CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24702/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE MILITARE di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare FrancescoUfilugelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di Roma, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], direvoca, ex art. 673 cod. proc. pen., per abolizione del reato della sentenza dicondanna emessa dal Tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 7/10/1985, con la quale il predetto era condannato alla pena di unanno di reclusione per il reato ex art. 8, comma 2, l. 15 dicembre 1972, n. 772,“violazione delle norme sulla obiezione di coscienza”.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponericorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 2,secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 25 Cost., 8, comma 2, l. n. 772del 1972, 2, comma 1, l. n. 331 del 2000, 1929 e 2110 d. lgs. n. 66 del 2010,666, 667, 673 e 676 cod. proc. pen., sugli effetti della sospensione del serviziomilitare di leva, omesso rilievo degli effetti dell’abrogazione di norma integrativadel precetto penale, e carenza di motivazione sulla revoca della sentenza dicondanna.Ci si duole che il Tribunale militare non abbia revocato la condanna in viadefinitiva di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 8, comma 2, l. n.772 del 1972 (perché “al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della legge sopra indicata,per motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita fondatasui convincimenti religiosi di testimone di Geova, rifiutava il servizio militare dileva prima di assumerlo”) ritenendo che le novità legislative non abbianodeterminato integrale abolizione della leva obbligatoria, ma mera sospensionedell’istituto.Rileva il difensore che non ci si può limitare a distinguere, sul pianolessicale, tra abrogazione e sospensione, ma bisogna prendere atto che illegislatore ha riformato radicalmente l’ordinamento militare, optando per ilricorso a volontari, per cui la leva ha cessato di essere lo strumento ordinario direclutamento delle forze armate, per divenire un istituto eccezionale dimobilitazione solo in caso di guerra dichiarata espressamente o di guerra defacto, non dichiarata (“grave crisi internazionale”), previa deliberazioneparlamentare.Aggiunge che, pur utilizzando il termine “sospensione” della leva, la leggedispone una vera e propria abrogazione, salvo ripristino in caso di eccezionaleemergenza, con conseguente abrogazione del reato di rifiuto del servizio militaredi leva; e che in tal senso si sono orientate alcune pronunce di legittimità.Osserva che in tale contesto andavano applicati i principi espressi dalla Cortedi cassazione nel caso di successione di norme extrapenali integrative deiprecetti penali, che nel caso in esame non incide solo sul fatto, ma comporta unradicale mutamento di principi, tale da rideterminare il campo di applicazione delprecetto penale.Rileva che: - a partire dal 2005 il servizio militare non è più obbligo ordinariodel cittadino, ma solo una situazione emergenziale, conseguente a uno stato dinecessità che giustifica la compressione di diritti costituzionali; - nel 1985 l’art.8, comma 2, l. n. 772 del 1972, sanzionava penalmente il rifiuto di adempiere aduna prestazione ordinaria, vincolante per tutti i cittadini di sesso maschile intempo di pace; - oggi l’art. 2110 del d. lgs. n. 66 del 2010 sanziona il rifiuto diassoggettarsi ad una prestazione eccezionale, stabilita in caso di straordinariaemergenza, e non esigibile in tempo di pace.Osserva che, pertanto, deve ritenersi irrimediabilmente mutata la fattispecieastratta, con conseguente abolitio criminis ex art. 2, secondo comma, cod. pen.2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell’art.2, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 2, 25 Cost., 10 Carta diNizza, 8, comma 2, l. n. 772 del 1972, 2 l. n. 230 del 1998, 1929 e 2110 d. lgs.n. 66 del 2010, 666, 667, 673 e 676 cod. proc. pen., sugli effetti dell’evoluzionenormativa in tema di obiezione di coscienza, omesso rilievo degli effettidell’abrogazione di norma integrativa del precetto penale e carenza dimotivazione sulla revoca della sentenza di condanna.Rileva la difesa che l’abolizione del reato si evince anche dal sopravvenutoriconoscimento di un vero e proprio diritto all’obiezione di coscienza, radicatonella nostra Costituzione, nonché nella Carta dei diritti fondamentali della Ue edel [OSCURATO:PERSONA].Osserva che all’epoca dei fatti la l. n. 772 del 1972 non riconosceva dirittosoggettivo all’obiezione di coscienza, ma si limitava a prevedere che gli obbligatialla leva potessero chiedere di essere esonerati dall’uso delle armi per motivi dicoscienza, fondati su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali,presentando domanda con provvedimento discrezionale e che gli obiettori nonerano esclusi dalla leva, ma ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio militarenei modi previsti dalla stessa legge.Rileva che in tale contesto molti obiettori, come [OSCURATO:PERSONA], continuavano arifiutare la leva rivendicando l’obiezione di coscienza come diritto, e non comebeneficio discrezionale, e la possibilità di svolgere un effettivo servizio civile,svincolato dalle forze armate e non mera modalità speciale di servizio militare.[OSCURATO:PERSONA], quindi rivendicando un’obiezione totale, quale non solo rifiuto alle armi madi prestazione di servizio nelle forze armate, esigenza non riconosciutadall’ordinamento, era condannato per il reato di cui all’art. 8 della l. n. 772 del1972.Venendo, però, con la l. n. 230 del 1998 riformata la materia e riconosciutal’obiezione di coscienza come diritto fondamentale ex art. 2 Cost. (ed ex artt. 10della Carta di Nizza e 4 e 9 del [OSCURATO:PERSONA]) e non più come beneficiosottoposto a valutazione amministrativa, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], condannato peravere rifiutato la chiamata alle armi, secondo la difesa, oggi non è più previstacome fattispecie di reato, ma va, invece, ritenuta lecita e quantomeno scriminatacon riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore della l. n. 230 del 1998,tenuto conto che, in tale periodo, l’obiettore non ha potuto fruire della facoltà disvolgere un autentico servizio civile, autonomo e distinto dal servizio militare.Aggiunge il difensore che l’art. 8, comma 2, l. n.772 del 1972, non èsoltanto superato, ma risulta ex post costituzionalmente illegittimo, perviolazione degli artt. 2, 13 e 52 Cost. e degli standard internazionali sopraindicati, laddove consentiva la condanna dell’obiettore, negandogli il diritto dioptare per un servizio civile autonomo e distinto dalla struttura organizzativadelle forze armate e tale, comunque, da permettere l’adempimento del dovere didifesa della patria, in un ambito radicalmente estraneo al settore militare.La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l’annullamento con osenza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2.Infondato è il primo motivo di impugnazione.2.1. Invero, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale militare diRoma, secondo consolidato orientamento di questa Corte le modifiche normativein tema di servizio militare non hanno comportato la totale abolizione del servizioobbligatorio di leva, ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e acasi eccezionali. Non può, pertanto, sostenersi che vi sia stata una vera e propriaabolizione dei reati posti a tutela del servizio militare di leva e che, diconseguenza, debbano trovare applicazione gli effetti previsti dall’art. 2, secondocomma, del codice penale.Il Tribunale militare descrive il quadro normativo di riferimento, rilevandoche, in conformità alla l. n. 331 del 2000, l’art. 7 del d. lgs. 8 maggio 2001, n.215 (come modificato dall’art. 1 l. 23 agosto 2004, n.226) ha disposto la“sospensione” del servizio di leva, statuendo, al primo comma, che “le chiamateper lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio2005” e prevedendo, nel contempo, al comma terzo, lo strumento giuridico(d.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), attraverso cui èripristinato il servizio di leva nei casi previsti dalla l. n. 331 del 2000, art. 2,comma 1, lett. f).Rileva che detta sospensione non fa venir meno la fattispecie incriminatriceper fatti pregressi, non versandosi nell’ipotesi di successione di leggi penali o dimodificazione “mediata” della fattispecie incriminatrice, ma dovendosi dare piùsemplicemente rilievo a un elemento normativo (obbligatorietà del serviziomilitare) vigente all’epoca, che ha natura di mero requisito del fatto.Osserva che il suddetto quadro normativo ha trovato puntuale trasposizionenel d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il cui titolo III disciplina la posizione degliobiettori di coscienza e regolamenta la procedura necessaria per decretarne ilriconoscimento (art. 2097 e ss.); e che di particolare rilevanza si profila ladisposizione contenuta nell’art. 2110 di detto decreto che, in perfetta continuitànormativa rispetto alle disposizioni contenute nella l. 15 dicembre 1972, n. 772 esuccessive modifiche, prevede la reclusione da sei mesi a due anni per colui “chenon avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione dal servizio civile, rifiutadi prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi dicoscienza che ostano alla prestazione del servizio militare”.Rileva che deve, quindi, concludersi nel senso che ci si trova di fronte a unamera quiescenza temporanea di tutte le specifiche fattispecie penali chereprimono la violazione dell’obbligo di prestare il servizio di leva, nelle diverseforme in cui quest’ultimo può essere assolto; con l’importante conseguenza chetutte le predette norme incriminatrici troveranno automatica applicazione, senzanecessità di ulteriore intervento legislativo, se e quando dovesse verificarsi ilripristino della leva obbligatoria.Deduce da ciò, correttamente, il Tribunale militare che alle suddette normeincriminatrici, non essendo state abolite ma solo modificate quanto al loro attualeambito di efficacia, deve applicarsi non il secondo comma dell’art. 2 cod. pen.,bensì il quarto comma, secondo cui, se la legge del tempo in cui fu commesso ilreato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piùfavorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. E ne fadiscendere che i reati di rifiuto del servizio militare e di renitenza alla leva,commessi prima e per i quali vi sia stata una condanna esecutiva non vengonomeno, non esistendo una norma integrativa del precetto penale che abbia abolitol’obbligo della leva che è stato soltanto “sospeso” per espressa volontà dellegislatore.2.2. Con riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione il Tribunale militaredi Roma rileva che non sussistono i presupposti per procedere alla revoca dellasentenza con cui il Tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui all’art. 8, comma 2, l. 15 dicembre 1972, n. 772 “violazione dellenorme sulla obiezione di coscienza”, in quanto l’irrevocabilità della stessaimpedisce di applicare il novum normativo introdotto con la legge di sospensionedel servizio militare di leva ed impone di rigettare la richiesta di revoca.Del tutto correttamente osserva, poi, che neppure può giungersi a diversaconclusione alla luce della sentenza n. 43 del 1997 della Corte costituzionale,come richiesto dalla difesa.Rileva, a tale riguardo, che: - detta sentenza ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772«nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reatodi chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta,rifiuta in tempo di pace prima di assumerlo il servizio militare di leva adducendo imotivi di cui all’art. 1 della medesima legge»; - quindi, la Corte suddetta èintervenuta lì dove la mancata espiazione della pena avrebbe comportato laulteriore successiva chiamata e il reiterarsi di condanne (che nel caso inquestione non ricorre, attesa l’espiazione della pena a seguito della condanna)senza mai escludere l’illiceità della condotta e demandando al legislatorel’individuazione del punto di equilibrio tra la protezione dei diritti di coscienza,che non può ritenersi illimitata e incondizionata, e i doveri inderogabili disolidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione impone.2.3. Le argomentazioni dell’ordinanza sono conformi alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte, mentre l’asserzione secondo cui l’abolizione delservizio militare di leva avrebbe comportato l’abrogazione del reato di rifiuto delservizio militare di leva è ancorata a isolate pronunce di legittimità di cui dà attoanche il ricorso, poi ampiamente superate da detta giurisprudenza.Secondo la stessa, invero, la sospensione del servizio militare di leva,obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del serviziomilitare, in quanto sussiste ancora l'interesse al regolare reclutamento,finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, oveparticolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere ildovere di difendere la patria; e poiché permane il disvalore sociale della condottadi rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deveessere inquadrato nell'ambito del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., senzaalcuna influenza della modifica legislativa sulle situazioni passate in giudicato(Sez. 1, n. 42399 del 16/11/2006, Rauzi, Rv. 235582; in senso conforme Sez. 1,n. 21823 del 11/04/2006, Gabriele, Rv. 234623 che, con specifico riguardo alreato militare di mancata chiamata alle armi, ha confermato la decisione delgiudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della condanna perabolitio criminis, specificando che l'art. 7 d. lgs. n. 215 del 2001, non hadeterminato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua adessere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casieccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 l. 14 novembre2000 n. 331; Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010, dep. 2011, Spadea, Rv. 249251,secondo cui in tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituitoil servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio militare di leva sononorme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del serviziomilitare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazionel'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità dellacondotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo,salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile; Sez. 3, n. 23190del 04/04/2018, Ciano, Rv. 273146, con specifico riguardo al reato militare didiserzione).2.4. Tale orientamento è stato confermato anche con riferimento al reato dicui all’art. 14, comma 2, l. 8 luglio 1998, n.230, essendo numerose le pronuncenelle quali è stato evidenziato che il reato di rifiuto del servizio militare permotivi di coscienza non è stato abrogato, in quanto la relativa condotta èsussumibile nella nuova fattispecie di cui all’art. 2110 d. lgs. 15 marzo 2010, n.66 (si veda per tutte Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv.270580, fattispecie relativa a soggetto che, senza chiedere l'ammissione alservizio civile, si era rifiutato di prestare il servizio militare, adducendo motivi dicoscienza).Non è, pertanto, condivisibile l’assunto del ricorrente a tenor del quale nel1985 l’art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 avrebbe sanzionatopenalmente il rifiuto di adempiere a una prestazione ordinaria, vincolante pertutti i cittadini di sesso maschile in tempo di pace, mentre attualmente l’art.2110 d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sanzionerebbe il rifiuto di assoggettarsi a unaprestazione eccezionale, stabilita in caso di straordinaria emergenza, e nonesigibile in tempo di pace, con mutamento della fattispecie astratta e abolitiocriminis secondo la previsione dell’art. 2, secondo comma, cod. pen.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1. A parte che sembra trattarsi di questioni non prospettate con larichiesta di revoca al Giudice dell’esecuzione, per cui non può dedursi la carenzadi motivazione al riguardo, va, comunque, rilevato che le modifiche normativeintervenute in relazione al diritto soggettivo all’obiezione di coscienza hannoinciso sulla disciplina amministrativa del servizio civile e non sulla rilevanzapenale del rifiuto del servizio militare di leva (servizio presidiato dal doveresancito nell’art. 52 Cost.), non diversamente da quanto avvenuto con lasuccessiva normativa che ha disposto la sospensione del servizio di leva,relativamente alla quale, come si è avuto modo di vedere, è stato escluso uneffetto di abolizione del reato de quo.3.2. E’, inoltre, da ritenere infondato anche l’assunto secondo il quale l’art.8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 sarebbe, ex post,costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2,13,52 Cost. e deglistandard dettati dall’art. 10 della Carta di Nizza e dagli artt. 4 e 9 del TrattatoCedu.Invero la Corte costituzionale, chiamata più volte ad occuparsi di questioniafferenti al reato di rifiuto del servizio militare di leva come disciplinato dallalegge appena richiamata, non ha mai ravvisato un contrasto con i principicostituzionali della concreta disciplina del servizio civile sostitutivo da essaapprestata, rilevando, con la sentenza n. 409 del 1989, che «L’avere illegislatore ordinario, con le disposizioni di cui agli artt. 1 e segg. della legge n.772 del 1972, subordinato la tutela della prestazione del servizio militare armato,di cui all’art. 52, secondo comma, Cost. alla tutela d’altro bene, purcostituzionalmente rilevante, la libertà di coscienza, nella situazione di cui aglistessi articoli (nella quale, si ripete, vengono puntualmente realizzati i doveri disolidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) non equivale, certo, a totale rinuncia allatutela dell’obbligatorietà del servizio militare di cui al predetto secondo commadell’art. 52 Cost.: tale obbligatorietà è, pertanto, legittimamente tutelatanell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972».Pertanto, infondatamente il ricorrente attribuisce alle modifiche normative inquestione l’effetto di avere reso costituzionalmente illegittima l’originariaprevisione del reato di rifiuto del servizio militare di leva ancorata alla limitatriceprevigente disciplina sul servizio civile. Invero, con dette modifiche è stataintrodotta soltanto una più ampia disciplina amministrativa del servizio civile, inipotesi suscettibile di prevenire la commissione del reato di rifiuto del serviziomilitare da parte di taluni soggetti fermi su posizioni radicali, ma certamenteinsuscettibile di incidere sul fondamento della disposizione penale in parola e dideterminarne, con riferimento all’assetto normativo precedente, la nonconformità ai principi costituzionali. Riprova ne è che, nonostante la diversaregolamentazione del servizio civile, è rimasta ferma la previsione sia del reato dirifiuto del servizio civile sostitutivo, sia del reato di rifiuto del servizio militare(art. 14, commi 1 e 2, l. n. 230 del 1998, poi abrogato e sostituito dall’art. 2110,commi 1 e 2 del d. lgs. n. 66 del 2010), a dimostrazione del fatto che,nonostante le più ampie opportunità di elezione del servizio sostitutivo, rimanevaconfermato l’ambito del necessario presidio penale a tutela dei doveri di cui agliartt. 2 e 52 Cost.4.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna diRullo al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]