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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 28165/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1135/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16769/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Genova, all’esito di trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 323, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, così qualificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, la violazione dell’art. 581 lett. d) c.p.p.

In particolare, lamenta che la Corte di appello non ha applicato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28165/2025 Roma, lì, 31/07/2025 correttamente il requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall’art. 581 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Come fatto rilevare in ricorso, la difesa nell'atto di impugnazione aveva esplicitamente enunciato e argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado, sicché non può ritenersi condivisibile quanto afferma la Corte di Appello nella pronuncia impugnata, secondo cui “rispetto alle ragioni poste a base della condanna i motivi a sostegno dell'appello sono generici e privi di riferimento alla motivazione della sentenza impugnata”.

Difetterebbe, inoltre, secondo la sentenza impugnata, una critica specifica della sentenza il primo grado, limitandosi l’appello a lamentare che la condanna sia basata esclusivamente “sulle deposizioni rese da testi e/o da riferimenti rilasciati da soggetti terzi, ma sempre sulla base di una scarna ricostruzione dei fatti”.

Ed invece, come si evidenzia correttamente in ricorso, basta leggere l’atto di appello, articolato in vari punti, per rendersi conto che esso non è affatto generico.

Al punto intitolato “il fatto non costituisce reato e/o il fatto non sussiste nonché mancanza di prove sulla qualifica dell'imputato”, la difesa, rammentando anche la giurisprudenza sul punto, criticava specificamente la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Savona aveva ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ponendo, tra l’altro, in evidenza come, nel caso di specie, non risulti alcuna prova che i doveri di vigilanza e controllo che derivano dall’accettazione della carica sussistano in capo al [OSCURATO:PERSONA], e non risulti neppure alcun passaggio di consegne tra l’amministratore precedente e quello successivo quanto alle scritture contabili.

Così anche al punto successivo intitolato “inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni auto indizianti”, la difesa contestava non solo l'interpretazione data dal giudice a tali dichiarazioni ma soprattutto contestava l'utilizzabilità stessa di tali dichiarazioni lamentando che l'imputato era stato condannato sulla base di dichiarazioni, rese al curatore, che dovevano essere ritenute totalmente inutilizzabili.

La difesa, nell'atto di appello, aveva individuato in modo specifico le parti della sentenza di primo grado che riteneva erronee, indicandone le ragioni.

Aveva, quindi, fornito spunti concreti e rispondenti al requisito di specificità richiesto per legge in grado di contestare le argomentazioni del Tribunale di Savona prendendo posizione rispetto ad esse in modo da permettere al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato.

Sicché non vi era spazio per la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello, che, a fronte degli argomentati motivi di impugnazione che si confrontavano con i punti della sentenza appellata, si è limitata ad osservare che l'appello “consiste esclusivamente in considerazioni prive di specificazione in ordine all'insufficienza degli elementi di prova utilizzati dal tribunale, senza alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, lamentando come questo procedimento si è basato esclusivamente sulle deposizioni rese da testi e/o da riferimenti rilasciati da soggetti terzi ma sempre sulla base di una scarna ricostruzione dei fatti”.

Al riguardo, occorre ricordare che, ratione temporis, sono applicabili al caso di specie le disposizioni sui requisiti di specificità dei motivi contenute nel comma 1-bis dell'art.581 c.p.p., inserite dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, ed entrate in vigore il 30 dicembre 2022, con la conseguenza che si deve valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione».

Secondo la relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, «tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d.

"estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».

Ne consegue che - come è stato sottolineato dalle più recenti pronunce (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 – 01) - risultano recepite sul piano della legislazione positiva le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello; questione, in particolare, che ha formato oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01, nella quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell'impugnazione come la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni.

La prima è che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello, in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del giudice di primo grado.

La seconda è che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.) - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p. in presenza di motivi che siano manifestamente infondati ma caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

Le sezioni Unite nella pronuncia Galtelli hanno altresì rilevato che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

Hanno, in definitiva, le Sezioni Unite tracciato un catalogo interpretativo tuttora valido, che non solo non può ritenersi superato alla stregua delle successive modifiche intervenute, ma che è stato anzi recepito da esse nell’ottica di dare espressa previsione normativa a determinati aspetti che prima non erano espressamente contemplati.

E' stato altresì precisato, successivamente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Rv. 275841).

In ogni caso, anche con riferimento al testo dell’art. 581 c.p.p. vigente ratione temporis, resta valido il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vaglio di ammissibilità “non può riguardare la fondatezza o meno delle doglianze introdotte con l'atto di appello ma deve arrestarsi alla verifica dei suoi contenuti formali, rappresentati dalla direzione specifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono la prospettazione difensiva” (Sez. 1, n. 40681 del 04/07/2023).

Va infatti ribadita, come puntualmente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, l’interpretazione secondo cui il giudice d'appello “può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado” (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978: Sez. 5, Sentenza n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005 - 01).

La delibazione sulla specificità dei motivi deve, in linea generale, tenere in conto il principio del favor impugnationis, evitando che la verifica si traduca (ciò che non è ammesso per l'appello) - come nella sostanza è, a tratti, accaduto nel caso di specie, così con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio - nel valutare la manifesta infondatezza dei motivi.

Deve quindi ritenersi che - rimanendo estranea alle ipotesi di inammissibilità dettate dall'art. 591 cod. proc. pen. la valutazione in punto di manifesta infondatezza dell'impugnazione - l'atto di appello, oltre a non essere connotato da aspecificità intrinseca attesa la puntuale individuazione della critica rivolta alla sentenza gravata, non potesse ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipo estrinseco; contenendo, attraverso l'individuazione dei predetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giudice di merito e non tali da essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581 cod. proc. pen. Ed invero, applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che nell’atto di appello, a sostegno della richiesta di assoluzione dell’imputato, sono stati indicati motivi adeguatamente argomentati, relativi, da un lato, alla dedotta mancanza di prove sulla sua qualifica soggettiva di amministratore di fatto, e, dall’altro lato, all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare, che com’è noto costituisce una questione di diritto dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

Deve quindi concludersi che la Corte territoriale, a fronte del suesposto contenuto dell’atto di appello, non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi e che la dichiarazione di inammissibilità non sia giustificata.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso il 15/7/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1135/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16769/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Genova, all’esito di trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 323, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, così qualificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, la violazione dell’art. 581 lett. d) c.p.p. In particolare, lamenta che la Corte di appello non ha applicato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28165/2025 Roma, lì, 31/07/2025 correttamente il requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall’art. 581 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Come fatto rilevare in ricorso, la difesa nell'atto di impugnazione aveva esplicitamente enunciato e argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado, sicché non può ritenersi condivisibile quanto afferma la Corte di Appello nella pronuncia impugnata, secondo cui “rispetto alle ragioni poste a base della condanna i motivi a sostegno dell'appello sono generici e privi di riferimento alla motivazione della sentenza impugnata”. Difetterebbe, inoltre, secondo la sentenza impugnata, una critica specifica della sentenza il primo grado, limitandosi l’appello a lamentare che la condanna sia basata esclusivamente “sulle deposizioni rese da testi e/o da riferimenti rilasciati da soggetti terzi, ma sempre sulla base di una scarna ricostruzione dei fatti”. Ed invece, come si evidenzia correttamente in ricorso, basta leggere l’atto di appello, articolato in vari punti, per rendersi conto che esso non è affatto generico. Al punto intitolato “il fatto non costituisce reato e/o il fatto non sussiste nonché mancanza di prove sulla qualifica dell'imputato”, la difesa, rammentando anche la giurisprudenza sul punto, criticava specificamente la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Savona aveva ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ponendo, tra l’altro, in evidenza come, nel caso di specie, non risulti alcuna prova che i doveri di vigilanza e controllo che derivano dall’accettazione della carica sussistano in capo al [OSCURATO:PERSONA], e non risulti neppure alcun passaggio di consegne tra l’amministratore precedente e quello successivo quanto alle scritture contabili. Così anche al punto successivo intitolato “inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni auto indizianti”, la difesa contestava non solo l'interpretazione data dal giudice a tali dichiarazioni ma soprattutto contestava l'utilizzabilità stessa di tali dichiarazioni lamentando che l'imputato era stato condannato sulla base di dichiarazioni, rese al curatore, che dovevano essere ritenute totalmente inutilizzabili. La difesa, nell'atto di appello, aveva individuato in modo specifico le parti della sentenza di primo grado che riteneva erronee, indicandone le ragioni. Aveva, quindi, fornito spunti concreti e rispondenti al requisito di specificità richiesto per legge in grado di contestare le argomentazioni del Tribunale di Savona prendendo posizione rispetto ad esse in modo da permettere al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato. Sicché non vi era spazio per la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello, che, a fronte degli argomentati motivi di impugnazione che si confrontavano con i punti della sentenza appellata, si è limitata ad osservare che l'appello “consiste esclusivamente in considerazioni prive di specificazione in ordine all'insufficienza degli elementi di prova utilizzati dal tribunale, senza alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, lamentando come questo procedimento si è basato esclusivamente sulle deposizioni rese da testi e/o da riferimenti rilasciati da soggetti terzi ma sempre sulla base di una scarna ricostruzione dei fatti”. Al riguardo, occorre ricordare che, ratione temporis, sono applicabili al caso di specie le disposizioni sui requisiti di specificità dei motivi contenute nel comma 1-bis dell'art.581 c.p.p., inserite dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, ed entrate in vigore il 30 dicembre 2022, con la conseguenza che si deve valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi del quale «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Secondo la relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, «tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Ne consegue che - come è stato sottolineato dalle più recenti pronunce (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 – 01) - risultano recepite sul piano della legislazione positiva le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello; questione, in particolare, che ha formato oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01, nella quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell'impugnazione come la totale indeterminatezza dell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni. La prima è che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello, in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del giudice di primo grado. La seconda è che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.) - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p. in presenza di motivi che siano manifestamente infondati ma caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Le sezioni Unite nella pronuncia Galtelli hanno altresì rilevato che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. Hanno, in definitiva, le Sezioni Unite tracciato un catalogo interpretativo tuttora valido, che non solo non può ritenersi superato alla stregua delle successive modifiche intervenute, ma che è stato anzi recepito da esse nell’ottica di dare espressa previsione normativa a determinati aspetti che prima non erano espressamente contemplati. E' stato altresì precisato, successivamente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Rv. 275841). In ogni caso, anche con riferimento al testo dell’art. 581 c.p.p. vigente ratione temporis, resta valido il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vaglio di ammissibilità “non può riguardare la fondatezza o meno delle doglianze introdotte con l'atto di appello ma deve arrestarsi alla verifica dei suoi contenuti formali, rappresentati dalla direzione specifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono la prospettazione difensiva” (Sez. 1, n. 40681 del 04/07/2023). Va infatti ribadita, come puntualmente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, l’interpretazione secondo cui il giudice d'appello “può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado” (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978: Sez. 5, Sentenza n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005 - 01). La delibazione sulla specificità dei motivi deve, in linea generale, tenere in conto il principio del favor impugnationis, evitando che la verifica si traduca (ciò che non è ammesso per l'appello) - come nella sostanza è, a tratti, accaduto nel caso di specie, così con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio - nel valutare la manifesta infondatezza dei motivi. Deve quindi ritenersi che - rimanendo estranea alle ipotesi di inammissibilità dettate dall'art. 591 cod. proc. pen. la valutazione in punto di manifesta infondatezza dell'impugnazione - l'atto di appello, oltre a non essere connotato da aspecificità intrinseca attesa la puntuale individuazione della critica rivolta alla sentenza gravata, non potesse ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipo estrinseco; contenendo, attraverso l'individuazione dei predetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giudice di merito e non tali da essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581 cod. proc. pen. Ed invero, applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che nell’atto di appello, a sostegno della richiesta di assoluzione dell’imputato, sono stati indicati motivi adeguatamente argomentati, relativi, da un lato, alla dedotta mancanza di prove sulla sua qualifica soggettiva di amministratore di fatto, e, dall’altro lato, all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare, che com’è noto costituisce una questione di diritto dibattuta in dottrina e giurisprudenza. Deve quindi concludersi che la Corte territoriale, a fronte del suesposto contenuto dell’atto di appello, non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi e che la dichiarazione di inammissibilità non sia giustificata. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 15/7/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris