CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 09787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svelta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata pronuncia circa la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, è inammissibile per due, autonome, ragioni; in primo luogo, ricorre la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi ,richiesta non avanzata, per il caso della derubricazione, nei motivi d'appello, né espressamente sollecitata in sede di conclusioni dal difensore dell'imputato, non valendo i rilievi opposti dal ricorrente nella memoria difensiva depositata il 4 gennaio 2022, posto che, a fronte di quella che in sentenza (pag. 2) viene definita una "dichiarazione di disponibilità" allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non è stato allegato il documento da cui si dovrebbe invece ricavare che vi era stata una "specifica richiesta" di applicazione del beneficio; in ogni caso, com'è noto, l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla (Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Fiscella, Rv. 279757) e nella specie la sentenza impugnata ha chiaramente reso un giudizio sfavorevole sulla personalità del Maggio che implicitamente esclude detto requisito, avendo rilevato (pag. 5), come i due gravi e specifici precedenti "depongono per inclinazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti"; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sorretta da argomenti adeguati e non manifestamente illogici o contraddittori (si veda, in particolare, la già richiamata pag. 5), non potendosi in contrario valorizzare — come pure si fa, anche nella citata memoria difensiva — l'esclusione degli effetti della recidiva operata in primo grado, posto che trattasi di giudizi diversi, potendo il giudice valutare i precedenti penali e giudiziari dell'imputato addirittura se riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui occorre tener conto, a norma dell'art. 133 cod. pen., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena (Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ""'[OSCURATO:PERSONA]