CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.11.2016 in regime di custodia cautelare in seguito ad applicazione nei suoi confronti, dopo un provvedimento di fermo non convalidato, della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare nell'ambito di una complessa indagine, c.d. operazione "[OSCURATO:PERSONA]", si ipotizzava l'esistenza di una vasta organizzazione dedita al narcotraffico con interazione tra diverse compagini criminali e specificamente tra il gruppo calabrese diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quello beneventano diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi con diramazioni a [OSCURATO:PERSONA], un tale Halili e l'odierno istante operanti in territorio casertano nonché con soggetti americani. L'attività investigativa prendeva le mosse dalla collaborazione di un agente sotto copertura e di un suo fiduciario che consentiva di individuare la pianificazione di una serie di transazioni in materia di stupefacenti nonché i soggetti italiani e stranieri coinvolti. La figura dell'odierno ricorrente emergeva in particolare da una serie di contatti con uno dei principali correi dell'operazione, ovvero [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado, all'esito di giudizio ordinario, il Lacatus con sentenza del Tribunale di Locri veniva assolto dal reato a lui ascritto, sentenza confermata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva in data 21.7.2020. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 125, 314 e 315 cod.proc.pen.. Assume che la corte territoriale nel valutare la colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza non ha tenuto conto delle argomentazioni spese dal Lacatus nell'interrogatorio di garanzia in cui spiegava i fatti asserendo che aveva intenzione di introdursi all'interno di circuiti leciti non conoscendo il doppio gioco del Tamburello.Inoltre dato che l'affare proposto dal Tamburello non era andato a buon fine, non era stato posto in essere alcun reato sicché nessun dolo o colpa grave potevano essere addebitati al Lacatus. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 ; Sez. 4 n. 4159/2009; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 : "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa in capo al ricorrente. Ed invero la Corte territoriale ha posto in rilievo che il coinvolgimento dell'istante risulta da una serie di contatti con tale [OSCURATO:PERSONA] con il quale parlava di incontri tra loro o con un avvocato o un ingegnere che avrebbero risolto i problemi usando peraltro un linguaggio convenzionale mediante il ricorso alla dizione di "mobili". Del pari ha dato atto che il Lacatus in sede di interrogatorio ha ammesso l'intenzione di ottenere da tali contatti un guadagno di natura economica. La Corte territoriale ha fatto altresì riferimento al colloquio con tale Ignelzi da cui chiaramente emergerebbe la natura di tale affare (così implicitamente sconfessando la tesi sostenuta dal Lacatus negli interrogatori circa un commercio di generi alimentari). Giova a riguardo sottolineare che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività ( Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794); ed anche in un caso, non dissimile da quello in esame, in cui dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanza stupefacente, circostanza della quale, nel corso delle indagini, egli non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). A riguardo, come correttamente sottolineato dal giudice della riparazione, la condotta del Lacatus, consistita essenzialmente nei contatti avvenuti con il Tamburello, nell'ottica degli elementi posti a disposizione del giudice della cautela ha sicuramente avuto efficacia sinergica nell'adozione della misura a suo carico considerata la cripticità del linguaggio e la obiettiva inconsistenza ed inverosimiglianza delle giustificazioni fornite. Pertanto tali elementi nel giudizio della Corte territoriale hanno costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle sostenute dal Ministero resistente. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in Euro mille. Così decis