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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 16963/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 19/11/2020 del GIP del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 19 novembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge su concorde richiesta delle parti, oltre alla confisca, per la detenzione ai fini di spaccio di 70 grammi di cocaina.

2. La difesa dell'imputato presenta due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta l'insufficienza della motivazione.

Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.085,00, perché si trattava di detenzione e mancava il vincolo di pertinenzialità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01).

Peraltro, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] ha pure motivato sulle ragioni, ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento.

Quanto alla confisca, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018, prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., cioè della confisca allargata, al reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza distinguere tra cessione e detenzione.

Pertanto, è l'imputato che deve giustificare la provenienza lecita del denaro, ciò che nella specie non è avvenuto, come evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sottolineato che il prevenuto non lavorava e non percepiva reddito.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 19/11/2020 del GIP del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 novembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge su concorde richiesta delle parti, oltre alla confisca, per la detenzione ai fini di spaccio di 70 grammi di cocaina. 2. La difesa dell'imputato presenta due motivi di ricorso. Con il primo lamenta l'insufficienza della motivazione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.085,00, perché si trattava di detenzione e mancava il vincolo di pertinenzialità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] ha pure motivato sulle ragioni, ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. Quanto alla confisca, l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018, prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., cioè della confisca allargata, al reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza distinguere tra cessione e detenzione. Pertanto, è l'imputato che deve giustificare la provenienza lecita del denaro, ciò che nella specie non è avvenuto, come evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sottolineato che il prevenuto non lavorava e non percepiva reddito. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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