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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07277/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Cagliari, con sentenza del 8 febbraio 2021 confermava la sentenza del tribunale di Cagliari del 16 aprile 2019, con la quale nei confronti, tra gli altri, degli attuali ricorrenti, era stato dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati loro ascritti, per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso, mediante il rispettivo difensore, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo rispettivamente, i primi due un unico e comune motivo di impugnazione, la terza ed anche il quarto rispettivamente un solo motivo di impugnazione, e gli altri ricorrenti sette motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Premesso che nel caso specie si sarebbe verificato un previo accorpamento da parte del Pistis di aree agricole non contigue, con edificazione, autorizzata, di un fabbricato rurale poi alienato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] e quindi in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore, si osserva che la corte di appello, nel rinvenire un frazionamento funzionale alla confisca avrebbe violato il concetto di asservimento di terreno per scopi edificatori (o "cessione di cubatura"), rinvenibile nel caso di specie, non avendo tenuto conto del fatto che la cessione dell'area con il rustico già realizzato non richiedeva alcuna altra formalizzazione contrattuale perchè si connotava, in via implicita, per la intervenuta cessione di cubatura al momento iniziale dell'accorpamento e della ottenuta legittima concessione.

L'asservimento della cubatura, derivante da accorpamento dei mappali, sarebbe stato implicitamente documentato nel rilascio della concessione per l'edificazione del fabbricato rurale ed il fondo frutto di accorpamento sarebbe rimasto inedificabile per la parte di cubatura ceduta, e in ultima analisi non esisterebbe alcun pericolo in ordine alla corretta gestione del territorio, atteso che la cubatura utilizzabile sarebbe rimasta quella usata per l'edificazione del fabbricato.

Si contesta il rilievo della corte per cui, nel quadro della lottizzazione, sarebbe rilevante il dato per cui il ricorrente avrebbe ottenuto la disponibilità di un'area dalla superficie inferiore rispetto a quella minima di intervento richiesta a fini edificatori, atteso che il mero trasferimento di proprietà della cubatura edificabile su parte del fondo accorpato, priva del requisito di edificabilità, in ogni caso, il terreno residuo, a prescindere dal fatto che le proprietà risultino differenti.

La corte di appello avrebbe altresì accolto un concetto restrittivo di utilizzo del territorio agricolo, violando la normativa che invece ne consente un uso che preveda anche limitate utilizzazioni in senso residenziale, anche in conformità con i contenuti del Decreto del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 3 agosto 1994 relativo a Direttive per le zone agricole.

In altri termini, essendo legittimo l'accorpamento iniziale di superfici, sarebbe stata rispettata la pianificazione urbanistica quanto alla cubatura edificata e significativamente la segnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del Paesaggio, secondo la quale per talune pratiche esaminate sarebbe stata rinvenuta la presenza di tipologie per lo più inerenti strutture residenziali piuttosto che della tradizione locale, non si sarebbe accompagnata ad alcun diniego di concessioni per l'edificazione.

Quanto alla modifica di destinazione di uso, mancherebbe ogni elemento per contestare la stessa perchè il rustico, mai completato, sarebbe rimasto nella iniziale fase dei lavori, accertati come conformi al contenuto della concessione rilasciata in termini di realizzazione di edificio agricolo.

Si contesta il concorso dei ricorrenti anche nella materiale trasformazione d'uso dell'immobile.

In assenza di ogni attività materiale sul rustico da parte loro.

Essendo quindi stati ritenuti responsabili per avere solo acquistato il fabbricato rurale, non sussisterebbe dimostrazione della consapevolezza del reato.

Nè sarebbe necessario, così che la mancanza contribuisca alla individuazione del disegno lottizzatorio, che l'acquirente del terreno sia necessariamente un imprenditore agricolo, come emergente da una annotazione di polizia giudiziaria, e peraltro [OSCURATO:PERSONA] gestirebbe una attività di maneggio.

La corte avrebbe quindi ignorato che per i ricorrenti non solo esiste il requisito soggettivo dello svolgimento di attività agricola di allevamento da parte dell'acquirente del fondo, ma sarebbe anche comprovata l'assenza di modifiche d'uso sul rustico, come acquistato.

Sarebbe quindi apodittica l'affermazione per cui l'immobile realizzato avrebbe una natura residenziale, tale da snaturare l'originaria vocazione agricola.

Vi sarebbe al più, quindi, un travisamento nella motivazione, laddove si assume la presenza di modifiche nel senso sopra indicato ed escluso.

4. Con il secondo motivo, deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Si osserva che il fabbricato in contestazione sarebbe stato acquisito in usufrutto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siccome collegato ad una utilizzazione pertinenziale rispetto alla confinante attività di maneggio gestita principalmente da [OSCURATO:PERSONA].

I giudici avrebbero ignorato tali dati.

L'opera era al rustico con lievissime modifiche esecutive.

Suscettibili di approvazioni successive.

Risulterebbe la buona fede dei ricorrenti quali acquirenti del fabbricato mediante atto notarile da cui emergeva la legittimità dell'opera.

Sarebbe quindi inconferente l'affermazione della corte rinveniente l'elemento psicologico del reato nella assenza del certificato urbanistico pur obbligatorio nella sua allegazione al rogito notarile, atteso che la corte non avrebbe chiarito da quale circostanza inerente il predetto certificato si sarebbe potuta ricavare la consapevolezza di una lottizzazione abusiva. 5.Con il terzo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Con riguardo al concorso nella lottizzazione sarebbe indimostrata la consapevolezza dei ricorrenti di avere aderito ad un progetto criminoso, quale quello avviato dal Pistis attraverso l'accorpamento iniziale e la successiva alienazione dei lotti parzialmente edificati sulla base delle concessioni edilizie ottenute.

Tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi e gli accertamenti sulla attività edificatoria residenziale erano al più riferibili a quanto poi realizzato dai signori [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore mentre alcuna attività edilizia sarebbe emersa sul fondo e fabbricato interessante gli attuali ricorrenti.

La corte dunque, nel ricostruire il concorso nel reato, non avrebbe esaminato le singole condotte e atteggiamenti psicologici dei ricorrenti, di cui non avrebbe spiegato le ragioni della relativa consapevolezza, indugiando in un'analisi complessiva dei fatti e condotte.

Sarebbe inconferente la valorizzazione dell'acquisto del lotto da parte della [OSCURATO:PERSONA] quale società che in quanto tale non può che mirare a realizzare "investimenti", nulla avendo a che fare in via necessaria tale scopo con un illecito lottizzatorio e si ribadisce che a fronte di un fabbricato non modificato non poteva esserci consapevolezza di attività lottizzatoria.

Inoltre, nel ritenere il concorso anche dei ricorrenti e quindi la loro consapevolezza dell'operazione illecita, la corte a tal fine sarebbe partita da un pregiudizio errato, quale quello per cui in zona agricola non si potrebbe costruire lecitamente.

Né la corte avrebbe valutato la buona fede dei ricorrenti alla luce della legittimità del provvedimento concessorio inerente il fabbricato rurale acquistato e poi venduto.

6. Con il quarto motivo deducono il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

Ribadendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, si rappresenta la violazione della legge penale per l'intervenuta applicazione della confisca.

Si rappresenta altresì che il giudice di merito avrebbe istruito il procedimento penale per accertare elementi fondanti il giudizio di responsabilità prodromico alla confisca, senza procedere ala immediata declaratoria di non punibilità per la già intervenuta prescrizione.

Maturata già in primo grado - con dibattimento iniziato il 23 giugno 2015 - atteso che per i ricorrenti la data di consumazione del reato dovrebbe ricondursi al 17.12.2008, quale data dell'atto pubblico di acquisto e quindi al 17.12.2013 sarebbe spirato il termine massimo di prescrizione.

Né ai ricorrenti potrebbe essere esteso il maggior termine relativo ala condotta dei [OSCURATO:PERSONA] - D'amore, trattandosi di condotte autonome. 7.Con il quinto motivo deducono la violazione dell'art. 179 comma 1 cod. proc. pen. per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. ad uno dei difensori dei ricorrenti.

Difetto eccepito all'udienza preliminare del 4 febbraio 2015 per essere stata notificata una sola copia dell'avviso alla segretaria dello studio legale di entrambi gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA], rigettata, sarebbe stata riproposta al tribunale ma rigettata così come ha fatto anche la corte di appello. 8.Con il sesto motivo deducono il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

Si contesta l'applicazione della confisca operata senza specifica disamina delle singole posizioni dei ricorrenti, illustrate con affermazioni slegate da ogni concreto elemento processuale.

Sarebbe stato omesso anche ogni verifica del dolo di partecipazione nel reato e del loro contributo causale con conseguente assenza di valida motivazione a supporto della disposta confisca.

Per la quale mancherebbe anche ogni valutazione in termini di proporzionalità.

9. I ricorrenti immediatamente sopra indicati hanno quindi presentato " memoria con motivi aggiunti" ribadendosi che la prescrizione sarebbe maturata prima dell'inizio del dibattimento di primo grado e che il primo giudice avrebbe proseguito nell'istruttoria relativa alla lottizzazione anche dopo la maturazione della prescrizione stessa.

Si riaffermano considerazioni in tema di reale nozione di attività agricola inerente il territorio e di frazionamento rilevante a fini lottizzatori, e si sottolinea l'autonomia delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA].

Insistendosi per l'annullamento della sentenza nel punto in cui è stata disposta la confisca.10. [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La corte di appello, nel quadro della valutazione del principio di proporzionalità avrebbe omesso di verificare la percorribilità di misure idonee ad assicurare il ripristino della conformità urbanistica dell'area in luogo della disposta confisca, applicata secondo un processo logico giuridico meramente automatico.

La corte inoltre avrebbe omesso di motivare circa l'entità del pregiudizio cagionato all'interesse pubblico alla programmazione del territorio.

11. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Ed ha articolato censure perfettamente corrispondenti a quelle proposte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'Amore sopra riportate e cui si rinvia.

12. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Premesso che nel caso specie si sarebbe verificato un previo accorpamento di aree agricole non contigue, con edificazione, autorizzata, di un fabbricato rurale poi alienato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] e quindi in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore, si osserva che la corte di appello nel rinvenire un frazionamento funzionale alla confisca avrebbe violato il concetto di asservimento di terreno per scopo edificatori rinvenibile nel caso di specie, non avendo tenuto conto del fatto che la cessione dell'area con il rustico già realizzato si connotava in via implicita per la intervenuta cessione di cubatura al momento iniziale dell'accorpamento.

L'asservimento della cubatura derivante da accorpamento dei mappali sarebbe stata implicitamente documentato nel rilascio della concessione per l'edificazione del fabbricato rurale ed il fondo frutto di accorpamento sarebbe rimasto inedificabile per la parte di cubatura ceduta, e in ultima analisi non esisterebbe alcun pericolo in ordine corretta gestione del territorio, atteso che la cubatura utilizzabile sarebbe rimasta quella usata per l'edificazione del fabbricato.

Si contesta il rilievo della corte per cui nel quadro della lottizzazione sarebbe rilevante il dato per cui il ricorrente avrebbe ottenuto la disponibilità di un'area dalla superficie inferiore rispetto a quella minima di intervento, richiesta a fini edificatori, atteso che il mero trasferimento di proprietà della cubatura edificabile su parte del fondo accorpato, priva del requisito di edificabilità, in ogni caso, il terreno residuo, a prescindere dal fatto che le proprietà risultino differenti.

La corte di appello avrebbe altresì accolto un concetto restrittivo di utilizzo del territorio agricolo, violando la normativa che invece ne consente un uso che preveda anche limitate utilizzazioni in senso residenziale anche in conformità con i contenuti del Decreto del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 3 agosto 1994 relativo a Direttive per le zone agricole.

In altri termini essendo legittimo l'accorpamento iniziale di superfici, sarebbe stata rispettata la pianificazione urbanistica quanto alla cubatura edificata e significativamente la segnalazione dell"[OSCURATO:PERSONA] del Paesaggio, secondo la quale per talune pratiche esaminate sarebbe stata rinvenuta la presenza di tipologie per lo più inerenti strutture residenziali piuttosto che della tradizione locale, non si sarebbe accompagnata ad alcun diniego di concessioni per l'edificazione.

Vi sarebbe alfine, un unico fabbricato non integrante lottizzazione e sul quale gli interventi poi realizzati dagli acquirenti costituirebbero al più il reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/01.

Sarebbe inoltre sussistente la buona fede del ricorrente e sul punto la corte non avrebbe chiarito da quale circostanza collegata al certificato di destinazione urbanistica il ricorrente avrebbe dovuto trarre consapevolezza della sussistenza di una lottizzazione abusiva.

Quanto al concorso nella lottizzazione sarebbe indimostrata la consapevolezza del ricorrente di avere aderito ad un progetto criminoso quale quello avviato dal Pistis, attraverso l'accorpamento iniziale e la successiva alienazione dei lotti parzialmente edificati sulla base delle concessioni edilizie ottenute.

Tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis, non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi e gli accertamenti sulla attività edificatoria residenziale erano al più riferibili a quanto poi realizzato dai signori [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore.

La corte dunque, nel ricostruire il concorso nel reato non avrebbe esaminato le singole condotte e atteggiamenti psicologici e in particolare quelli del ricorrente, di cui non avrebbe spiegato le ragioni della predetta consapevolezza, indugiando in un'analisi complessiva dei fatti e condotte.

E nel ritenere il concorso anche del ricorrente e quindi la sua consapevolezza dell'operazione illecita, a tal fine sarebbe partita da un pregiudizio errato, quale quello per cui in zona agricola non si potrebbe costruire lecitamente.

Né la corte avrebbe valutato la buona fede del ricorrente alla luce della legittimità del provvedimento concessorio, inerente il fabbricato rurale acquistato e poi venduto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Appare preliminare la questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di ricorso, in relazione alla intervenuta prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale oltre i termini della maturata prescrizione.

In proposito, precisato che il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, da cui inizia a decorrere il termine per la prescrizione, si individua nella data del compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, il quale può consistere anche nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, occorre esaminare la motivazione della sentenza della corte di appello nella parte in cui si sostiene che l'accertamento funzionale alla verifica della sussistenza della lottizzazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sarebbe intervenuto regolarmente entro il termine di prescrizione del giugno 2017.

Invero, nella medesima motivazione si evidenzia come, in occasione della udienza del 16 ottobre 2018, sarebbe stata acquisita documentazione ancora mancante, mentre nella precedente udienza del 17 maggio 2018, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rinunziato all'esame di propri testi a discarico.

Orbene, in proposito va innanzitutto osservato che, quanto alla documentazione mancante da acquisirsi all'udienza del 16 ottobre 2018, non sussiste alcuna censura nel senso per cui la stessa avrebbe fatto riferimento a profili rilevanti e inerenti la lottizzazione, né un tale carattere emerge dalla lettura della sentenza impugnata.

Cosicchè, non può ritenersi che tale profilo istruttorio sia stato effettuato al di là del termine ultimo di prescrizione della lottizzazione.

Quanto alla mancata escussione dei testi indicati a difesa dai sopra citati imputati, essa risulta espressamente avvenuta, senza alcuna contestazione al riguardo, non solo a fronte di una prospettata necessità, da parte del tribunale, di dichiarare l'ormai intervenuta prescrizione, ma anche per la manifestata espressa convinzione, da parte delle difese, della insussistenza, alla luce del già raccolto compendio probatorio, di elementi fondanti la lottizzazione.

In altri termini, con quest'ultima esplicitazione, rinvenibile in sentenza e non contestata, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Matta , Fabrizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritennero di non avere alcun interesse all'esame in contraddittorio dei loro restanti testimoni, siccome nella sostanza considerati superflui ai fini della ritenuta dimostrazione della insussistenza, a loro carico, del reato di lottizzazione.

Consegue che deve ritenersi che il materiale raccolto alla data della prescrizione del reato di lottizzazione, contestato ai ricorrenti e stabilita dalla corte alla data del 17.6.2017, con decorrenza dall'8 luglio 2011, è stato ritenuto dai giudici, nonché dalle parti citate, nel quadro di un pieno contraddittorio, funzionale e sufficiente per la verifica di quanto contestato.Consegue che appare rispettato il principio da ultimo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui una volta intervenuta la prescrizione quale causa di estinzione dell'ipotizzato reato di lottizzazione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020 Rv. 278870 - 01).

Le medesime considerazioni devono formularsi con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'Amore, che alla medesima udienza del maggio 2018, come riportato in sentenza, si sono rimessi al tribunale sulla necessità di dare corso ulteriore all'attività istruttoria, senza opporsi alla relativa decisione di non proseguire nell'esame di testi "neppure dopo l'intervento del p.m. in relazione alla ipotizzata applicazione della sanzione della confisca".

Cosicchè il motivo in esame è infondato. 2.Procedendo quindi all'esame del primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], va osservato che esso risulta complessivamente infondato.

Attraverso le rappresentate censure, invero, i tre ricorrenti non si confrontano con la tesi della corte di appello, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata in alcun modo l'intervenuta realizzazione di una fattispecie di cessione di cubatura, prodromica alla regolare realizzazione, tramite titolo abilitante, degli edifici contestati e altresì realizzati in difformità totale da quanto apparentemente autorizzato.

Corrispondentemente, del resto, con le contestazioni elevate, ancorchè prescritte, riguardanti non solo l'effettuazione di una lottizzazione ma anche di edifici in assenza di legittimi permessi di costruire - siccome inesistenti perché illecitamente ottenuti - e di corrispondenti autorizzazioni paesaggistiche.

Invero, i giudici di merito hanno espressamente evidenziato il difetto di prova circa il vincolo di asservimento dell'area rimasta nella disponibilità dell'originario venditore, Pistis, in favore del terreno di cui al mappale alienato dapprima a società e poi agli acquirenti finali, con conseguente coerente rilevazione, finale, della assenza, in capo ai vari acquirenti, della disponibilità di un'area avente la superficie minima di intervento condizionante la legittima realizzazione di manufatti in zona agricola.

Rispetto a tale determinante rilievo, incidente evidentemente sul piano oggettivo dei fatti come anche sui profili soggettivi anche degli acquirenti, i ricorrenti non si sono confrontati in alcun modo, dando piuttosto per scontata la sussistenza di una legittima ed esistente procedura funzionale alla cessione di cubatura, invece esclusa dai giudici e sul punto non contestata nei termini in cui gli stessi l'hanno illustrata.

Così incorrendo in un difetto di specificità estrinseca delle censure, rispetto ad un profilo dirimente in ordine all'impostazione della criticata motivazione, incidente negativamente sulla relativa ammissibilità, posto il noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Coerente con suddetto preliminare rilievo, è poi la considerazione, in rapporto alla destinazione funzionalmente agricola degli edifici apparentemente autorizzati, della assenza, in capo agli acquirenti, della qualità di imprenditore agricolo, coerentemente sottolineata come rilevante, attraverso anche congrui richiami giurisprudenziali (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 33381 del 05/07/2012 Rv. 253659 - 01), anche nei confronti dei successivi e nuovi titolari degli edifici esaminati.

Laddove la stessa qualifica non sarebbe stata richiesta solo all'epoca del rilascio delle concessioni in favore del Pistis, Lungo tale prospettiva motivazionale, si innesta anche il rilievo della compartecipazione, nel programma lottizzatorio, dei rappresentanti delle società prime acquirenti, anche peraltro a fronte di difformità significative rispetto all'apparente abilitazione delle opere, testimoniate da cartelli pubblicitari indicativi di costruzioni recanti modifiche di tipo residenziale rispetto alle previsioni progettuali formalmente assentite.

Anche i profili psicologici, come illustrati, sono coerenti, laddove i giudici hanno valorizzato, in rapporto al predetto quadro fattuale - connotato, lo si ripete, dalla assenza, a monte, di ogni cessione di cubatura e quindi di ogni presupposto legittimante anche solo la realizzazione di interventi di rilevanza agricola -, la consapevolezza, in capo agli acquirenti, della estraneità dei rispettivi acquisti rispetto all'attività agricola, come anche ricavabile, altresì, dagli interventi, di tipo residenziale, effettuati sui diversi lotti.

Congrua rispetto a quanto sinora rappresentato come corrispondente alla ricostruzione fattuale e giuridica effettuata in sentenza, risulta anche la notazione per cui, alla luce dei principi espressamente richiamati al riguardo, la consapevolezza della lottizzazione in capo agli acquirenti emerge anche in ragione, come pure sottolineato in primo grado, del contenuto dei certificati di destinazione urbanistica attestanti la categoria urbanistica degli immobili e la loro funzione - in evidente contrasto con l'emersa diversa finalità, residenziale -, perseguita da tutti gli attori della vicenda.

Tanto, del resto, in linea con l'indirizzo di legittimità, per cui in tema di lottizzazione, il terzo acquirente presenta quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sia sul titolo abilitativo che sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019 Rv. 277346 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15987 del 06/03/2013 Rv. 255416 - 01).

Rispetto a tale motivazione, immune da vizi, come già anticipato le censure appaiono, in parte a- specifiche, siccome trascurano e non contrastano il preliminare rilievo della indimostrata effettuazione, a monte, di una effettiva e formale cessione di cubatura; dall'altra, risultano congruamente contrastate da corretti rilievi in ordine alla compartecipazione, consapevole, nella lottizzazione, da parte di tutti gli acquirenti coinvolti.

Laddove le ulteriori prospettazioni circa la sussistenza in capo ad alcuni della qualifica di imprenditore agricolo o circa la insussistenza di effettive modifiche di uso da parte dei ricorrenti appaiono questioni di fatto (non prospettabili in questa sede), contrapposte a diverse e argomentate e puntuali valutazioni - riferite a plurimi elementi disponibii, inerenti tanto gli interventi edilizi ( con gli avvisi di vendita rappresentanti anche le nuove caratteristiche degli immobili) quanto la concreta attività lavorativa, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che collaborava col padre in una ditta di impianti elettrici -, formulate invece dai giudici, alla luce delle due conformi sentenze intervenute,

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo, riguardante la ritenuta funzione agricola del fabbricato acquisito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la presenza, all'epoca della compravendita dell'immobile di riferimento, solo di lievissime modifiche esecutive, suscettibili di approvazioni successive, e l'inconferenza della ritenuta rilevanza, ai fini dell'elemento psicologico del reato, del certificato urbanistico Quanto alla ritenuta buona fede dei ricorrenti, quali acquirenti del fabbricato mediante atto notarile, da cui emergeva la legittimità dell'opera, è sufficiente, a fronte di quanto illustrato dai giudici e in precedenza sintetizzato, richiamare il principio per cui la buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l'esistenza della stessa, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad essa allegata, in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. (sez. 3, n. 15981 del 28/02/2013) Rv. 254987 - 01).

4. Con riguardo al terzo motivo dedotto, per cui sarebbe indinnostrata la consapevolezza dei ricorrenti di avere aderito ad un progetto criminoso, quale quello avviato dal Pistis, tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi e gli accertamenti sulla attività edificatoria residenziale erano al più riferibili a quanto poi realizzato dai signori [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore, è sufficiente rimandare a quanto già rilevato con riguardo al primo e secondo motivo proposto, aggiungendo, altresì, come si tratti di notazioni in parte eminentemente fattuali, oppure in netto contrasto con principi di legittimità acclarati.

Consegue anche in tal caso la relativa infondatezza.

5. Quanto al quinto motivo, per il quale vi sarebbe la violazione dell'art.179 comma 1 cod. proc. pen., per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. ad uno dei difensori dei ricorrenti, essendo intervenuta notifica di una sola copia dell'avviso, alla segretaria dello studio legale di entrambi gli avvocati, ne emerge la manifesta infondatezza.

Invero l'atto, allegato al ricorso, era diretto ad entrambi i difensori; è stato inviato, tramite fax all'utenza telefonica in comune ai due difensori che avevano lo stesso studio legale.

Tanto precisato, trova applicazione il principio, affermato in fattispecie analoga, per cui non sussiste la nullità della notifica in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22006 del 23/01/2018 Rv. 272743 - 01; Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248526; Sez. 5, n. 39244 del 26/09/2005, Zorzi, Rv. 232544;).

6. Infondato è anche il sesto motivo, con cui si contesta l'applicazione della confisca, operata senza specifica disamina delle singole posizioni dei ricorrenti e senza verifica del dolo di partecipazione nel reato e del loro contributo causale.

Oltre che priva di ogni valutazione in termini di proporzionalità.Le prime censure trovano invero risposta nelle precedenti considerazioni, cui si rinvia, espresse in sede di analisi dei precedenti motivi.

Quanto alla dedotta assenza di proporzionalità, è anche essa destituita di fondamento, a fronte di una motivazione che oltre ad evidenziare la limitazione dell'ablazione ai soli immobili interessati dagli interventi di edificazione, direttamente incidenti sullo stravolgimento della pianificazione urbanistica — come invero desumibile anche dalla complessiva sentenza, descrittiva di interventi del tutto estranei alle condizioni e limiti dell'attività edificatoria all'interno di un'area a destinazione agricola - e come tali giustificativi della privazione della proprietà, ha sottolineato anche la correlazione della stessa con il disvalore della condotta fortemente speculativa, espressione anche di un intenso coefficiente psicologico.

A fronte di dati così puntualmente indicati dalla Corte d'appello, del tutto assertiva e ripetitiva delle medesime censure in precedenza già esaminate e ritenute infondate, è la deduzione contrastante l'intervenuta confisca in quanto gli immobili sarebbero frutto di condotte legittime, non incidenti sulla pianificazione urbanistica di zona.

7. Le considerazioni espresse altresì dai predetti ricorrenti, con la già citata memoria, trovano risposta nei precedenti paragrafi.

8. Quanto al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con riguardo al mancato rispetto del principio di proporzionalità in ordine alla disposta confisca, è opportuno rinviare ai rilievi già formulati circa la completezza della motivazione formulata a supporto della stessa.

Quanto alla censura per cui non sarebbero stati verificati rimedi alternativi alla confisca, giova osservare, con rilievo anche per l'analogo motivo in precedenza già esaminato, quanto segue.

Si è già precisato, da questo giudice di legittimità, che la Corte E.D.U., nell'esaminare con sentenza del 28 giugno 2018 la dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione E.D.U. («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.») ha precisato che l'articolo contiene tre norme distinte (la prima, espressa nella prima frase del primo comma e di carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione di proprietà e la subordina a determinate condizioni; la terza, inserita nel secondo comma, riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale e di assicurare il pagamento delle ammende) tra di loro correlate, poiché la seconda e la terza riguardano particolari esempi di violazione del diritto di proprietà e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima, operando un rinvio alla propria giurisprudenza (tra altre, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA], 21 febbraio 1986, § 37, serie A n. 98, e Iatridis c.

Grecia, n. 31107/96, § 55, CEDU 1999- 11).

Consegue che l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni, da un lato, deve avere un fondamento giuridico, poiché la privazione della proprietà è consentita solo alle condizioni previste dalla legge; dall'altro, deve avvenire in modo che sia assicurato un giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale e quelle del singolo, alla stregua di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo alcuni indicatori espressamente elencati al § 301 della decisione (la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione).

La Corte E.D.U. ha anche sottolineato l'importanza degli obblighi procedurali di cui all'art. 1 cit., poiché l'ingerenza nei diritti ivi previsti non può essere legittimamente esercitata in assenza di un contraddittorio che rispetti il principio della parità delle armi e consenta di discutere aspetti importanti per l'esito della causa.

Tenendo conto di tali indicazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha quindi affermato che ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, cit.).Nel caso in esame tale accertamento è stato correttamente compiuto, essendosi evidenziati interventi del tutto esulanti dalla programmazione urbanistica dell'area, a partire dalla assenza della estensione minima e del correlato indice edificatorio dell'area edificabile, conseguente all'assenza di ogni valida cessione di cubatura, tali da stravolgere la destinazione di tutta la zona di interesse, con legittimità della misura ablativa, in quanto disposta in relazione ad un'area completamente e direttamente interessata dalla attività di lottizzazione abusiva contestata, compresi gli edifici, facenti parte del programma lottizzatorio.

Si tratta di motivazione idonea e coerente con le coordinate interpretative indicate dalla Corte E.D.U. e fatte proprie dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. da ultimo Sez. 3 - n. 7756 del 03/10/2019 (dep. 27/02/2020 ) Rv. 278167 - 01), essendo stata valutata la proporzionalità della misura rispetto alla tutela degli interessi generali per cui è previsto dalla legge tale provvedimento ablatorio; motivazione che i ricorrenti hanno peraltro criticato in maniera poco puntuale, senza indicare gli interventi alternativi in grado di sostituirsi alla disposta confisca garantendo, nel contempo, il ripristino della programmazione urbanistica violata.

Siccome, giova osservarlo, intaccata non solo dalla edificazione degli edifici residenziali contestati, ma anche dalla loro realizzazione su aree prive della necessaria cubatura assentibile.

Consegue l'infondatezza del motivo.

9. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto censure, infondate, perfettamente corrispondenti a quelle proposte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'Amore e sopra riportate, è sufficiente rinviare alle notazioni immediatamente prima formulate.

10. Per quanto attiene al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di violazione del concetto di asservimento di terreno per scopo edificatorio, rinvenibile nel caso di specie, di intervenuto rispetto della pianificazione urbanistica, di attestata legittimità delle pratiche edilizie, di interventi edilizi realizzati solo dai successivi acquirenti, di omessa illustrazione della rilevanza del certificato di destinazione urbanistica, di indimostrata consapevolezza del ricorrente di avere aderito ad un progetto criminoso quale quello avviato dal Pistis, tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis, non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi, è opportuno, da una parte, ribadire, anche per tale ricorrente, come lo stesso non si sia confrontato con il rilievo primigenio, formulato dalla corte, circa l'assenza di presupposti fondanti la invocata intervenuta regolare cessione di cubatura, e quindi già per ciò solo circa l'assenza di validi titoli ablativi.

Rimandando, quanto alle ulteriori deduzioni, a quanto già osservato con riguardo all'analisi del primo analogo motivo presentato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Cagliari, con sentenza del 8 febbraio 2021 confermava la sentenza del tribunale di Cagliari del 16 aprile 2019, con la quale nei confronti, tra gli altri, degli attuali ricorrenti, era stato dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati loro ascritti, per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso, mediante il rispettivo difensore, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo rispettivamente, i primi due un unico e comune motivo di impugnazione, la terza ed anche il quarto rispettivamente un solo motivo di impugnazione, e gli altri ricorrenti sette motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Premesso che nel caso specie si sarebbe verificato un previo accorpamento da parte del Pistis di aree agricole non contigue, con edificazione, autorizzata, di un fabbricato rurale poi alienato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] e quindi in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore, si osserva che la corte di appello, nel rinvenire un frazionamento funzionale alla confisca avrebbe violato il concetto di asservimento di terreno per scopi edificatori (o "cessione di cubatura"), rinvenibile nel caso di specie, non avendo tenuto conto del fatto che la cessione dell'area con il rustico già realizzato non richiedeva alcuna altra formalizzazione contrattuale perchè si connotava, in via implicita, per la intervenuta cessione di cubatura al momento iniziale dell'accorpamento e della ottenuta legittima concessione. L'asservimento della cubatura, derivante da accorpamento dei mappali, sarebbe stato implicitamente documentato nel rilascio della concessione per l'edificazione del fabbricato rurale ed il fondo frutto di accorpamento sarebbe rimasto inedificabile per la parte di cubatura ceduta, e in ultima analisi non esisterebbe alcun pericolo in ordine alla corretta gestione del territorio, atteso che la cubatura utilizzabile sarebbe rimasta quella usata per l'edificazione del fabbricato. Si contesta il rilievo della corte per cui, nel quadro della lottizzazione, sarebbe rilevante il dato per cui il ricorrente avrebbe ottenuto la disponibilità di un'area dalla superficie inferiore rispetto a quella minima di intervento richiesta a fini edificatori, atteso che il mero trasferimento di proprietà della cubatura edificabile su parte del fondo accorpato, priva del requisito di edificabilità, in ogni caso, il terreno residuo, a prescindere dal fatto che le proprietà risultino differenti. La corte di appello avrebbe altresì accolto un concetto restrittivo di utilizzo del territorio agricolo, violando la normativa che invece ne consente un uso che preveda anche limitate utilizzazioni in senso residenziale, anche in conformità con i contenuti del Decreto del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 3 agosto 1994 relativo a Direttive per le zone agricole. In altri termini, essendo legittimo l'accorpamento iniziale di superfici, sarebbe stata rispettata la pianificazione urbanistica quanto alla cubatura edificata e significativamente la segnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del Paesaggio, secondo la quale per talune pratiche esaminate sarebbe stata rinvenuta la presenza di tipologie per lo più inerenti strutture residenziali piuttosto che della tradizione locale, non si sarebbe accompagnata ad alcun diniego di concessioni per l'edificazione. Quanto alla modifica di destinazione di uso, mancherebbe ogni elemento per contestare la stessa perchè il rustico, mai completato, sarebbe rimasto nella iniziale fase dei lavori, accertati come conformi al contenuto della concessione rilasciata in termini di realizzazione di edificio agricolo. Si contesta il concorso dei ricorrenti anche nella materiale trasformazione d'uso dell'immobile. In assenza di ogni attività materiale sul rustico da parte loro. Essendo quindi stati ritenuti responsabili per avere solo acquistato il fabbricato rurale, non sussisterebbe dimostrazione della consapevolezza del reato. Nè sarebbe necessario, così che la mancanza contribuisca alla individuazione del disegno lottizzatorio, che l'acquirente del terreno sia necessariamente un imprenditore agricolo, come emergente da una annotazione di polizia giudiziaria, e peraltro [OSCURATO:PERSONA] gestirebbe una attività di maneggio. La corte avrebbe quindi ignorato che per i ricorrenti non solo esiste il requisito soggettivo dello svolgimento di attività agricola di allevamento da parte dell'acquirente del fondo, ma sarebbe anche comprovata l'assenza di modifiche d'uso sul rustico, come acquistato. Sarebbe quindi apodittica l'affermazione per cui l'immobile realizzato avrebbe una natura residenziale, tale da snaturare l'originaria vocazione agricola. Vi sarebbe al più, quindi, un travisamento nella motivazione, laddove si assume la presenza di modifiche nel senso sopra indicato ed escluso. 4. Con il secondo motivo, deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si osserva che il fabbricato in contestazione sarebbe stato acquisito in usufrutto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siccome collegato ad una utilizzazione pertinenziale rispetto alla confinante attività di maneggio gestita principalmente da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici avrebbero ignorato tali dati. L'opera era al rustico con lievissime modifiche esecutive. Suscettibili di approvazioni successive. Risulterebbe la buona fede dei ricorrenti quali acquirenti del fabbricato mediante atto notarile da cui emergeva la legittimità dell'opera. Sarebbe quindi inconferente l'affermazione della corte rinveniente l'elemento psicologico del reato nella assenza del certificato urbanistico pur obbligatorio nella sua allegazione al rogito notarile, atteso che la corte non avrebbe chiarito da quale circostanza inerente il predetto certificato si sarebbe potuta ricavare la consapevolezza di una lottizzazione abusiva. 5.Con il terzo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Con riguardo al concorso nella lottizzazione sarebbe indimostrata la consapevolezza dei ricorrenti di avere aderito ad un progetto criminoso, quale quello avviato dal Pistis attraverso l'accorpamento iniziale e la successiva alienazione dei lotti parzialmente edificati sulla base delle concessioni edilizie ottenute. Tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi e gli accertamenti sulla attività edificatoria residenziale erano al più riferibili a quanto poi realizzato dai signori [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore mentre alcuna attività edilizia sarebbe emersa sul fondo e fabbricato interessante gli attuali ricorrenti. La corte dunque, nel ricostruire il concorso nel reato, non avrebbe esaminato le singole condotte e atteggiamenti psicologici dei ricorrenti, di cui non avrebbe spiegato le ragioni della relativa consapevolezza, indugiando in un'analisi complessiva dei fatti e condotte. Sarebbe inconferente la valorizzazione dell'acquisto del lotto da parte della [OSCURATO:PERSONA] quale società che in quanto tale non può che mirare a realizzare "investimenti", nulla avendo a che fare in via necessaria tale scopo con un illecito lottizzatorio e si ribadisce che a fronte di un fabbricato non modificato non poteva esserci consapevolezza di attività lottizzatoria. Inoltre, nel ritenere il concorso anche dei ricorrenti e quindi la loro consapevolezza dell'operazione illecita, la corte a tal fine sarebbe partita da un pregiudizio errato, quale quello per cui in zona agricola non si potrebbe costruire lecitamente. Né la corte avrebbe valutato la buona fede dei ricorrenti alla luce della legittimità del provvedimento concessorio inerente il fabbricato rurale acquistato e poi venduto. 6. Con il quarto motivo deducono il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Ribadendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, si rappresenta la violazione della legge penale per l'intervenuta applicazione della confisca. Si rappresenta altresì che il giudice di merito avrebbe istruito il procedimento penale per accertare elementi fondanti il giudizio di responsabilità prodromico alla confisca, senza procedere ala immediata declaratoria di non punibilità per la già intervenuta prescrizione. Maturata già in primo grado - con dibattimento iniziato il 23 giugno 2015 - atteso che per i ricorrenti la data di consumazione del reato dovrebbe ricondursi al 17.12.2008, quale data dell'atto pubblico di acquisto e quindi al 17.12.2013 sarebbe spirato il termine massimo di prescrizione. Né ai ricorrenti potrebbe essere esteso il maggior termine relativo ala condotta dei [OSCURATO:PERSONA] - D'amore, trattandosi di condotte autonome. 7.Con il quinto motivo deducono la violazione dell'art. 179 comma 1 cod. proc. pen. per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. ad uno dei difensori dei ricorrenti. Difetto eccepito all'udienza preliminare del 4 febbraio 2015 per essere stata notificata una sola copia dell'avviso alla segretaria dello studio legale di entrambi gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA], rigettata, sarebbe stata riproposta al tribunale ma rigettata così come ha fatto anche la corte di appello. 8.Con il sesto motivo deducono il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si contesta l'applicazione della confisca operata senza specifica disamina delle singole posizioni dei ricorrenti, illustrate con affermazioni slegate da ogni concreto elemento processuale. Sarebbe stato omesso anche ogni verifica del dolo di partecipazione nel reato e del loro contributo causale con conseguente assenza di valida motivazione a supporto della disposta confisca. Per la quale mancherebbe anche ogni valutazione in termini di proporzionalità. 9. I ricorrenti immediatamente sopra indicati hanno quindi presentato " memoria con motivi aggiunti" ribadendosi che la prescrizione sarebbe maturata prima dell'inizio del dibattimento di primo grado e che il primo giudice avrebbe proseguito nell'istruttoria relativa alla lottizzazione anche dopo la maturazione della prescrizione stessa. Si riaffermano considerazioni in tema di reale nozione di attività agricola inerente il territorio e di frazionamento rilevante a fini lottizzatori, e si sottolinea l'autonomia delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Insistendosi per l'annullamento della sentenza nel punto in cui è stata disposta la confisca.10. [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La corte di appello, nel quadro della valutazione del principio di proporzionalità avrebbe omesso di verificare la percorribilità di misure idonee ad assicurare il ripristino della conformità urbanistica dell'area in luogo della disposta confisca, applicata secondo un processo logico giuridico meramente automatico. La corte inoltre avrebbe omesso di motivare circa l'entità del pregiudizio cagionato all'interesse pubblico alla programmazione del territorio. 11. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Ed ha articolato censure perfettamente corrispondenti a quelle proposte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'Amore sopra riportate e cui si rinvia. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Premesso che nel caso specie si sarebbe verificato un previo accorpamento di aree agricole non contigue, con edificazione, autorizzata, di un fabbricato rurale poi alienato alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] e quindi in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore, si osserva che la corte di appello nel rinvenire un frazionamento funzionale alla confisca avrebbe violato il concetto di asservimento di terreno per scopo edificatori rinvenibile nel caso di specie, non avendo tenuto conto del fatto che la cessione dell'area con il rustico già realizzato si connotava in via implicita per la intervenuta cessione di cubatura al momento iniziale dell'accorpamento. L'asservimento della cubatura derivante da accorpamento dei mappali sarebbe stata implicitamente documentato nel rilascio della concessione per l'edificazione del fabbricato rurale ed il fondo frutto di accorpamento sarebbe rimasto inedificabile per la parte di cubatura ceduta, e in ultima analisi non esisterebbe alcun pericolo in ordine corretta gestione del territorio, atteso che la cubatura utilizzabile sarebbe rimasta quella usata per l'edificazione del fabbricato. Si contesta il rilievo della corte per cui nel quadro della lottizzazione sarebbe rilevante il dato per cui il ricorrente avrebbe ottenuto la disponibilità di un'area dalla superficie inferiore rispetto a quella minima di intervento, richiesta a fini edificatori, atteso che il mero trasferimento di proprietà della cubatura edificabile su parte del fondo accorpato, priva del requisito di edificabilità, in ogni caso, il terreno residuo, a prescindere dal fatto che le proprietà risultino differenti. La corte di appello avrebbe altresì accolto un concetto restrittivo di utilizzo del territorio agricolo, violando la normativa che invece ne consente un uso che preveda anche limitate utilizzazioni in senso residenziale anche in conformità con i contenuti del Decreto del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 3 agosto 1994 relativo a Direttive per le zone agricole. In altri termini essendo legittimo l'accorpamento iniziale di superfici, sarebbe stata rispettata la pianificazione urbanistica quanto alla cubatura edificata e significativamente la segnalazione dell"[OSCURATO:PERSONA] del Paesaggio, secondo la quale per talune pratiche esaminate sarebbe stata rinvenuta la presenza di tipologie per lo più inerenti strutture residenziali piuttosto che della tradizione locale, non si sarebbe accompagnata ad alcun diniego di concessioni per l'edificazione. Vi sarebbe alfine, un unico fabbricato non integrante lottizzazione e sul quale gli interventi poi realizzati dagli acquirenti costituirebbero al più il reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/01. Sarebbe inoltre sussistente la buona fede del ricorrente e sul punto la corte non avrebbe chiarito da quale circostanza collegata al certificato di destinazione urbanistica il ricorrente avrebbe dovuto trarre consapevolezza della sussistenza di una lottizzazione abusiva. Quanto al concorso nella lottizzazione sarebbe indimostrata la consapevolezza del ricorrente di avere aderito ad un progetto criminoso quale quello avviato dal Pistis, attraverso l'accorpamento iniziale e la successiva alienazione dei lotti parzialmente edificati sulla base delle concessioni edilizie ottenute. Tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis, non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi e gli accertamenti sulla attività edificatoria residenziale erano al più riferibili a quanto poi realizzato dai signori [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore. La corte dunque, nel ricostruire il concorso nel reato non avrebbe esaminato le singole condotte e atteggiamenti psicologici e in particolare quelli del ricorrente, di cui non avrebbe spiegato le ragioni della predetta consapevolezza, indugiando in un'analisi complessiva dei fatti e condotte. E nel ritenere il concorso anche del ricorrente e quindi la sua consapevolezza dell'operazione illecita, a tal fine sarebbe partita da un pregiudizio errato, quale quello per cui in zona agricola non si potrebbe costruire lecitamente. Né la corte avrebbe valutato la buona fede del ricorrente alla luce della legittimità del provvedimento concessorio, inerente il fabbricato rurale acquistato e poi venduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare preliminare la questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di ricorso, in relazione alla intervenuta prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale oltre i termini della maturata prescrizione. In proposito, precisato che il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, da cui inizia a decorrere il termine per la prescrizione, si individua nella data del compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, il quale può consistere anche nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, occorre esaminare la motivazione della sentenza della corte di appello nella parte in cui si sostiene che l'accertamento funzionale alla verifica della sussistenza della lottizzazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sarebbe intervenuto regolarmente entro il termine di prescrizione del giugno 2017. Invero, nella medesima motivazione si evidenzia come, in occasione della udienza del 16 ottobre 2018, sarebbe stata acquisita documentazione ancora mancante, mentre nella precedente udienza del 17 maggio 2018, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rinunziato all'esame di propri testi a discarico. Orbene, in proposito va innanzitutto osservato che, quanto alla documentazione mancante da acquisirsi all'udienza del 16 ottobre 2018, non sussiste alcuna censura nel senso per cui la stessa avrebbe fatto riferimento a profili rilevanti e inerenti la lottizzazione, né un tale carattere emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Cosicchè, non può ritenersi che tale profilo istruttorio sia stato effettuato al di là del termine ultimo di prescrizione della lottizzazione. Quanto alla mancata escussione dei testi indicati a difesa dai sopra citati imputati, essa risulta espressamente avvenuta, senza alcuna contestazione al riguardo, non solo a fronte di una prospettata necessità, da parte del tribunale, di dichiarare l'ormai intervenuta prescrizione, ma anche per la manifestata espressa convinzione, da parte delle difese, della insussistenza, alla luce del già raccolto compendio probatorio, di elementi fondanti la lottizzazione. In altri termini, con quest'ultima esplicitazione, rinvenibile in sentenza e non contestata, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Matta , Fabrizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritennero di non avere alcun interesse all'esame in contraddittorio dei loro restanti testimoni, siccome nella sostanza considerati superflui ai fini della ritenuta dimostrazione della insussistenza, a loro carico, del reato di lottizzazione. Consegue che deve ritenersi che il materiale raccolto alla data della prescrizione del reato di lottizzazione, contestato ai ricorrenti e stabilita dalla corte alla data del 17.6.2017, con decorrenza dall'8 luglio 2011, è stato ritenuto dai giudici, nonché dalle parti citate, nel quadro di un pieno contraddittorio, funzionale e sufficiente per la verifica di quanto contestato.Consegue che appare rispettato il principio da ultimo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui una volta intervenuta la prescrizione quale causa di estinzione dell'ipotizzato reato di lottizzazione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 Rv. 278870 - 01). Le medesime considerazioni devono formularsi con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'Amore, che alla medesima udienza del maggio 2018, come riportato in sentenza, si sono rimessi al tribunale sulla necessità di dare corso ulteriore all'attività istruttoria, senza opporsi alla relativa decisione di non proseguire nell'esame di testi "neppure dopo l'intervento del p.m. in relazione alla ipotizzata applicazione della sanzione della confisca". Cosicchè il motivo in esame è infondato. 2.Procedendo quindi all'esame del primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], va osservato che esso risulta complessivamente infondato. Attraverso le rappresentate censure, invero, i tre ricorrenti non si confrontano con la tesi della corte di appello, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata in alcun modo l'intervenuta realizzazione di una fattispecie di cessione di cubatura, prodromica alla regolare realizzazione, tramite titolo abilitante, degli edifici contestati e altresì realizzati in difformità totale da quanto apparentemente autorizzato. Corrispondentemente, del resto, con le contestazioni elevate, ancorchè prescritte, riguardanti non solo l'effettuazione di una lottizzazione ma anche di edifici in assenza di legittimi permessi di costruire - siccome inesistenti perché illecitamente ottenuti - e di corrispondenti autorizzazioni paesaggistiche. Invero, i giudici di merito hanno espressamente evidenziato il difetto di prova circa il vincolo di asservimento dell'area rimasta nella disponibilità dell'originario venditore, Pistis, in favore del terreno di cui al mappale alienato dapprima a società e poi agli acquirenti finali, con conseguente coerente rilevazione, finale, della assenza, in capo ai vari acquirenti, della disponibilità di un'area avente la superficie minima di intervento condizionante la legittima realizzazione di manufatti in zona agricola. Rispetto a tale determinante rilievo, incidente evidentemente sul piano oggettivo dei fatti come anche sui profili soggettivi anche degli acquirenti, i ricorrenti non si sono confrontati in alcun modo, dando piuttosto per scontata la sussistenza di una legittima ed esistente procedura funzionale alla cessione di cubatura, invece esclusa dai giudici e sul punto non contestata nei termini in cui gli stessi l'hanno illustrata. Così incorrendo in un difetto di specificità estrinseca delle censure, rispetto ad un profilo dirimente in ordine all'impostazione della criticata motivazione, incidente negativamente sulla relativa ammissibilità, posto il noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Coerente con suddetto preliminare rilievo, è poi la considerazione, in rapporto alla destinazione funzionalmente agricola degli edifici apparentemente autorizzati, della assenza, in capo agli acquirenti, della qualità di imprenditore agricolo, coerentemente sottolineata come rilevante, attraverso anche congrui richiami giurisprudenziali (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 33381 del 05/07/2012 Rv. 253659 - 01), anche nei confronti dei successivi e nuovi titolari degli edifici esaminati. Laddove la stessa qualifica non sarebbe stata richiesta solo all'epoca del rilascio delle concessioni in favore del Pistis, Lungo tale prospettiva motivazionale, si innesta anche il rilievo della compartecipazione, nel programma lottizzatorio, dei rappresentanti delle società prime acquirenti, anche peraltro a fronte di difformità significative rispetto all'apparente abilitazione delle opere, testimoniate da cartelli pubblicitari indicativi di costruzioni recanti modifiche di tipo residenziale rispetto alle previsioni progettuali formalmente assentite. Anche i profili psicologici, come illustrati, sono coerenti, laddove i giudici hanno valorizzato, in rapporto al predetto quadro fattuale - connotato, lo si ripete, dalla assenza, a monte, di ogni cessione di cubatura e quindi di ogni presupposto legittimante anche solo la realizzazione di interventi di rilevanza agricola -, la consapevolezza, in capo agli acquirenti, della estraneità dei rispettivi acquisti rispetto all'attività agricola, come anche ricavabile, altresì, dagli interventi, di tipo residenziale, effettuati sui diversi lotti. Congrua rispetto a quanto sinora rappresentato come corrispondente alla ricostruzione fattuale e giuridica effettuata in sentenza, risulta anche la notazione per cui, alla luce dei principi espressamente richiamati al riguardo, la consapevolezza della lottizzazione in capo agli acquirenti emerge anche in ragione, come pure sottolineato in primo grado, del contenuto dei certificati di destinazione urbanistica attestanti la categoria urbanistica degli immobili e la loro funzione - in evidente contrasto con l'emersa diversa finalità, residenziale -, perseguita da tutti gli attori della vicenda. Tanto, del resto, in linea con l'indirizzo di legittimità, per cui in tema di lottizzazione, il terzo acquirente presenta quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sia sul titolo abilitativo che sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019 Rv. 277346 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15987 del 06/03/2013 Rv. 255416 - 01). Rispetto a tale motivazione, immune da vizi, come già anticipato le censure appaiono, in parte a- specifiche, siccome trascurano e non contrastano il preliminare rilievo della indimostrata effettuazione, a monte, di una effettiva e formale cessione di cubatura; dall'altra, risultano congruamente contrastate da corretti rilievi in ordine alla compartecipazione, consapevole, nella lottizzazione, da parte di tutti gli acquirenti coinvolti. Laddove le ulteriori prospettazioni circa la sussistenza in capo ad alcuni della qualifica di imprenditore agricolo o circa la insussistenza di effettive modifiche di uso da parte dei ricorrenti appaiono questioni di fatto (non prospettabili in questa sede), contrapposte a diverse e argomentate e puntuali valutazioni - riferite a plurimi elementi disponibii, inerenti tanto gli interventi edilizi ( con gli avvisi di vendita rappresentanti anche le nuove caratteristiche degli immobili) quanto la concreta attività lavorativa, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che collaborava col padre in una ditta di impianti elettrici -, formulate invece dai giudici, alla luce delle due conformi sentenze intervenute, 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo, riguardante la ritenuta funzione agricola del fabbricato acquisito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la presenza, all'epoca della compravendita dell'immobile di riferimento, solo di lievissime modifiche esecutive, suscettibili di approvazioni successive, e l'inconferenza della ritenuta rilevanza, ai fini dell'elemento psicologico del reato, del certificato urbanistico Quanto alla ritenuta buona fede dei ricorrenti, quali acquirenti del fabbricato mediante atto notarile, da cui emergeva la legittimità dell'opera, è sufficiente, a fronte di quanto illustrato dai giudici e in precedenza sintetizzato, richiamare il principio per cui la buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l'esistenza della stessa, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad essa allegata, in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. (sez. 3, n. 15981 del 28/02/2013) Rv. 254987 - 01). 4. Con riguardo al terzo motivo dedotto, per cui sarebbe indinnostrata la consapevolezza dei ricorrenti di avere aderito ad un progetto criminoso, quale quello avviato dal Pistis, tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi e gli accertamenti sulla attività edificatoria residenziale erano al più riferibili a quanto poi realizzato dai signori [OSCURATO:PERSONA] - D'Amore, è sufficiente rimandare a quanto già rilevato con riguardo al primo e secondo motivo proposto, aggiungendo, altresì, come si tratti di notazioni in parte eminentemente fattuali, oppure in netto contrasto con principi di legittimità acclarati. Consegue anche in tal caso la relativa infondatezza. 5. Quanto al quinto motivo, per il quale vi sarebbe la violazione dell'art.179 comma 1 cod. proc. pen., per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. ad uno dei difensori dei ricorrenti, essendo intervenuta notifica di una sola copia dell'avviso, alla segretaria dello studio legale di entrambi gli avvocati, ne emerge la manifesta infondatezza. Invero l'atto, allegato al ricorso, era diretto ad entrambi i difensori; è stato inviato, tramite fax all'utenza telefonica in comune ai due difensori che avevano lo stesso studio legale. Tanto precisato, trova applicazione il principio, affermato in fattispecie analoga, per cui non sussiste la nullità della notifica in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22006 del 23/01/2018 Rv. 272743 - 01; Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248526; Sez. 5, n. 39244 del 26/09/2005, Zorzi, Rv. 232544;). 6. Infondato è anche il sesto motivo, con cui si contesta l'applicazione della confisca, operata senza specifica disamina delle singole posizioni dei ricorrenti e senza verifica del dolo di partecipazione nel reato e del loro contributo causale. Oltre che priva di ogni valutazione in termini di proporzionalità.Le prime censure trovano invero risposta nelle precedenti considerazioni, cui si rinvia, espresse in sede di analisi dei precedenti motivi. Quanto alla dedotta assenza di proporzionalità, è anche essa destituita di fondamento, a fronte di una motivazione che oltre ad evidenziare la limitazione dell'ablazione ai soli immobili interessati dagli interventi di edificazione, direttamente incidenti sullo stravolgimento della pianificazione urbanistica — come invero desumibile anche dalla complessiva sentenza, descrittiva di interventi del tutto estranei alle condizioni e limiti dell'attività edificatoria all'interno di un'area a destinazione agricola - e come tali giustificativi della privazione della proprietà, ha sottolineato anche la correlazione della stessa con il disvalore della condotta fortemente speculativa, espressione anche di un intenso coefficiente psicologico. A fronte di dati così puntualmente indicati dalla Corte d'appello, del tutto assertiva e ripetitiva delle medesime censure in precedenza già esaminate e ritenute infondate, è la deduzione contrastante l'intervenuta confisca in quanto gli immobili sarebbero frutto di condotte legittime, non incidenti sulla pianificazione urbanistica di zona. 7. Le considerazioni espresse altresì dai predetti ricorrenti, con la già citata memoria, trovano risposta nei precedenti paragrafi. 8. Quanto al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con riguardo al mancato rispetto del principio di proporzionalità in ordine alla disposta confisca, è opportuno rinviare ai rilievi già formulati circa la completezza della motivazione formulata a supporto della stessa. Quanto alla censura per cui non sarebbero stati verificati rimedi alternativi alla confisca, giova osservare, con rilievo anche per l'analogo motivo in precedenza già esaminato, quanto segue. Si è già precisato, da questo giudice di legittimità, che la Corte E.D.U., nell'esaminare con sentenza del 28 giugno 2018 la dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione E.D.U. («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.») ha precisato che l'articolo contiene tre norme distinte (la prima, espressa nella prima frase del primo comma e di carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione di proprietà e la subordina a determinate condizioni; la terza, inserita nel secondo comma, riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale e di assicurare il pagamento delle ammende) tra di loro correlate, poiché la seconda e la terza riguardano particolari esempi di violazione del diritto di proprietà e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima, operando un rinvio alla propria giurisprudenza (tra altre, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA], 21 febbraio 1986, § 37, serie A n. 98, e Iatridis c. Grecia, n. 31107/96, § 55, CEDU 1999- 11). Consegue che l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni, da un lato, deve avere un fondamento giuridico, poiché la privazione della proprietà è consentita solo alle condizioni previste dalla legge; dall'altro, deve avvenire in modo che sia assicurato un giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale e quelle del singolo, alla stregua di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo alcuni indicatori espressamente elencati al § 301 della decisione (la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione). La Corte E.D.U. ha anche sottolineato l'importanza degli obblighi procedurali di cui all'art. 1 cit., poiché l'ingerenza nei diritti ivi previsti non può essere legittimamente esercitata in assenza di un contraddittorio che rispetti il principio della parità delle armi e consenta di discutere aspetti importanti per l'esito della causa. Tenendo conto di tali indicazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha quindi affermato che ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, cit.).Nel caso in esame tale accertamento è stato correttamente compiuto, essendosi evidenziati interventi del tutto esulanti dalla programmazione urbanistica dell'area, a partire dalla assenza della estensione minima e del correlato indice edificatorio dell'area edificabile, conseguente all'assenza di ogni valida cessione di cubatura, tali da stravolgere la destinazione di tutta la zona di interesse, con legittimità della misura ablativa, in quanto disposta in relazione ad un'area completamente e direttamente interessata dalla attività di lottizzazione abusiva contestata, compresi gli edifici, facenti parte del programma lottizzatorio. Si tratta di motivazione idonea e coerente con le coordinate interpretative indicate dalla Corte E.D.U. e fatte proprie dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. da ultimo Sez. 3 - n. 7756 del 03/10/2019 (dep. 27/02/2020 ) Rv. 278167 - 01), essendo stata valutata la proporzionalità della misura rispetto alla tutela degli interessi generali per cui è previsto dalla legge tale provvedimento ablatorio; motivazione che i ricorrenti hanno peraltro criticato in maniera poco puntuale, senza indicare gli interventi alternativi in grado di sostituirsi alla disposta confisca garantendo, nel contempo, il ripristino della programmazione urbanistica violata. Siccome, giova osservarlo, intaccata non solo dalla edificazione degli edifici residenziali contestati, ma anche dalla loro realizzazione su aree prive della necessaria cubatura assentibile. Consegue l'infondatezza del motivo. 9. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto censure, infondate, perfettamente corrispondenti a quelle proposte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'Amore e sopra riportate, è sufficiente rinviare alle notazioni immediatamente prima formulate. 10. Per quanto attiene al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di violazione del concetto di asservimento di terreno per scopo edificatorio, rinvenibile nel caso di specie, di intervenuto rispetto della pianificazione urbanistica, di attestata legittimità delle pratiche edilizie, di interventi edilizi realizzati solo dai successivi acquirenti, di omessa illustrazione della rilevanza del certificato di destinazione urbanistica, di indimostrata consapevolezza del ricorrente di avere aderito ad un progetto criminoso quale quello avviato dal Pistis, tanto più che al momento della alienazione da parte del Pistis, non si era realizzata alcuna modifica d'uso dei fondi, è opportuno, da una parte, ribadire, anche per tale ricorrente, come lo stesso non si sia confrontato con il rilievo primigenio, formulato dalla corte, circa l'assenza di presupposti fondanti la invocata intervenuta regolare cessione di cubatura, e quindi già per ciò solo circa l'assenza di validi titoli ablativi. Rimandando, quanto alle ulteriori deduzioni, a quanto già osservato con riguardo all'analisi del primo analogo motivo presentato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris