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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08819/2024

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15316/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , rappresentat a e difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio ([OSCURATO:PERSONA] e Tributario) in Roma, via Flaminia n. 135, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine de l controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1891/22/2016, depositata il 7.04.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l ’avviso di accertamento per IVA e sanzioni, in relazione all’anno 2006, ritenendo corretta la rideterminazione della maggiore imposta, operata dall’Ufficio con provvedimento di rettifica in “autotutela parziale”; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal la contribuente rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione in ordine alla rideterminazione della maggiore IVA; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, la ricorrente de nuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione, avendo la CTR accolto l’appello sulla base della mera constatazione che il primo giudice non avesse motivato in ordine alla rideterminazione della pretesa; - preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo, perché finalizzato ad ottenere un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito, atteso che la censura riguarda la mancanza di motivazione; -ciò premesso, il motivo è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - orbene, la CTR ha dapprima fatto un generico riferimento al la motivazione della sentenza di primo grado, affermando che “Infatti, la sentenza gravata, nell’accogliere il ricorso del contribuente per ragioni indicate sub 2…”, laddove le “ragioni indicate sub 2” riguardavano, in realtà, l’esposizione delle doglianze della società appellante; - la Commissione regionale si è poi limitata ad accogliere l’appello della contribuente, perchè la sentenza di primo grado “non contiene motivazione alcuna circa la disposta rideterminazione della maggiore imposta IVA dovuta nella misura di euro 23.209,00 e sanzioni pari ad euro 27.850,00, in ciò violando il principio generale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. nonché il disposto dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992”, senza esaminare autonomamente il merito della pretesa; - le scarne argomentazioni contenute in detta decisione non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello, che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno verificare la sussistenza o meno degli elementi di fatto posti alla base delrecupero; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazioin diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15316/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , rappresentat a e difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio ([OSCURATO:PERSONA] e Tributario) in Roma, via Flaminia n. 135, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine de l controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1891/22/2016, depositata il 7.04.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l ’avviso di accertamento per IVA e sanzioni, in relazione all’anno 2006, ritenendo corretta la rideterminazione della maggiore imposta, operata dall’Ufficio con provvedimento di rettifica in “autotutela parziale”; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal la contribuente rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione in ordine alla rideterminazione della maggiore IVA; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, la ricorrente de nuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione, avendo la CTR accolto l’appello sulla base della mera constatazione che il primo giudice non avesse motivato in ordine alla rideterminazione della pretesa; - preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo, perché finalizzato ad ottenere un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito, atteso che la censura riguarda la mancanza di motivazione; -ciò premesso, il motivo è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - orbene, la CTR ha dapprima fatto un generico riferimento al la motivazione della sentenza di primo grado, affermando che “Infatti, la sentenza gravata, nell’accogliere il ricorso del contribuente per ragioni indicate sub 2…”, laddove le “ragioni indicate sub 2” riguardavano, in realtà, l’esposizione delle doglianze della società appellante; - la Commissione regionale si è poi limitata ad accogliere l’appello della contribuente, perchè la sentenza di primo grado “non contiene motivazione alcuna circa la disposta rideterminazione della maggiore imposta IVA dovuta nella misura di euro 23.209,00 e sanzioni pari ad euro 27.850,00, in ciò violando il principio generale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. nonché il disposto dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992”, senza esaminare autonomamente il merito della pretesa; - le scarne argomentazioni contenute in detta decisione non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello, che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno verificare la sussistenza o meno degli elementi di fatto posti alla base delrecupero; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazioin diversa compos
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