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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31374/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso di entrambi gli imputati in ordine alla sussistenza del reato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-5, sulla sussistenza dell'allontanamento dalle rispettive abitazioni ove i predetti si trovavano agli arresti domiciliari, nonché le valutazione in ordine all'offensività della condotta, atteso che il sia pur limitato allontanamento consentiva ai ricorrenti di incontrarsi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso formulato da Fanizza e relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è reiterativo dei motivi d'appello e non si confronta con la puntuale motivazione resa sui punto (p.5); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso di entrambi gli imputati in ordine alla sussistenza del reato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-5, sulla sussistenza dell'allontanamento dalle rispettive abitazioni ove i predetti si trovavano agli arresti domiciliari, nonché le valutazione in ordine all'offensività della condotta, atteso che il sia pur limitato allontanamento consentiva ai ricorrenti di incontrarsi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso formulato da Fanizza e relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è reiterativo dei motivi d'appello e non si confronta con la puntuale motivazione resa sui punto (p.5); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d
Sentenza Cassazione n. 31374/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris