Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14219/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato 56,-rarre,r,E., la sentenza del Tribunale di Marsala del 12-9 aprilè 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità, è volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali ben chiariscono le motivazioni che hanno condotto ad un'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente e che appaiono scevre dalle asserite contraddizioni (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata motivazione; la Corte territoriale espressamente statuisce che, nel caso di specie, mancano spunti che possano condurre ad un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato 56,-rarre,r,E., la sentenza del Tribunale di Marsala del 12-9 aprilè 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità, è volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali ben chiariscono le motivazioni che hanno condotto ad un'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente e che appaiono scevre dalle asserite contraddizioni (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata motivazione; la Corte territoriale espressamente statuisce che, nel caso di specie, mancano spunti che possano condurre ad un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 14219/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris