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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08472/2026

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dirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] MASSAI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 1148/2024, della Corte d’appello diNumero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza cameraleData pubblicazione 04/04/2026tenutasi in data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GiaimeGUIZZI;rilevato che:- la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di quattromotivi, per la cassazione della sentenza n. 1148/24, del 26 giugno2024, della Corte d’appello di Firenze che – accogliendo ilgravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzan. 1335/22, del 4 maggio 2022, del Tribunale della stessa città –ha accolto la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dallasocietà Stosa, relativamente alle somme dalla stessa versate atitolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura dienergia elettrica, somministratale dalla società [OSCURATO:PERSONA],condannata, pertanto, a pagare l’importo di € 41.479,25,maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale fino alsaldo;- riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che lasuddetta società Stosa, sul presupposto di aver concluso uncontratto per la somministrazione di energia elettrica con lasocietà [OSCURATO:PERSONA], nonché di aver corrisposto, negli anni 2010e 2011, le addizionali provinciali sulle accise ai sensi dell’art. 6 deldecreto-legge 29 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, conveniva lastessa in giudizio al fine di conseguire la restituzione, ai sensidell’art. 2033 cod. civ., delle somme erogate a tale titolo;- assumeva, infatti, l’allora attrice la non debenza di talisomme, sussistendo – a suo dire – i presupposti per ladisapplicazione della norma di legge suddetta, per contrasto conla normativa unionale di riferimento, ovvero la direttiva2008/118/CE, del 15 dicembre 2008, come interpretata dallaCorte di giustizia dell’Unione Europea;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026- costituitasi in giudizio la convenuta per resistereall’avversaria domanda, il giudice di prime cure respingeva ladomanda, con decisione, tuttavia, riformata in appello;- avverso la sentenza della Corte fiorentina ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base – come detto – diquattro motivi;- il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.,per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato laricorrenza dei presupposti dell’azione di ripetizione dell’indebito;- assume, infatti, la ricorrente che la “fonte legittimante ilversamento di cui la controparte ha indebitamente preteso laripetizione risiede nel rapporto contrattuale vigente inter partes,mai contestato né dichiarato anche solo parzialmente nullo/risoltonei precedenti gradi di giudizio”, considerato, oltretutto, come,“fino al 31 dicembre 2011 (per le Regioni a Statuto ordinario,quale è quella cui appartiene la controparte) il pagamentoprovinciale fosse dovuto in base alla allora vigente normativaitaliana”;- da quanto precede, pertanto, consegue che “una eventualeillegittimità del titolo (tributario) del pagamento della deducenteall’Erario può comportare (oltretutto senza che Enel EnergiaS.p.a. abbia ottenuto alcuna restituzione) l’asserito “venir menoautomatico del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base delquale è avvenuto il pagamento (dall’utente ad Enel EnergiaS.p.a.), del quale si è chiesto infondatamente la ripetizione”;- il secondo motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27gennaio 1989, n. 20, e dell’art. 1, §

2. della direttiva del Consigliodell’Unione europea n. 2008/118/CE;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026- si censura, in questo caso, la sentenza impugnata sulData pubblicazione 04/04/2026presupposto che, quand’anche “fosse appurato il contrasto tra ledisposizioni italiane sulla addizionale accise e la Direttiva europeao l’interpretazione resa dalla stessa CGUE, da ciò nondiscenderebbe affatto la disapplicazione delle prime nei rapportitra i privati”, quale si assume essere quello in esame, dalmomento che quelle direttive sarebbero prive di “efficaciaorizzontale”, legittimando, eventualmente, la pretesa restitutoriaesclusivamente verso l’Erario;- il terzo motivo denuncia – ancora una volta ex art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché “alla luce del fermoprincipio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE” –dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 511 del 1988, dell’art. 1 § 2 delladirettiva n. 2008/118/CE, dell’art. 4, comma 3, del TUE, dell’art.288 del TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost., in relazioneall’intervenuta pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustiziadell’Unione europea dell’11 aprile 2024, in C-316/22 “e allesuccessive sentenze di merito adeguatrici”;- si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudiced’appello ha disapplicato la norma interna per contrasto con ladirettiva europea, trattandosi di rapporto tra privati, in cui non èammessa l’efficacia orizzontale delle direttive;- infine, il quarto motivo denuncia – sempre ex art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazionedegli artt. 13 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, censurandola sentenza impugnata là dove ha riconosciuto il diritto dellasocietà Stosa ad ottenere restituzione anche dell’importo richiestoa titolo di rimborso dell’IVA sul costo addebitato a titolo diaddizionale provinciale;- assume la ricorrente, per un verso, che la non configurabilità– per le ragioni già illustrate – dell’indebito oggettivo comporta,Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026quale conseguenza diretta, l’insussistenza del presupposto per larestituzione dell’IVA sulle stesse somme addebitate al cliente;- per altro verso, invece, si sottolinea che, “in ragione dellasua natura di imposta sul consumo e del principio di neutralità chepresiede al relativo meccanismo applicativo, l’IVA per i soggettiesercenti attività di impresa – qual è pacificamente l’odierna partecontroricorrente – non è un costo che è rimasto a carico delmedesimo soggetto e che può pertanto legittimamente essererichiesto a rimborso”;- difatti, “l’IVA colpisce esclusivamente l’incremento di valoreche un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico,dalla fase di produzione fino alla fase finale di consumo”, sicchéessa “è destinata a gravare definitivamente soltanto sulconsumatore finale”;- ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società Stosa, chiedendo che essa sia rigettata, in quantoinammissibile o comunque infondata;- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;- entrambe le parti hanno presentato memoria;- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni;considerato che:- il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata vada corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc.civ.;- i primi tre motivi – suscettibili di scrutinio unitario, data laloro connessione – debbono essere esaminati alla stregua dellapiù recente giurisprudenza di questa Corte;- difatti, su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame,è intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimitàcostituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) dellaNumero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026norma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2,Data pubblicazione 04/04/2026del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – una serie dipronunce di questa Corte, le quali hanno affermato il seguenteprincipio: “In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cuiall’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituitodall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinatodisposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18,comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto alfornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta incontrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato adesercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale diprescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art.2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poichéla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna percontrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025)comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione extunc della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. Sez. 3,sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass.Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025,nn. 24928 e 24929);- in ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare il rigetto, con opportunaNumero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026correzione della motivazione della qui gravata sentenza, deimotivi oggi esaminati;- tanto va confermato pure in esito alla sopravvenutasentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura diimposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque èintervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria diillegittimità costituzionale;- anche il quarto motivo di ricorso non è fondato;- questa Corte, ormai da un decennio (cfr. Cass. Sez. 5, sent.15 maggio 2015, n. 9946), ha precisato che in tema di IVA, “aisensi dell’art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed inconformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 dellasuccessiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagataa monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovveroper conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – peril solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresae siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse sianoeffettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché,ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA,restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da partedel cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti delcessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella suadichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto dichiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario hadiritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in viadi rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere ladetrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVApresentata dal cessionario”;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026- dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. Sez.Data pubblicazione 04/04/20266-3, ord. 13 giugno 2018, n. 15536; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 maggio2020, n. 8652; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2021, n. 25741;Cass.

Sez. 3, ord. 13 maggio 2024, n. 13149) è stato precisatoche “il pagamento dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art.49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d.

TIA1), attesa la natura tributariadi detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integraindebito oggettivo e legittima l’azione di ripetizione promossa neiconfronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventualedetrazione, comunque non consentita, del relativo importo adopera del cessionario” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 marzo 2020, n.6149) e, inoltre, che “la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 deld.lgs. n. 22 del 1997 (c.d.

TIA1), a differenza della cd.

TIA2,avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto,le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, chelegittima l’azione di ripetizione nei confronti del cedente” (Cass.Sez. 3, ord. 25 aprile 2025, n. 10900);- che a tali principi si è sostanzialmente conformata lasentenza impugnata, là dove afferma che, “se da un lato èpossibile ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]., con ogni verosimiglianza,abbia già portato l’Iva sull’addizionale all’accisa in detrazione,dall’altro occorre considerare che trattandosi di operazione nonimponibile, Stosa si troverà esposta all’eventualità chel’amministrazione escluda dalla detrazione l’Iva in questione, percui anche il pagamento dell’Iva deve considerarsi indebito”;- le spese del presente giudizio di legittimità possono essereintegralmente compensate, per essere stato deciso il ricorso, invia dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimitàcostituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, quanto aiprimi motivi, nonché in assenza di precedenti specifici negli esattitermini, quanto all’ultimo;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026- a carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;p. q. m.la Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] MASSAI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 1148/2024, della Corte d’appello diNumero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza cameraleData pubblicazione 04/04/2026tenutasi in data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GiaimeGUIZZI;rilevato che:- la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di quattromotivi, per la cassazione della sentenza n. 1148/24, del 26 giugno2024, della Corte d’appello di Firenze che – accogliendo ilgravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzan. 1335/22, del 4 maggio 2022, del Tribunale della stessa città –ha accolto la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dallasocietà Stosa, relativamente alle somme dalla stessa versate atitolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura dienergia elettrica, somministratale dalla società [OSCURATO:PERSONA],condannata, pertanto, a pagare l’importo di € 41.479,25,maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale fino alsaldo;- riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che lasuddetta società Stosa, sul presupposto di aver concluso uncontratto per la somministrazione di energia elettrica con lasocietà [OSCURATO:PERSONA], nonché di aver corrisposto, negli anni 2010e 2011, le addizionali provinciali sulle accise ai sensi dell’art. 6 deldecreto-legge 29 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, conveniva lastessa in giudizio al fine di conseguire la restituzione, ai sensidell’art. 2033 cod. civ., delle somme erogate a tale titolo;- assumeva, infatti, l’allora attrice la non debenza di talisomme, sussistendo – a suo dire – i presupposti per ladisapplicazione della norma di legge suddetta, per contrasto conla normativa unionale di riferimento, ovvero la direttiva2008/118/CE, del 15 dicembre 2008, come interpretata dallaCorte di giustizia dell’Unione Europea;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026- costituitasi in giudizio la convenuta per resistereall’avversaria domanda, il giudice di prime cure respingeva ladomanda, con decisione, tuttavia, riformata in appello;- avverso la sentenza della Corte fiorentina ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base – come detto – diquattro motivi;- il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.,per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato laricorrenza dei presupposti dell’azione di ripetizione dell’indebito;- assume, infatti, la ricorrente che la “fonte legittimante ilversamento di cui la controparte ha indebitamente preteso laripetizione risiede nel rapporto contrattuale vigente inter partes,mai contestato né dichiarato anche solo parzialmente nullo/risoltonei precedenti gradi di giudizio”, considerato, oltretutto, come,“fino al 31 dicembre 2011 (per le Regioni a Statuto ordinario,quale è quella cui appartiene la controparte) il pagamentoprovinciale fosse dovuto in base alla allora vigente normativaitaliana”;- da quanto precede, pertanto, consegue che “una eventualeillegittimità del titolo (tributario) del pagamento della deducenteall’Erario può comportare (oltretutto senza che Enel EnergiaS.p.a. abbia ottenuto alcuna restituzione) l’asserito “venir menoautomatico del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base delquale è avvenuto il pagamento (dall’utente ad Enel EnergiaS.p.a.), del quale si è chiesto infondatamente la ripetizione”;- il secondo motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27gennaio 1989, n. 20, e dell’art. 1, § 2. della direttiva del Consigliodell’Unione europea n. 2008/118/CE;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026- si censura, in questo caso, la sentenza impugnata sulData pubblicazione 04/04/2026presupposto che, quand’anche “fosse appurato il contrasto tra ledisposizioni italiane sulla addizionale accise e la Direttiva europeao l’interpretazione resa dalla stessa CGUE, da ciò nondiscenderebbe affatto la disapplicazione delle prime nei rapportitra i privati”, quale si assume essere quello in esame, dalmomento che quelle direttive sarebbero prive di “efficaciaorizzontale”, legittimando, eventualmente, la pretesa restitutoriaesclusivamente verso l’Erario;- il terzo motivo denuncia – ancora una volta ex art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché “alla luce del fermoprincipio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE” –dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 511 del 1988, dell’art. 1 § 2 delladirettiva n. 2008/118/CE, dell’art. 4, comma 3, del TUE, dell’art.288 del TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost., in relazioneall’intervenuta pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustiziadell’Unione europea dell’11 aprile 2024, in C-316/22 “e allesuccessive sentenze di merito adeguatrici”;- si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudiced’appello ha disapplicato la norma interna per contrasto con ladirettiva europea, trattandosi di rapporto tra privati, in cui non èammessa l’efficacia orizzontale delle direttive;- infine, il quarto motivo denuncia – sempre ex art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazionedegli artt. 13 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, censurandola sentenza impugnata là dove ha riconosciuto il diritto dellasocietà Stosa ad ottenere restituzione anche dell’importo richiestoa titolo di rimborso dell’IVA sul costo addebitato a titolo diaddizionale provinciale;- assume la ricorrente, per un verso, che la non configurabilità– per le ragioni già illustrate – dell’indebito oggettivo comporta,Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026quale conseguenza diretta, l’insussistenza del presupposto per larestituzione dell’IVA sulle stesse somme addebitate al cliente;- per altro verso, invece, si sottolinea che, “in ragione dellasua natura di imposta sul consumo e del principio di neutralità chepresiede al relativo meccanismo applicativo, l’IVA per i soggettiesercenti attività di impresa – qual è pacificamente l’odierna partecontroricorrente – non è un costo che è rimasto a carico delmedesimo soggetto e che può pertanto legittimamente essererichiesto a rimborso”;- difatti, “l’IVA colpisce esclusivamente l’incremento di valoreche un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico,dalla fase di produzione fino alla fase finale di consumo”, sicchéessa “è destinata a gravare definitivamente soltanto sulconsumatore finale”;- ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società Stosa, chiedendo che essa sia rigettata, in quantoinammissibile o comunque infondata;- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;- entrambe le parti hanno presentato memoria;- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni;considerato che:- il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata vada corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc.civ.;- i primi tre motivi – suscettibili di scrutinio unitario, data laloro connessione – debbono essere esaminati alla stregua dellapiù recente giurisprudenza di questa Corte;- difatti, su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame,è intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimitàcostituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) dellaNumero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026norma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2,Data pubblicazione 04/04/2026del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – una serie dipronunce di questa Corte, le quali hanno affermato il seguenteprincipio: “In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cuiall’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituitodall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinatodisposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18,comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto alfornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta incontrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato adesercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale diprescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art.2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poichéla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna percontrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025)comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione extunc della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. Sez. 3,sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass.Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025,nn. 24928 e 24929);- in ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare il rigetto, con opportunaNumero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026correzione della motivazione della qui gravata sentenza, deimotivi oggi esaminati;- tanto va confermato pure in esito alla sopravvenutasentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura diimposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque èintervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria diillegittimità costituzionale;- anche il quarto motivo di ricorso non è fondato;- questa Corte, ormai da un decennio (cfr. Cass. Sez. 5, sent.15 maggio 2015, n. 9946), ha precisato che in tema di IVA, “aisensi dell’art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed inconformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 dellasuccessiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagataa monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovveroper conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – peril solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresae siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse sianoeffettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché,ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA,restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da partedel cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti delcessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella suadichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto dichiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario hadiritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in viadi rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere ladetrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVApresentata dal cessionario”;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026- dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. Sez.Data pubblicazione 04/04/20266-3, ord. 13 giugno 2018, n. 15536; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 maggio2020, n. 8652; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2021, n. 25741;Cass. Sez. 3, ord. 13 maggio 2024, n. 13149) è stato precisatoche “il pagamento dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art.49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributariadi detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integraindebito oggettivo e legittima l’azione di ripetizione promossa neiconfronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventualedetrazione, comunque non consentita, del relativo importo adopera del cessionario” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 marzo 2020, n.6149) e, inoltre, che “la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 deld.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), a differenza della cd. TIA2,avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto,le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, chelegittima l’azione di ripetizione nei confronti del cedente” (Cass.Sez. 3, ord. 25 aprile 2025, n. 10900);- che a tali principi si è sostanzialmente conformata lasentenza impugnata, là dove afferma che, “se da un lato èpossibile ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]., con ogni verosimiglianza,abbia già portato l’Iva sull’addizionale all’accisa in detrazione,dall’altro occorre considerare che trattandosi di operazione nonimponibile, Stosa si troverà esposta all’eventualità chel’amministrazione escluda dalla detrazione l’Iva in questione, percui anche il pagamento dell’Iva deve considerarsi indebito”;- le spese del presente giudizio di legittimità possono essereintegralmente compensate, per essere stato deciso il ricorso, invia dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimitàcostituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, quanto aiprimi motivi, nonché in assenza di precedenti specifici negli esattitermini, quanto all’ultimo;Numero registro generale 2264/2025Numero sezionale 4050/2025Numero di raccolta generale 8472/2026Data pubblicazione 04/04/2026- a carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;p. q. m.la Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris