CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 21357/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. CECA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Milano ha confermato l'applicazione al primo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e ha disposto la confisca dei beni meglio indicati nello stesso decreto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile: - quanto alla misura personale, poiché - lungi dal prospettare compiutamente la violazione di legge - muove censure del tutto assertive in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione di essa (pure affidate a considerazioni di fatto) nonché censure all'iter argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, ossia deduce il vizio di motivazione non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); - quanto alla confisca, la difesa ha prospettato parimenti in maniera irrituale il vizio di motivazione ed ha addotto argomenti del tutto generici (segnatamente, in ordine alla provenienza delle somme impiegate per l'acquisto delle res); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec