CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 39479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte di appello di Lecce, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 7 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore della curatela del fallimen'm di AF Mobili di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'Andriulo, assumendo che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alla decisione di primo grado senza argomentare sulle allegazioni contenute nell'atto di appello; la difesa ha riportato passi della sentenza di secondo grado, contestandone la correttezza ed evidenziando come l'istruttoria dibattimentale non consentisse di ritenere la provata della responsabilità, segnatarnente della sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo l'imputato rappresentato lo stato di crisi e di depressione in cui versava nonché di aver agito per far fronte alle obbligazioni assunte. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, adducendo che si sarebbe irrogata una pena superiore al limite che consente la sospensione condizionale, in maniera «ingiustificatamente severa» e trascurando «tutta una serie di elementi». 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo contiene asserti intrinsec:amente generici, tanto da non distinguere neppure tra i due reati in imputazione (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale c.d. specifica), per i quali per vero è prescritto un diverso elemento soggettivo (rispettivamente, dolo generico e dolo specifico: cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01; cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01); inoltre, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha irritualmente assunto il difetto della prova della responsabilità dell'imputato, come esposto per il tramite di asserti generici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), riportando passi della sentenza impugnata cui ha indirizzato critiche apodittiche; ancora, ha assunto che non sarebbero state apprezzate le argomentazioni spese con l'atto di appello senza neppure indicarle (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) ed ha prospettato un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente delle dichiarazioni dell'imputato; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) . 3.2. Il secondo motivo è del tutto privo di specificità, nella parte in cui ha addotto che nella determinazione della pena non sarebbero stati considerati plurimi elementi (neppure indicati) senza neppure prospettare che essi erano stati sottoposti al vaglio della Corte di merito; e nella parte in cui ha denunciato l'ingiustificata severità della pena, richiamando genericamente i parametri normativi, non correlati in alcun modo al caso di specie. Esso è, infine, manifestamente infondato nella parte in cui ha prospettato l'insufficienza della motivazione relativa alla pena detentiva, di cui la Corte territoriale ha rilevato la congruità perché prossima al minimo, che è stata in effetti determinata -muovendo da una pena base di tre anni e sei mesi di reclusione, nello spazio edittale compreso tra tre e dieci anni di reclusione (cfr. art. 216, comma 1, legge fall.) - in due anni e quattro mesi di reclusione in ragione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata», come nella specie, «una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., FI ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor