso la sentenza delTribunale.5. [OSCURATO:PERSONA] resistette all’appello.6.

La Corte di appello di Ancona ha, con sentenza n. 1452 del 05/10/2023,rigettato l’appello della Ciminari, precisando come la fattispeciedoveva essere valutata e decisa sulla base della responsabilità di cuiall’art. 2043 cod. civ., poiché sulla qualificazione dell’azione,effettuata in primo grado, si era formato giudicato interno, nonrisultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione.r.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/20267.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ricorre ValentinaCiminari con atto affidato ad un unico motivo.8.

Resiste con controricorso la Regione Marche.9.

Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.10.

All’adunanza camerale del giorno 11/03/2026 il Collegio ha trattenuto ilricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza decisorianei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenza,lamentando «nullità della sentenza o del procedimento in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. e per violazione o falsa applicazione di normedi diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in dipendenza dellaviolazione dell’art. 113 1° co. c.p.c. e degli artt. 2052 e 2043 c.c., peraver erroneamente la Corte d’Appello di Ancona ritenuto formatosi ilgiudicato interno sulla (pretesa) qualificazione giuridica dell’azione aisensi dell’art. 2043 c.c., con asserita impossibilità di ricondurre lafattispecie (danni causati dalla fauna selvatica) sotto l’art. 2052 c.c.,in conformità all’odierno orientamento di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte diCassazione».La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui affermaquindi che ci si trova dinnanzi ad una ipotesi di giudicato interno, chesi sarebbe formato sulla (asserita) qualificazione giuridica dell’azione,da ella proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per non aver la stessaCiminari impugnato sul punto la sentenza di primo grado.2.

Il motivo è fondato.Giova, anzitutto, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha,ormai da oltre un lustro, modificato il proprio orientamento in tema diresponsabilità civile per danno causato dalla fauna selvatica ed hastabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dallaP.

A. a norma dell’art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio diimputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fondar.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protetteai sensi della legge n. 157 del 11/02/1992 rientrano nel patrimonioindisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione disoggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente edell’ecosistema.

È stato quindi affermato che nell’azione dirisarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art.2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva allaRegione, in quanto titolare della competenza normativa in materia dipatrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative diprogrammazione, di coordinamento e di controllo delle attività ditutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmentesvolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari,da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata incausa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confrontidegli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio difunzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebberodovuto impedire il danno (così Cass. 20/04/2020 n. 7969, seguita daCass. 22/06/2020 n. 12113, nonché Cass. 30/10/2023 n. 30072;Cass. 8/02/2023 n. 3745).Il titolo dell’azione esperibile deve, pertanto, essere individuatonell’art. 2052 cod. civ. e non più nell’ambito della responsabilitàextracontrattuale, generale ed atipica, di cui all’art. 2043 cod. civ..Tanto premesso, va rilevato che l’impugnata sentenza ha anzituttorilevato che «E’ opportuno premettere che, sebbene il più recenteapprodo della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n.12113/2020, n. 7969/2020, n. 34896/2022, n. 12159/2023),individua nell’art. 2052 c.c. la norma giuridica cui ricondurre anche laresponsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, il caso inquestione dovrà essere valutato e deciso alla luce della precedente,cospicua, giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa parter.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026responsabilità per danni causati dagli animali selvatici deve ricondursialla clausola generale di responsabilità civile, di cui all’art. 2043 c.c.(cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019, n.4004/2020) e ciò poiché sulla qualificazione dell’azione, effettuata inprimo grado, quale proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., si è formatogiudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazioneavverso detta statuizione (cfr. Cass. n. 25280/2020 caso specifico)circostanza che priva, l’intestata Corte, della possibilità di qualificarela domanda quale sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2052c.c..».La Corte di appello, dunque, pur consapevole del sopravvenutomutamento dell’orientamento di legittimità, a far data dalla citatapronuncia di questa Corte n. 7969/2020, ha confermato laqualificazione giuridica della fattispecie, come operata dal Tribunale,ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., presupponendo che rispetto a talequalificazione si fosse formato un giudicato interno implicito.Siffatta motivazione, tuttavia, non è conforme a diritto, e ciò anche avoler prescindere dal pur non marginale rilievo per cui questa Cortedi legittimità ha già avuto modo di affermare che, in tema dirisarcimento dei danni, l’applicazione, da parte del giudice di primogrado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità noncomporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di meraqualificazione giuridica, sicché l’attore, totalmente vittorioso in primogrado, non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di farricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte;mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasifase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente ladomanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (v.Cass. 8/05/2015 n. 9294; Cass. 9/06/2016 n. 11805).r.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/20263.

In fattispecie del tutto identiche al caso in esame, questa Corte ha infattiavuto specificatamente modo di precisare (v. in particolare Cass.10/11/2023, n. 31330, seguita da Cass. 21/06/2024 n. 17253, e perultimo da Cass. 28/04/2025, n. 11135, tutte successive a Cass. n.25280/2020 richiamata dalla difesa della controricorrente) che ilgiudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) laqualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda «nonha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito»(Sez.

Un., n. 16084 del 09/06/.2021, § 46 dei Motivi della decisione;Cass. 17/04/2019 n. 10745; Cass. 1/06/2018 n. 14077); b) che nonè dato poter discorrere di «giudicato» sulla qualificazione giuridica,quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale normadebba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta: in questaipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito algiudice - anche in sede di legittimità - «valutare d’ufficio, sulla scortadegli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione» dellanorma applicabile (v. tra le tante Cass. 5/03/2019, n. 6341).Infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall’attrice debba decidersiapplicando l’art. 2043 cod. civ. o l’art. 2052 cod. civ. non è unaquestione di qualificazione giuridica della domanda, che restainvariata nell’uno come nell’altro caso ed ha ad oggetto il risarcimentodel danno da fatto illecito.Piuttosto, lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma èquestione di individuazione della norma applicabile, da risolvere inbase al principio jura novit curia.In secondo luogo, poi, la questione posta dalla ricorrente è unaquestione di riparto dell’onere della prova: se cioè tale riparto debbaavvenire ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., che addossa l’onere allaparte che agisce in giudizio o ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., cheinvece addossa l’onere alla parte convenuta.r.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026Se dunque si ammette che la scelta tra l’applicazione dell’art. 2043cod. civ. e l’applicazione dell’art. 2052 cod. civ. sia questione non diqualificazione della domanda, ma di riparto dell’onere della prova,deve negarsi la formazione del giudicato interno, posto che il giudicatosostanziale non si forma sugli errores in procedendo.A mente dei suindicati principi, dunque, risulta la completa fondatezzadel motivo di ricorso, poiché - proprio per una qualificazione ritenutaimposta e non modificabile - il giudice d’appello ha negato di valutarela compatibilità o meno dei fatti esposti da parte attrice rispetto allafattispecie di responsabilità di cui all’articolo 2052 cod. civ. ed ha, perl’effetto, errato nella applicazione della regola di riparto dell’oneredella prova.Inoltre, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il giudiziodella Corte di appello è stato chiaramente svolto seguendo ilparadigma dell’art. 2043 cod. civ., come si evince dal riferimento allacondotta colposa della convenuta, reputata insussistente; mentre,dovendosi sussumere la fattispecie nel paradigma dell’art. 2052 cod.civ., è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata lacausa del danno.Sul tema della responsabilità dell’incidente derivante dalla collisionetra un veicolo senza guida di rotaie e un animale, selvatico o,viceversa, del quale sia identificabile il proprietario e se ne possapredicare una riconducibilità diretta a difetto di adeguata sorveglianzada parte di questi, questa Corte ha recentissimamente, emanato duesentenze, recanti n. 2526 e n. 2528, deliberate all’udienza pubblicadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicate il 5/02/2026.In particolare, la sentenza di questa Corte 5/02/2026 n. 2526, chepiù si attaglia al caso di specie, in quanto resa in relazione a urto traautoveicolo e animale selvatico, ha, infatti, enunciato il seguenteprincipio di diritto: «in tema di responsabilità per danni cagionati daanimali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che vedar.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chise ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o ilproprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dellostesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta ecompleta dinamica dell’incidente e, in particolare, sia delcomportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.,al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventualeconcorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senzaautomatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa esufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale».Una tale indagine, tuttavia, erroneamente è stata omessa dalla corteterritoriale, sul presupposto di non poter verificare la sussumibilitàdella fattispecie entro quella generale e astratta dell’art. 2052 cod.civ.: la censura mossa, esclusivamente in rito, alla sentenzaimpugnata si appalesa definitivamente fondata.4.

In conclusione, il motivo di ricorso è accolto.5.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversacomposizione personale, per nuovo esame delle risultanze processualie delle emergenze probatorie in applicazione dei sopra esposti principidi diritto in tema di qualificazione giuridica della fattispecie ai sensidell’art. 2052 cod. civ., con le conseguenti ricadute in tema di ripartor.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’onere della prova, ed anche per provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizionepersonale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, sezione III civile, in data 11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 7842/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elematica come per legge- controricorrente -nonché diANAS S.p.a.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1452/2023depositata il 5/10/2023;Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro,la Regione Marche per sentirla condannare al risarcimento dei dannimateriali e fisici da lei subiti - quantificati in complessivi € 13.875,14- in occasione del sinistro occorsole il 14/05/2014, allorché ella, allaguida della propria autovettura, mentre transitava lungo la S.P. n. 17in località Marotta, entrò in collisione con un capriolo, che siimmetteva improvvisamente ed imprevedibilmente nella sua corsia dimarcia.2. La Regione si costituì in giudizio e resistette alla domanda.3. Il Tribunale di Pesaro, qualificata ed analizzata la fattispecie nell’ambitodella responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., rigettò ladomanda per assenza di prova sul punto. Il giudice di prime cureriteneva che, seppure potesse dirsi accertato l’avvenuto impatto tral’autovettura e il capriolo, non era stata provata, da parte attrice,ulteriormente rispetto all’esistenza del danno anche l’esistenza di tuttigli altri elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (colpa e nesso dicausalità) che potessero fondare una pronuncia di condanna dell’enteconvenuto.4. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione avverso la sentenza delTribunale.5. [OSCURATO:PERSONA] resistette all’appello.6. La Corte di appello di Ancona ha, con sentenza n. 1452 del 05/10/2023,rigettato l’appello della Ciminari, precisando come la fattispeciedoveva essere valutata e decisa sulla base della responsabilità di cuiall’art. 2043 cod. civ., poiché sulla qualificazione dell’azione,effettuata in primo grado, si era formato giudicato interno, nonrisultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione.r.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/20267. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ricorre ValentinaCiminari con atto affidato ad un unico motivo.8. Resiste con controricorso la Regione Marche.9. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.10. All’adunanza camerale del giorno 11/03/2026 il Collegio ha trattenuto ilricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza decisorianei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenza,lamentando «nullità della sentenza o del procedimento in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. e per violazione o falsa applicazione di normedi diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in dipendenza dellaviolazione dell’art. 113 1° co. c.p.c. e degli artt. 2052 e 2043 c.c., peraver erroneamente la Corte d’Appello di Ancona ritenuto formatosi ilgiudicato interno sulla (pretesa) qualificazione giuridica dell’azione aisensi dell’art. 2043 c.c., con asserita impossibilità di ricondurre lafattispecie (danni causati dalla fauna selvatica) sotto l’art. 2052 c.c.,in conformità all’odierno orientamento di [OSCURATO:PERSONA].ma Corte diCassazione».La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui affermaquindi che ci si trova dinnanzi ad una ipotesi di giudicato interno, chesi sarebbe formato sulla (asserita) qualificazione giuridica dell’azione,da ella proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per non aver la stessaCiminari impugnato sul punto la sentenza di primo grado.2. Il motivo è fondato.Giova, anzitutto, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha,ormai da oltre un lustro, modificato il proprio orientamento in tema diresponsabilità civile per danno causato dalla fauna selvatica ed hastabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dallaP. A. a norma dell’art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio diimputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fondar.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protetteai sensi della legge n. 157 del 11/02/1992 rientrano nel patrimonioindisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione disoggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente edell’ecosistema. È stato quindi affermato che nell’azione dirisarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art.2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva allaRegione, in quanto titolare della competenza normativa in materia dipatrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative diprogrammazione, di coordinamento e di controllo delle attività ditutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmentesvolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari,da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata incausa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confrontidegli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio difunzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebberodovuto impedire il danno (così Cass. 20/04/2020 n. 7969, seguita daCass. 22/06/2020 n. 12113, nonché Cass. 30/10/2023 n. 30072;Cass. 8/02/2023 n. 3745).Il titolo dell’azione esperibile deve, pertanto, essere individuatonell’art. 2052 cod. civ. e non più nell’ambito della responsabilitàextracontrattuale, generale ed atipica, di cui all’art. 2043 cod. civ..Tanto premesso, va rilevato che l’impugnata sentenza ha anzituttorilevato che «E’ opportuno premettere che, sebbene il più recenteapprodo della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n.12113/2020, n. 7969/2020, n. 34896/2022, n. 12159/2023),individua nell’art. 2052 c.c. la norma giuridica cui ricondurre anche laresponsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, il caso inquestione dovrà essere valutato e deciso alla luce della precedente,cospicua, giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa parter.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026responsabilità per danni causati dagli animali selvatici deve ricondursialla clausola generale di responsabilità civile, di cui all’art. 2043 c.c.(cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019, n.4004/2020) e ciò poiché sulla qualificazione dell’azione, effettuata inprimo grado, quale proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., si è formatogiudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazioneavverso detta statuizione (cfr. Cass. n. 25280/2020 caso specifico)circostanza che priva, l’intestata Corte, della possibilità di qualificarela domanda quale sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2052c.c..».La Corte di appello, dunque, pur consapevole del sopravvenutomutamento dell’orientamento di legittimità, a far data dalla citatapronuncia di questa Corte n. 7969/2020, ha confermato laqualificazione giuridica della fattispecie, come operata dal Tribunale,ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., presupponendo che rispetto a talequalificazione si fosse formato un giudicato interno implicito.Siffatta motivazione, tuttavia, non è conforme a diritto, e ciò anche avoler prescindere dal pur non marginale rilievo per cui questa Cortedi legittimità ha già avuto modo di affermare che, in tema dirisarcimento dei danni, l’applicazione, da parte del giudice di primogrado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità noncomporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di meraqualificazione giuridica, sicché l’attore, totalmente vittorioso in primogrado, non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di farricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte;mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasifase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente ladomanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (v.Cass. 8/05/2015 n. 9294; Cass. 9/06/2016 n. 11805).r.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/20263. In fattispecie del tutto identiche al caso in esame, questa Corte ha infattiavuto specificatamente modo di precisare (v. in particolare Cass.10/11/2023, n. 31330, seguita da Cass. 21/06/2024 n. 17253, e perultimo da Cass. 28/04/2025, n. 11135, tutte successive a Cass. n.25280/2020 richiamata dalla difesa della controricorrente) che ilgiudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) laqualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda «nonha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito»(Sez. Un., n. 16084 del 09/06/.2021, § 46 dei Motivi della decisione;Cass. 17/04/2019 n. 10745; Cass. 1/06/2018 n. 14077); b) che nonè dato poter discorrere di «giudicato» sulla qualificazione giuridica,quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale normadebba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta: in questaipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito algiudice - anche in sede di legittimità - «valutare d’ufficio, sulla scortadegli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione» dellanorma applicabile (v. tra le tante Cass. 5/03/2019, n. 6341).Infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall’attrice debba decidersiapplicando l’art. 2043 cod. civ. o l’art. 2052 cod. civ. non è unaquestione di qualificazione giuridica della domanda, che restainvariata nell’uno come nell’altro caso ed ha ad oggetto il risarcimentodel danno da fatto illecito.Piuttosto, lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma èquestione di individuazione della norma applicabile, da risolvere inbase al principio jura novit curia.In secondo luogo, poi, la questione posta dalla ricorrente è unaquestione di riparto dell’onere della prova: se cioè tale riparto debbaavvenire ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., che addossa l’onere allaparte che agisce in giudizio o ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., cheinvece addossa l’onere alla parte convenuta.r.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026Se dunque si ammette che la scelta tra l’applicazione dell’art. 2043cod. civ. e l’applicazione dell’art. 2052 cod. civ. sia questione non diqualificazione della domanda, ma di riparto dell’onere della prova,deve negarsi la formazione del giudicato interno, posto che il giudicatosostanziale non si forma sugli errores in procedendo.A mente dei suindicati principi, dunque, risulta la completa fondatezzadel motivo di ricorso, poiché - proprio per una qualificazione ritenutaimposta e non modificabile - il giudice d’appello ha negato di valutarela compatibilità o meno dei fatti esposti da parte attrice rispetto allafattispecie di responsabilità di cui all’articolo 2052 cod. civ. ed ha, perl’effetto, errato nella applicazione della regola di riparto dell’oneredella prova.Inoltre, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il giudiziodella Corte di appello è stato chiaramente svolto seguendo ilparadigma dell’art. 2043 cod. civ., come si evince dal riferimento allacondotta colposa della convenuta, reputata insussistente; mentre,dovendosi sussumere la fattispecie nel paradigma dell’art. 2052 cod.civ., è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata lacausa del danno.Sul tema della responsabilità dell’incidente derivante dalla collisionetra un veicolo senza guida di rotaie e un animale, selvatico o,viceversa, del quale sia identificabile il proprietario e se ne possapredicare una riconducibilità diretta a difetto di adeguata sorveglianzada parte di questi, questa Corte ha recentissimamente, emanato duesentenze, recanti n. 2526 e n. 2528, deliberate all’udienza pubblicadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicate il 5/02/2026.In particolare, la sentenza di questa Corte 5/02/2026 n. 2526, chepiù si attaglia al caso di specie, in quanto resa in relazione a urto traautoveicolo e animale selvatico, ha, infatti, enunciato il seguenteprincipio di diritto: «in tema di responsabilità per danni cagionati daanimali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che vedar.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chise ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o ilproprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dellostesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta ecompleta dinamica dell’incidente e, in particolare, sia delcomportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.,al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventualeconcorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senzaautomatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa esufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale».Una tale indagine, tuttavia, erroneamente è stata omessa dalla corteterritoriale, sul presupposto di non poter verificare la sussumibilitàdella fattispecie entro quella generale e astratta dell’art. 2052 cod.civ.: la censura mossa, esclusivamente in rito, alla sentenzaimpugnata si appalesa definitivamente fondata.4. In conclusione, il motivo di ricorso è accolto.5. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversacomposizione personale, per nuovo esame delle risultanze processualie delle emergenze probatorie in applicazione dei sopra esposti principidi diritto in tema di qualificazione giuridica della fattispecie ai sensidell’art. 2052 cod. civ., con le conseguenti ricadute in tema di ripartor.g. 7842/2024ad. 11/03/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 7842/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 13357/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’onere della prova, ed anche per provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizionepersonale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, sezione III civile, in data 11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 7842/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 9 di 9
Sentenza Cassazione n. 13357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris