CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ' ORDINANZA sul ricorso 21821-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 252/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21821 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 18 giugno 2020, la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vasto, accoglieva, fermo restando il decisum in primo grado per il resto, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da demansionamento asseritamente subito per essere stata mantenuta nelle originarie mansioni pur dopo il passaggio di qualifica; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'adibizione della [OSCURATO:PERSONA] per tutto il rapporto lavorativo alle medesime originarie mansioni di inserviente e/o addetta alle pulizie nonostante l'avanzamento di carriera dalla categoria A alla categoria B medio tempore conseguito e, pertanto, sussistente la lamentata dequalificazione e fondata la pretesa al risarcimento del solo danno alla professionalità (con esclusione del danno biologico e del danno esistenziale pretese carenti di allegazioni e prova), che non necessita di prova ed è determinabile in via equitativa mediante commisurazione percentuale alla retribuzione mensile, qui quantificato nel 20 °h della retribuzione percepita nel periodo dall'aprile 2002 al dicembre 2015; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il Comune non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che la controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il Comune ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale di aver disatteso l'orientamento prevalso in giurisprudenza che, diversamente da quanto si ritiene con riguardo alla disciplina del lavoro privato di cui all'art. 2103 c.c., interpreta in termini meramente formali, desumibili cioè esclusivamente dai criteri classificatori definiti in sede collettiva, la nozione di equivalenza professionale, da ritenersi a questa stregua nella specie rispettato; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'allegato A del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune ricorrente principale imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto accertato il demansionamento prescindendo dall'analisi delle mansioni in concreto svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del giudizio circa la riconducibilità delle stesse alla superiore qualifica // attribuita piuttosto che a quella inferiore originariamente assegnata; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., il Comune ricorrente principale imputa alla Corte territoriale di aver riconosciuto la pretesa risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al danno alla professionalità in totale carenza di allegazione e prova del danno; - che nel quarto motivo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione al non aver la [OSCURATO:PERSONA], se non nell'imminenza del pensionamento, mai diffidato l'amministrazione dal proseguire nella illegittima condotta; - che con il quinto motivo si denuncia a carico della Corte territoriale il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputando alla Corte medesima la mancata considerazione degli elementi in fatto emersi nel corso del giudizio relativi allo svolgimento di mansioni coerenti con la conseguita superiore qualifica; - che, dal canto suo, la ricorrente incidentale, con l'unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., deduce la nullità della sentenza per aver disatteso la richiesta di ammissione di una CTU medico legale senza congrua motivazione nonostante l'evidente rilevanza del mezzo istruttorio ai fini dell'accertamento del danno biologico; - che i primi due motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento accolto da questa Corte per cui, se è vero che l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 valorizza il criterio dell'equivalenza formale, nondimeno deve ritenersi che, a questa stregua, l'omogeneità professionale può essere predicata con riguardo a mansioni riconducibili alla medesima categoria e non ad una diversa categoria superiore o inferiore, risultando pertanto nella specie superflua l'invocata comparazione tra le distinte categorie al fine di individuare la riconducibilità anche alla superiore categoria delle mansioni svolte in ragione dell'originario inquadramento; che, parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo del ricorso principale, risultando anche in questo caso il pronunciamento della Corte territoriale conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 12253/2015 cui adde Cass. n. 16596/2019 e, da ultimo, Cass. n. 19243/2022) secondo cui "in caso di demansionamento è configurabile a carico de/lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicchè per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione"; - che, di contro, inammissibili, risultano il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente, risolvendosi le censure formulate nell'opporre una propria valutazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio a quella operata dalla Corte territoriale, sulla base del proprio libero apprezzamento, insindacabile in questa sede; - che pertanto, il ricorso principale va rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato , e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ