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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21385/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza dì legittimità, «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, sì fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnarì, Rv. 276111); che la precedente considerazione costituisce applicazione del più generale principio per cui «gli elementi costitutivi dì una circostanza attenuante, comune o speciale, ben possono essere valutati anche ai fini del più ampio giudizio che concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.» (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535); che, nel caso di specie, la Corte di assise di appello, determinatasi in ossequio al principio testé delineato, è pervenuta al rigetto del motivo di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non già in ragione di una, insussistente, preclusione alla valorizzazione, in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., degli elementi di fatto già considerati al momento di ridurre la pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. ma, piuttosto, sulla scorta di un percorso argomentativo autonomo ed esente da vizi; che il ricorrente, invero — nel sostenere che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in ragione della scelta di vita da lui operata, tradottasi nello spontaneo e definitivo allontanamento dal contesto criminale di appartenenza, frutto di autentica resipiscenza anziché di calcoli utilitaristici — invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, come «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello ha specificato, alla pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata, come ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche siano tanto il nutrito curriculum criminale dell'imputato, più volte condannato, in passato, per rapina e reati in materia di armi, quanto le modalità, particolarmente efferate, di esecuzione del delitto in contestazione; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di assise di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D gle Cpuccio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza dì legittimità, «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, sì fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnarì, Rv. 276111); che la precedente considerazione costituisce applicazione del più generale principio per cui «gli elementi costitutivi dì una circostanza attenuante, comune o speciale, ben possono essere valutati anche ai fini del più ampio giudizio che concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.» (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535); che, nel caso di specie, la Corte di assise di appello, determinatasi in ossequio al principio testé delineato, è pervenuta al rigetto del motivo di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non già in ragione di una, insussistente, preclusione alla valorizzazione, in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., degli elementi di fatto già considerati al momento di ridurre la pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. ma, piuttosto, sulla scorta di un percorso argomentativo autonomo ed esente da vizi; che il ricorrente, invero — nel sostenere che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in ragione della scelta di vita da lui operata, tradottasi nello spontaneo e definitivo allontanamento dal contesto criminale di appartenenza, frutto di autentica resipiscenza anziché di calcoli utilitaristici — invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, come «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello ha specificato, alla pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata, come ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche siano tanto il nutrito curriculum criminale dell'imputato, più volte condannato, in passato, per rapina e reati in materia di armi, quanto le modalità, particolarmente efferate, di esecuzione del delitto in contestazione; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di assise di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D gle Cpuccio
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