CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25915/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2016, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in conseguenza di sentenza di condanna per reati edilizi, irrevocabile il 19 giugno 2008. 2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) l'erronea individuazione del giudice competente A&_ Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non nel Tribunale di Salerno; 2) l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all'autorità amministrativa, in presenza di un'istanza di condono edilizio, che il giudice penale non avrebbe potuto sindacare; 3) la ritenuta irrilevanza di un fatto in realtà decisivo, quale la sussistenza di un sequestro sull'opera oggetto di ingiunzione di demolizione; sequestro che avrebbe impedito all'interessata di procedere alla riduzione in pristino nel termine di 60 giorni. 3. La difesa ha depositato memoria conclusionale, con la quale ribadisce quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, l'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014 - intervenuto a dirimere le possibili questioni di competenza connesse alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, in particolare, al d.lgs. n. 155 del 2012, in vigore dal 13 settembre 2013, in forza del quale il territorio di cava dei Tirreni, già facente parte del circondario del Tribunale di Salerno è stato attribuito al circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - inserisce nell'art. 9 del d.lgs. n 155 del 2012 i commi 2-bis e 2-ter, i quali nulla innovano circa il procedimento di esecuzione, in relazione al quale continua a operare la regola secondo cui la competenza è attribuita al giudice che ha emanato il provvedimento. Correttamente, dunque, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il procedimento di esecuzione fosse di competenza dello stesso Tribunale di Salerno, che aveva emesso la sentenza sulla quale si basa l'ordine di demolizione; Tribunale peraltro adito dalla stessa parte ricorrente, la quale ripropone oggi in questa sede, l'eccezione meramente defatigatoria già proposta in sede esecutiva. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione sono consentite solo in presenza di atti della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria amministrativa che siano assolutamente incompatibili con la demolizione stessa, ovvero quando vi sia la ragionevole probabilità che tali provvedimenti saranno emanati in un breve arco di tempo sulla base di risultanze concrete (ex plurimís, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135). Alla luce di tali principi, deve ritenersi corretta - senza che vi sia alcuna interferenza con le funzioni delle autorità amministrative (ex plurimis, Sez. 3, n. .2. / \ & 46194 del 23/11/2021, Rv. 282239) la decisione del Tribunale che ritiene inidonea, quale base per una sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, l'avvenuta presentazione di una richiesta di sanatoria che mai potrebbe essere accolta, visto che le opere ricadono in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico e sono come tali espressamente escluse dalla possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettere d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003. 1.3. Del tutto generica è la terza censura, non avendo la parte provato in modo idoneo l'esistenza di un ulteriore procedimento nell'ambito del quale l'immobile sarebbe stato sottoposto a vincolo reale, avendo allegato solo un decreto di citazione a giudizio e non un provvedimento cautelare. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in