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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 27053/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LODI"-ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lodi il 2 novembre 2021, con cui gli è stata applicata la pena concordata di 2 anni, 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, in relazione al reato ex art. 73, commi 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver trasportato 497 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina; in Melegnano il 25 giugno 2021.

2. Il ricorso è affidato a due motivi, il primo dedicato alla carenza di motivazione e il secondo avente ad oggetto la presunta incostituzionalità dell'art.613 comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato, ponendosi tal norma in contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost. e con l'art. 6 par. 3 della CEDU.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che, con decorrenza dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Né al riguardo si ravvisano profili di contrasto con la Costituzione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011) affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 C.E.D.U., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. Pertanto, il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto poi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

A P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LODI"-ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lodi il 2 novembre 2021, con cui gli è stata applicata la pena concordata di 2 anni, 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, in relazione al reato ex art. 73, commi 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver trasportato 497 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina; in Melegnano il 25 giugno 2021. 2. Il ricorso è affidato a due motivi, il primo dedicato alla carenza di motivazione e il secondo avente ad oggetto la presunta incostituzionalità dell'art.613 comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato, ponendosi tal norma in contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost. e con l'art. 6 par. 3 della CEDU. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che, con decorrenza dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Né al riguardo si ravvisano profili di contrasto con la Costituzione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011) affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 C.E.D.U., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 4. Pertanto, il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto poi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 27053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris