CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono per procura speciale. -controricorrente– avverso la sentenza n.1156/28/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’1 marzo 2016; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 marz o 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] ENEL1.Il contribuente ing. [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente dell’[OSCURATO:SOCIETA]., ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme che il sostituto d’imposta avrebbe indebitamente trattenuto in eccedenza, come ritenuta IRPEF, sul capitale erogatogli nell’anno d’imposta 2000 a titolo di previdenza integrativa sulla base dell’accordo tra Enel e [OSCURATO:PERSONA] (F.N.D.A.I.) del 16 aprile 1986(con riferimento all’importo maturato fino al 31 marzo 1998) e dell’accordo sindacale del 23 gennaio 1998 (con riferimento al restante importo maturato dall’1 aprile 1998), applicando l’aliquota media prevista per il trattamento di fine rapporto dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sosteneva infatti il contribuente che l’erogazione in questione andavapiuttosto assoggettata all’aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione, aisensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, del d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 e 6 della legge del 26 settembre 1985, n. 482. Pertanto, il contribuente riteneva indebitamente trattenuta, per effetto dell’erronea applicazione della maggior aliquota, la somma della quale chiedeva la ripetizione. 2.Avverso il silenzio-rifiuto dell’istanza, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo ha accolto. 3.Contro la decisione di primo grado l’Ufficio ha quindi proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che lo ha parzialmente accolto, limitatamente alla parte dell’imponibile «relativa al rendimento». . 4.Avverso tale sentenza d’appello l’Amministrazione ha proposto ricorso principale per cassazione ed il contribuente ha proposto ricorso incidentale. Questa Corte, con la sentenza n. 26198 del 201 4 , depositata il 30 dicembre 2011, ha così deciso: « La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei termini indicati e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.».4.1. Giova trascrivere, per quanto, per quanto qui interessa, la motivazione della stessa sentenza, relativa al ricorso principale erariale: « […] il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è in questi termini fondato, mentre va disatteso il ricorso incidentale del contribuente, atteso che l'aliquota del 12,50% va applicato solo al rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dall'articolo 6 l. 482/85; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR.» Nella motivazione, la sentenza di legittimità n. 26198 del 2014 ha richiamato e riprodotto il principio statuito dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, secondo la quale: « In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione ̀ assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art 6 della Legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, 1 lett. a) e 17 del TUIR”». La stessa sentenza n.26198 del 2014 ha poi aggiunto che « Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato.». 5.Riassunto dal contribuente il giudizio innanzi la CTR del Lazio in diversa composizione, quest’ultima, con la sentenza qui impugnata, ha adottato il seguente dispositivo: « In sede di riassunzione respinge l’appello dell’ufficio e per l’effetto dichiara il diritto del contribuente al rimborso nei limiti di cui in motivazione;». Nella motivazione, la CTR ha così argomentato […] in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate deve essere determinata in euro 104.917,37 l’ammontare del rimborso spettante al contribuente». 6. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza emessa dal giudice del rinvio, proponendo cinque motivi. 7. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha prodotto memoria .Consideratoche: 1.Preliminarmente, va dato atto che nel ricorso, alla pag. 17, l’Amministrazione ha dedotto di non censurare la decisione impugnata quanto all’ esistenza di «rendimenti», maturati nella vigenza di Fondenel, tra l’1 aprile 1998 ed il 31 dicembre 2000, pari ad euro 25.818,65, sui quali, secondo lo stesso Ufficio, trova applicazione l’aliquota del 12,50%. In parte qua , quindi, la sentenza d’appello non ̀ impugnata in questa sede. 2.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciandone la nullità per la mera apparenza della sua motivazione, avendo la CTR travisatosia lo svolgimento del processo illustrato, nel quale ha indicato il contribuente come ricorrente nel precedente giudizio di cassazione; sia le difese erariali. Inoltre, secondo la ricorrente agenzia, la CTR non ha dato conto dell’accertamento in fatto che le era stato demandato dalla Corte con la ridetta sentenza di cassazione con rinvio, in ordine al rendimento derivante dall’impiego del capitale sul mercato. 3.Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione degli artt. 63 del d.lgs. 1992,n. 546 e 384 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., assumendo che il giudice a quo non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte che ha cassato, con rinvio, la precedente decisione della CTR. Secondo la ricorrente, il giudice a quo, quale giudice del rinvio, non avrebbe utilizzato i criteri dettati da questa Corte, nel relativo principio di diritto, nel distinguere, all’interno dell’intera somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, la parte derivante dal rendimento maturato fino al 31.12.2000, cui applicare l' aliquota del 12,50%. Infatti, sostiene la ricorrente, la CTR si è limitata a dare atto che la documentazione prodotta dal contribuente determinasse la fondatezza della pretesa restitutoria, «in assenza di una specifica indicazione di importo minore da parte dell’Agenzia delle Entrate». 4.Con il terzo motivo di r icorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. e del principio di contestazione, non avendo la CTR rilevato che nel ricorso per riassunzione dello stesso contribuente era stato dedotto inequivocabilmente che nella vigenza della c.d. P.I.A. ([OSCURATO:PERSONA]) l’Enel non ha impiegato i contributi sul mercato (finanziario), sicché essi avrebbero dato luogo ad una reddittività teorica determinata (attraverso la perizia di parte del contribuente) in misura pari a quella ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio della medesima società, così identificando il rendimento negli utili pro quota prodot ti annualmente dal patrimonio dell’Enel attraverso l’attività, ed ottenendo un valore coincidente con quello attestata nella certificazione prodotta in atti e proveniente dalla stessa Enel. 5.Con il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per la violazione dell’art. 2697 cod. civ., essendosi il giudice d’appello limitato a recepire la certificazione proveniente dall’Enel e prodotta dal contribuente, senza valutarne criticamente la rilevanza al fine di assolvere l’onere di prova gravante su quest’ultimo. 6.Con il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura, in subordine, la sentenza impugnata per l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero se le somme affluite nel fondo PIA siano state o meno impiegate sui mercati finanziari e quale sia stato, in caso positivo, il loro rendimento. 7.I motivi di ricorso sono connessi tra loro e vanno trattati congiuntamente. Infatti, essi esprimono, declinandola nelle diverse ipotesi denunziate, una comune censura, sostenendo la ricorrente che la precedente sentenza di cassazione con rinvio, anche richiamando Cass. Sez. Un., 22/06/2011, n. 13642, ha precisato che, nell’ambito della somma complessivasub iudice, l’aliquota del 12,50% poteva applicarsi esclusivamente alla parte derivante dal « “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato», che il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario. Si imponeva, pertanto, l’accertamento, da parte della CTR, dell’esistenza e della quantificazione di un «rendimento» netto, maturato fino al 31.12.2000, derivato dagli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. Nella motivazione della sentenza impugnata, invece, il giudice del rinvio si è limitato ad accogliere la domanda restitutoria, qualificando l’importo dovuto al contribuente sulla base della sola « documentazione prodotta dalla parte», ritenendola «idoneo elemento di prova, in assenza di una specifica indicazione di importo minore da parte dell’Agenzia delle entrate.». 8.Tutti i motiv i sono ammissibili, a differenza di quanto eccepito dal controricorrente, ed in particolare il secondo, sul quale si incentra l’eccezione, a prescindere dalla sua rubricazione, evidenzia nel corpo univocamente la denunzia della mancata applicazione del principio di diritto somministrato da questa Corte al giudice a quo. Tutti i motivi, poi, non attingono meramente gli accertamenti in fatto operati dal giudice d’appello, ma censurano, anche per le carenze della relativa motivazione resa dalla CTR, l’applicazione, al caso di specie, de l criterio normativo (mediato dal principio di diritto espresso da questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio), in base al quale il relativo giudizio di merito doveva essere condotto. 9.I motivi sono altresì fondati e va nno accolt i . Infatti, la sentenza di cassazione con rinvio che, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 2011, ne ha fornito una lettura che costituisce ormai irretrattabile regola del caso concreto (nello stesso senso, con riferimento al rapporto, nella medesima materia, tra il principio di diritto esposto da Cass., S.U., n. 13642/2011, richiamato nella precedente ordinanza di rinvio, ed i limiti del giudizio rimesso al giudice del rinvio, cfr. Cass.n. 10285/2017, in motivazione). Tanto premesso, l’ordinanza che ha cassato la precedente decisone e rinviato alla CTR ha affermato che il meccanismo impositivo di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo), per gli importi di cui qui trattasi, maturati a favore del ricorrente fino al 31.12.2000, si applica nel caso di specie « limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, daparte del Fondo, del capitale accantonato.». E’ quindi inequivoco, nel principio di diritto da applicarsi al caso di specie, lo specifico riferimento alla necessità, al fine di applicare l’aliquota pretesa dal contribuente, che il « rendimento» sia stato generato dall’effettiva gestione sul mercato delle somme accantonate. 10. Su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo la quale il predetto più̀ favorevole criterio impositivo pu ò̀ trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscano il rendimento, la successiva giurisprudenza di questa Corte si ̀ gi à̀ attestata con numerosi arresti (cfr. ex multis Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 7/3/2018, n. 5436; Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 18/10/2017, n. 24525; Cass.26/4/2017, n. 10285; Cass. n. 720/2017; Cass. n. 10604/2015; Cass.n.8310/2014; Cass. n. 3132/2014; Cass. n. 22950/2013; Cass. n.7724- 7728/2013), di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso (tra i quali, con riferimento alla P.I.A., Cass. n. 11830/2017 e Cass. n.11836/2017, superate sul punto dalle già citate Cass. 15/06/2018, n. 15853 e Cass. 30/10/2018, n. 27610, che hanno ribadito puntualmente, in motivazione, la continuità dell’orientamento al quale anche in questa sede si intende aderire).Ed in questo senso si è pronunciata anche la sentenza di questa Corte che, cassando la precedente decisione della CTR, ha fatto specifico riferimento, nel contesto del principio di diritto, proprio all’investimento sul «mercato». Per completezza, è opportuno aggiungere che, nel dare continuità al predetto orientamento, questa Corte ha anche precisato che non v'̀ ragione di circoscrivere ulteriormente il requisito - necessario anche rispetto ai capitali maturati ed agli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel- ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario, secondo l’ indicazione fornita dalla Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell'Agenzia delle entrate ed avallata da diverse sentenze successive alla citata pronuncia delle Sezioni Unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724- 7728, 12491-12496, 22950 del 2013; Cass. nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; Cass. n. 1977 del 2015), ma non contenuta in quest'ultima, che parla soltanto di «gestione sul mercato», senza alcuna aggettivazione. Pertanto, il requisito della derivazione del rendimento dalla «gestione sul mercato» del capitale accantonato, che identifica la ragione stessa della più̀ favorevole tassazione del reddito, non presuppone necessariamente che lo stesso rendimento costituisca il risultato di investimenti, effettuati dall'ente di gestione della somma versata, indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), ma comprende anche quelli diretti verso altri tipi di mercato (Cass., n. 10285/2017. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15853; Cass. 30/10/2018, n. 27610). 11. A differenza di quanto sostenuto dal contribuente, il «rendimento» derivante dalla «gestione sul mercato» del capitale accantonato non può però identificarsi, al fine di applicare l’aliquota del 12,50%, con quello determinato, pro quota, in corrispondenza alla redditività̀ ottenuta sul merc ato dall’intero patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA]., poiché la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA].) costituisce, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può̀comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché́abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (così la citata Cass. n. 10285/2017.Nello stesso senso Cass. n. 5436/2018; cfr. Cass. n. 4941/18). 12. La lettura dell’ordinanza di rinvio - che rimetteva la causa al giudice del merito, affinché facesse concreto accertamento della natura dell'attribuzione patrimoniale su cui va applicata la tassazione -esclude che nel giudizio di merito sia in ipotesi divenuta incontestabile la sussistenza del «rendimento», inteso nel senso sinora precisato. Infatti, la verifica dell’esistenza o meno dei presupposti dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%costituiva proprio l’accertamento demandato al giudice del rinvio. Dunque, al giudice del rinvio non era rimessa esclusivamente la determinazione del quantumdelle somme sulle quali applicare l’aliquota ridotta, ma necessariamenteanche l’accertamento, a monte, dell’an di un «”rendimento netto" imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato» (Cass. 30712/2011, n. 30378, cit.), quindi l’esistenza stessa del preteso diritto del contribuente al rimborso, negato in radice dall’Amministrazione già con il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso. Premesso che il relativo onere della prova gravava sul contribuente ( attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), deve escludersi che la produzione della documentazione, proveniente dall’[OSCURATO:SOCIETA]., che quantifichi e conteggi il preteso «rendimento netto», possa condurre all’accertamento di tale ultimo dato (finanche a prescindere da una specifica contestazione della documentazione stessa da parte dell’Ufficio). Infatti -fermo restando che lo stesso controricorrente identifica il «rendimento» con quello determinato in corrispondenza alla redditività̀ ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA]., ritenuto da questa Corte comunque inidoneo al fine di applicare l’aliquota del 12,50% (così la citata Cass., n. 10285/2017.Nello stesso senso Cass. n. 5436/2018. Cfr. Cass. n. 4941/18) - questa Corte ha già avuto modo di chiarire anche che documentazione come quella prodotta dal contribuente, proveniente dall’[OSCURATO:SOCIETA]., riprodotta in parte dall’Ufficio nel ricorso, non è idonea ad assolvere all’onere probatorio gravante sul contribuente che agisca per ottenere l’accertamento del suo diritto al preteso rimborso, poiché, come sostenuto nel ricorso per il quale si procede, non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, cosìda chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (confr. Cass., 21.12.2016, n. 720; Cass., 15.3.2017, n. 13278; Cass. 16.3.2017, n. 13281). Né comunque -per le ragioni già esposte in ordine al concetto di «rendimento» che qui rileva- l’accertamento e la quantificazione del «rendimento», inteso come risultato di specifiche forme di investimento del capitale sul mercato, effettuate dal gestore, può derivare dalla mera elaborazione di dati relativi alla differenza tra l’importo della prestazione liquidata da Enel , in misura pari al valore attualizzato delle future prestazioni previste dall’accordo del 16 aprile 1986, e quella corrispondente alla somma dei contributi versati e del capitale iniziale di dotazione della PIA. Per tale ragione, quindi, contribuiscono ad escludere l’esistenza del “rendimento”, nel senso già precisato, anche le ulteriori note provenienti dall’Enel, citate e riprodotte nel ricorso (alle pagg. 4 e 5), che identificano il “rendimento” nella predetta “differenza” ed escludono la sussistenza di un “rendimento” generato dall’investimento , da parte del fondo PIA, sui mercati finanziari. Quanto poi alla perizia di parte prodotta dal contribuente, così come menzionata da quest’ultimo nel suo ricorso per riassunzione (riprodotto nel ricorso per cassazione erariale in parte qua) e nel suo controricorso, in essa il rendimento dei versamenti accantonati è determinato in corrispondenza alla redditività̀ ottenuta sul mercato dal patrimonio dell'[OSCURATO:SOCIETA]. (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Ma la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'Enel) costituisce, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può̀comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché́abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (così la citata Cass., n. 10285/2017.Nello stesso senso Cass. n. 5436/2018. Cfr. Cass. n. 4941/18). Pertanto, in base al contenuto che ne riproduce e riassume lo stesso contribuente (cfr. in particolare pag. 9 ss. del controricorso)la perizia in questione non può fornire la prova della sussistenza di un «rendimento», nel senso del principio di diritto espresso, anche tramite il richiamo di Cass., S.U., n. 13642/2011, dall’ordinanza di questa Corte che ha cassato con rinvio la precedente decisione della CTR. Invero, n el caso concreto sub iudice , secondo lo stesso contribuente ogni eventuale valutazione in ordine al rendimento conseguito dal dirigente nel relativo periodo andava valutato esclusivamente in termini di imputabilità dei rendimenti conseguiti dall’Enel, secondo un concetto di «rendimento» ed un criterio di accertamento che questa Corte, in base ai precedenti già richiamati, e comunque in ragione del principio di diritto espresso in relazione al caso concreto, ha già ritenuto non idonei a dimostrare an e quant um del diritto al rimborso. 13. Deve d’altra parte escludersi che la rilevanza istruttoria della produzione documentale del contribuente possa derivare, come pare ritenere la CTR, dall’«assenza di una specifica indicazione di importo minore da parte dell’Agenzia delle Entrate». Infatti, fermo restando l’onere probatorio gravante sul contribuente che agisce per ottenere il rimborso, questa Corte (Cass., n. 29613/11) ha già̀precisato che anche «il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore, allorché́il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza di tale credito, può̀ avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’ andebeatur (Cass. SS.UU. 761/02)» e che « il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicché́ nel processo tributario (nel quale pure ̀ certamente applicabile, vedi Cass. n. 1540/07) esso non elide l'operatività̀ dell'altro principio -operante sul piano dell'allegazione e collegato alla specialità̀ del contenzioso tributario -secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, ne' determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/ 06)». Con specifico riferimento proprio alla medesimamateria qui sub iudice, è stato inoltre ritenuto (Cass., 12/05/2016, n. 9732) che «In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore-contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell' "an debeatur", poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il "thema decidendum" ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda. (Fattispecie relativa alla non contestazione da parte dell'Ufficio dei dati risultanti dalla documentazione prodotta dal contribuente, in ordine al rendimento di polizza in presenza di contestazione dell'intera domanda introdotta).». 14. Tutto ciò premesso, deve quindi concludersi che, così come denunciato dall’Agenzia ricorrente, il giudice a quo, non si è attenuto al principio di dirittoimpartitogli da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio, poiché ha accolto la pretesa del contribuente senza dare alcun conto di aver effettuato l’accertamento del «rendimento» nel senso che gli era stato espressamente demandato, ma argomentando la propria decisione con un generico riferimento alla non meglio specificata « documentazione prodotta dalla parte», ponendo a carico dell’Agenzia un onere di prova contraria contrastante con i principi di diritto già illustrati e, comunque, omettendo di verificare se, ed in che misura, l’istruttoria avesse dimostrato la sussistenza e l’entità di un «rendimento» effettivamente derivato dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. 15. La sentenza impugnata va quindi cassata . Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, giacché la stessa allegazione a monte del “rendimento” da parte del contribuente (fondata sulla redditività interna dell’intero patrimonio dell’Enel e sull’imputabilità di tale risultato), oltre che le risultanze istruttorie già menzionate, corrispondono ad un concetto di «rendimento» e ad un criterio di accertamento che questa Corte, in base ai precedenti già richiamati, e comunque in ragione del principio di diritto espresso in relazione al caso concreto, ha già ritenuto non idonei a dimostrare an e quantumdel diritto al rimborso. Rammentato che il relativo onere, sia dell’allegazione che della prova, gravava sul contribuente ( attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), quest’ultimo non ha comunque dedotto puntualmente nel controricorso fattispecie concrete di investimento sul mercato che (a prescindere dalla redditività del patrimonio dell’Enel e del rendimento che esso avrebbe determinato sulla base di calcoli attuariali) avrebbero prodotto un “rendimento” da interpretarsi secondo il principio di diritto da applicare. Va quindi accolto il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, il ricorso introduttivo va rigettato limitatamente al periodo anteriore all’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le spese di merito e quelle di legittimità si compensa