CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22036/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 20/01/2021 che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile. 2. Il ricorso è inammissibile perché deduce, con manifesta infondatezza, in termini assolutamente generici una omessa motivazione della sentenza impugnata che - invece - sviluppa le sue argomentazioni, peraltro convergenti con quelle del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e con argomentazioni esenti da incongruenze logiche in merito all'accertamento del fatto ed alla determinazione della pena. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] oroso [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] CANetT% irpiA - C-i 20