CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per aver qualificato il fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 712 cod. pen., oltre che formulato in termini alquanto generici, per indeterminatezza e aspecificità, essendo privo di concreta pertinenza censoria e non connotato da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza) con cui la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), ha affermato la piena consapevolezza da parte del Cotena della provenienza delittuosa della res, sulla base della mancanza di qualsivoglia attendibile spiegazione dell'origine del possesso della stessa, nonché della tipologia e delle caratteristiche di questa (trattandosi di autovettura recante numeri di telaio e motore evidentemente alterati); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'omessa disapplicazione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con l'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci