CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037TQ9U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale hai motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023